Il regime patrimoniale della famiglia

da | Gen 15, 2018

Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato dall’insieme di regole poste in essere dai coniugi o, in assenza dalla legge, che regolano la titolarità e l’amministrazione dei beni della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia è sempre stato lo stesso? Prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, il regime patrimoniale legale era […]

Il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato dall’insieme di regole poste in essere dai coniugi o, in assenza dalla legge, che regolano la titolarità e l’amministrazione dei beni della famiglia.

Il regime patrimoniale della famiglia è sempre stato lo stesso?

Prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, il regime patrimoniale legale era quello della separazione dei beni. Anche allora era poi possibile adottare diverse convenzioni matrimoniali, e precisamente:

  • costituzione di beni in dote;
  • patrimonio familiare (l’antecedente storico del fondo patrimoniale);
  • comunione convenzionale degli utili e degli acquisti. I coniugi, in forza di una convenzione matrimoniale, divenivano così contitolari del godimento dei beni mobili e immobili presenti e futuri, nonché degli acquisti da essi effettuati, a eccezione di quelli pervenuti per donazione o successione.

regime patrimoniale della famiglia

Qual è oggi il regime patrimoniale della famiglia?

La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha adeguato la disciplina del regime patrimoniale della famiglia al contenuto degli artt. 29, 35 e 36 della Costituzione, che stabiliscono il principio della parità dei coniugi. Dal 20 settembre 1975, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni, il quale si instaura nel caso i coniugi, all’atto del matrimonio, non convengano di adottare il regime di separazione dei beni.

Quali regimi patrimoniali è possibile prevedere?

Il legislatore prevede la possibilità per i coniugi di stipulare apposite convenzioni matrimoniali e precisamente:

Quali differenze ci sono fra i diversi regimi patrimoniali?

I regimi patrimoniali di cui sopra differiscono soprattutto per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria dei beni da parte dei coniugi. I beni oggetto di comunione legale, comunione convenzionale e fondo patrimoniale non possono essere venduti, se non con l’accordo di entrambi i coniugi. Ciò significa che l’amministrazione straordinaria dei beni debba avvenire in maniera congiunta. Differentemente, i beni acquistati in regime di separazione dei beni rimangono sempre beni personali e, quindi, ciascuno dei coniugi, in quanto proprietario, può disporre del bene autonomamente.

È possibile passare da un regime patrimoniale a un altro?

In qualsiasi momento, fino a quando i coniugi sono legati dal vincolo del matrimonio, essi possono scegliere di modificare il proprio regime patrimoniale. È facoltà dei coniugi passare dal regime di comunione legale dei beni a quello della separazione e viceversa. A seconda del regime patrimoniale di partenza, le conseguenze del cambiamento di regime saranno diverse sui beni acquistati antecedentemente alla modifica. I beni acquistati in regime di separazione dei beni rimarranno beni personali. I beni acquistati in comunione legale rimarranno in comunione, ma questa comunione si trasforma da legale (cd. comunione senza quote) a ordinaria (comunione caratterizzata da quote). Con la comunione convenzionale, invece i coniugi decidono volontariamente di assoggettare beni considerati dalla legge personali al regime più vincolistico della comunione legale.

Come si fa a modificare il regime patrimoniale?

I coniugi possono mutare il proprio regime patrimoniale mediante un atto notarile. Questo atto, che è un atto formale, come l’atto di matrimonio, richiede la presenza di entrambi i coniugi e di due testimoni. Per dare la possibilità al notaio di verificare esattamente il regime patrimoniale dei coniugi sarà necessario consegnargli l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio che deve essere richiesto presso il Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio. Vi è un caso in cui il mutamento del regime patrimoniale avviene come conseguenza legale. Questo è il caso dei coniugi in comunione legale che addivengano a separazione, consensuale o giudiziale. Il vincolo del matrimonio non è interrotto, ma è, per così dire, sospeso. Pertanto, è applicabile ai coniugi legalmente separati i il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Quanto costa una convenzione matrimoniale di modifica del regime patrimoniale?

L’imposizione fiscale per una convenzione matrimoniale è piuttosto esigua. L’atto sconta un’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00, un’imposta di bollo pari ad euro 45,00 oltre alla Tassa archivio fissa in misura di euro 4,60. Nel caso in cui la convenzione matrimoniale coinvolga anche beni immobili sono dovute: le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200, 00 ciascuna, un’imposta di bollo di euro 155,00, tasse ipotecarie per complessivi euro 90,00, oltre alla Tassa archivio fissa in misura di euro 4,60.
Quanto all’onorario, è necessario chiedere al proprio notaio di fiducia, il quale può valutare l’eventuale complessità della prestazione e gli eventuali oneri aggiuntivi.

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