Convivenza e unione civile

La società odierna prevede nuovi modelli familiari; oggi c’è la necessità di aiutare anche le coppie che decidono di convivere senza contrarre matrimonio ovvero le coppie dello stesso sesso che scelgono di passare la loro vita insieme. Il legislatore, con la legge 20 maggio 2016, n. 76, ha disciplinato sia le unioni civili tra le persone dello stesso sesso, sia le convivenze delle coppie eterosessuali non unite in matrimonio.
Il regime patrimoniale delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso è praticamente identico a quello delle coppie eterosessuali unite in matrimonio. Conseguentemente, in mancanza di diversa convenzionale patrimoniale, il regime legale è costituito dalla comunione dei beni. Tuttavia, come le coppie unite in matrimonio, gli uniti civilmente hanno la possibilità di adottare il regime di separazione dei beni o di costituire un fondo patrimoniale.
Anche i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con un atto pubblico ovvero una scrittura privata autenticata da un notaio (o da un avvocato). Con questo accordo i conviventi possono disciplinare tutta una serie di aspetti della loro convivenza e, in particolare, i rapporti patrimoniali.

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