Diritti amministrativi dei soci: società di persone e capitali

da | Mar 28, 2022

In ogni tipo di società, incluse le società di persone, l’amministrazione è compito esclusivo degli amministratori, mentre spetta ai soci il diritto / potere di modificare all’unanimità (o in alcuni casi a maggioranza se consentito dall’atto costitutivo o dai patti sociali) il contratto sociale.

Quali sono i diritti amministrativi degli azionisti? Scopriamo insieme cosa dice la legge in merito ai diritti dei soci per la società di persone e di capitali.

Diritti amministrativi nella società di persone

In ogni tipo di società, incluse le società di persone, l’amministrazione è compito esclusivo degli amministratori, mentre spetta ai soci il diritto / potere di modificare all’unanimità (o in alcuni casi a maggioranza se consentito dall’atto costitutivo o dai patti sociali) il contratto sociale. In tutte le società di persone, l’amministrazione viene affidata a uno o più soci:

  • nella società semplice e nella società in nome collettivo, vi possono essere un unico socio amministratore oppure più soci amministratori con poteri congiunti o disgiunti;
  • nelle società in accomandita semplice, l’amministrazione è affidata esclusivamente ai soci accomandatari (anche qui amministratore unico o più amministratori che agiscono congiuntamente o disgiuntamente).

diritti amministrativi soci

Indi, i diritti amministrativi dei soci riguardano principalmente la gestione sociale ovvero il controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, vi sono altri diritti di natura amministrativa:

  • esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui la legge prevede la decisione collettiva dei soci;
  • controllare la gestione sociale, da parte di quei soci che non partecipano all’amministrazione;
  • avere comunicazione e consultare il bilancio d’esercizio ed, eventualmente, contestarlo;
  • promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e chiederne la revoca per giusta causa;
  • diritti di recesso e di liquidazione della partecipazione (che sono diritti misti, di natura sia amministrativa, sia patrimoniale).

Ancora, l’atto costitutivo o i patti sociali possono prevedere l’attribuzione a determinati soci di particolare diritti, quali ad esempio:

  • esprimere il proprio parere sull’indirizzo sociale;
  • diritto di veto nei confronti di determinati atti di gestione;
  • nomina e/o revoca di direttori generali.

In particolare, poi, nella società in accomandita semplice, la determinazione della volontà sociale spetta ai soli soci accomandatari; per i soci accomandanti, infatti, sussiste un divieto legale di immistione nella gestione della società. Tuttavia, ai soci accomandati:

  • spetta il potere di vigilanza e di controllo sull’operato degli amministratori;
  • possono visionare gli atti amministrativi e, nell’eventualità, contestarli;
  • possono essere loro attribuite procure speciali per il compimenti di singoli affari societari.

Società di capitali: la società per azioni

Anzitutto, va precisato che nelle società per azioni, come nelle società a responsabilità limitata, l’amministrazione della società e la gestione dell’impresa sociale spettano esclusivamente all’organo amministrativo (amministratore unico, più amministratori con poteri congiunti o disgiunti oppure consiglio di amministrazione) e possono essere (e nella prassi lo sono molto spesso) affidati anche a soggetti estranei alla società, cioè che non sono soci della stessa. Gli azionisti (soci) sono titolari di diversi diritti amministrativi (o corporativi), concernenti l’organizzazione, la struttura e le vicende della società:

  • deposito dell’atto costitutivo e dello statuto presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, se non vi provvedono il notaio rogante o gli amministratori;
  • chiedere la convocazione dell’assemblea o il rinvio della stessa;
  • diritto di intervento e di partecipazione alle assemblee;
  • diritto di prendere la parola nelle assemblee;
  • diritto di voto;
  • impugnazione delle delibere assembleari, non conformi alla legge e/o alla statuto;
  • esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori;
  • denuncia all’organo di controllo dei fatti censurabili;
  • consultazione dei libri sociali, dei bilanci e degli altri documenti sociali.

Inoltre, sussistono anche i diritti di recesso, di sottoscrizione, di opzione e di assegnazione di azioni gratuite in caso di aumenti gratuiti del capitale sociale, che si ritiene siano diritti complessi (cioè sia amministrativi, che patrimoniali). L’art. 2348, comma 1, codice civile dispone che le azioni conferiscono ai loro possessori (azionisti) uguali diritti (amministrativi, patrimoniali e complessi). Tuttavia, il comma 2 della medesima norma consente la creazione, accanto alle azioni ordinarie, di azioni speciali, cioè categorie di azioni che prevedono particolari condizioni, quali nello specifico:

  • azioni postergate nella partecipazione alle perdite;
  • azioni privilegiate nella ripartizione degli utili;
  • azioni senza diritto di voto;
  • azioni con voto limitato ad una misura massimo o a determinati argomenti;
  • azioni con voto a scalare;
  • azioni correlate;
  • azioni di godimento;
  • azioni di risparmio;
  • azioni riscattabili;
  • azioni attribuite ai prestatori di lavoro.

Infine, nelle società per azioni si possono anche emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 codice ci-vile), forniti di determinati diritti amministrativi o diritti patrimoniali, che, in modo similare alle obbligazioni, rappresentando uno strumento di partecipazione e investimento in una determinata società. In particolare, i diritti amministrativi attribuibili ai titolari di questi strumenti sono rimessi all’autonomia statutaria, con espressa esclusione del diritto di voto in assemblea generale degli azionisti.

Società di capitali: la società a responsabilità limitata

Come per la società per azioni, anche nelle società a responsabilità limitata i soci sono titolari dei suddetti medesimi diritti amministrativi. Al pari delle società per azioni, per le società a responsabilità limitata, l’art. 2468, comma 2, codice civile prevede che, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, tutti i diritti sociali (amministrativi, patrimoniali e complessi) spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale detenuta da ciascuno di essi. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo, consente l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Nel novero dei particolari diritti amministrativi rientrano:

  • nomina dell’organo amministrativo o di parte di esso;
  • diritto di veto su determinate nomine e/o determinate materie di gestione sociale;
  • diritto di decidere unilateralmente su alcune operazioni o atti di gestione;
  • avere particolari informazioni sull’amministrazione della società;
  • esercitare particolari forme di controllo;
  • convocare gli organi sociali;
  • diritto di voto non proporzionale alla partecipazione (più o meno che proporzionale).

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