La distribuzione degli utili nelle srl

da | Dic 5, 2022

La definizione del contratto di società è contenuta nell’articolo 2247 c.c. in base al quale “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Lo scopo di dividere gli utili è, pertanto, un elemento fondante del contratto di società e costituisce lo scopo della costituzione della stessa.

La definizione del contratto di società è contenuta nell’articolo 2247 c.c. in base al quale “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Lo scopo di dividere gli utili è, pertanto, un elemento fondante del contratto di società e costituisce lo scopo della costituzione della stessa.

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L’utile e il risultato economico positivo dell’attività svolta dalla società

Il legislatore si preoccupa di regolare la vicenda e di prevedere le regole che consentano di misurare l’utile conseguito, in modo effettivo. In particolare la determinazione del risultato economico della società viene fatta con cadenza annuale; ciascuna annualità costituisce un esercizio sociale. La determinazione del risultato economico è affidata al bilancio, cioè un documento nel quale viene riassunto il rendiconto annuale contabile e si illustra l’andamento dell’attività economica.

Il diritto agli utili viene disciplinato in modo differente nelle società di persone e nelle società di capitali

Nelle prime (SNC, SAS, SS) si tratta di un vero e proprio diritto di credito che spetta al socio. A fronte quindi di un risultato positivo nell’esercizio sociale, il socio ha diritto di pretendere il pagamento della propria quota di utile da parte della società. Nelle società di capitali invece il procedimento è più articolato. Gli amministratori sottopongono ai soci, nell’ambito della assemblea ordinaria appositamente indetta nei termini di legge, il bilancio della società.
I soci dopo aver approvato il bilancio, a fronte di un effettivo risultato positivo, possono deliberare in relazione alla distribuzione degli utili. La distribuzione degli utili dei soci non è automatica e il socio, quindi, non ha automaticamente un diritto di credito che può azionare nei confronti della società. Anche in questo caso l’organizzazione della società di capitali, è soggetta al principio maggioritario; nell’ambito della discussione assembleare infatti può emergere un interesse della società, manifestato dalla maggioranza dei soci, che sia contrario alla distribuzione dell’utile a favore dei singoli, al contrario, sia favorevole al loro accantonamento.
Questo interesse evidentemente è in contrasto con quello del singolo socio che potrebbe invece aspirare alla immediata distribuzione della ricchezza, al termine dell’esercizio sociale, tuttavia nelle società di capitali prevale l’interesse della collettività dei soci, sulla base del voto di maggioranza.
L’assemblea a maggioranza può, quindi, deliberare di accantonare gli utili, per finanziare ulteriormente l’attività sociale ed evitare il ricorso al credito bancario o verso terzi, oppure per creare una disponibilità di denaro destinata a fare fronte a eventi imprevisti nel corso dei successivi esercizi.
La mancata distribuzione dell’utile determina anche conseguenze sul piano fiscale in quanto l’applicazione di alcune imposte presuppone l’effettiva distribuzione.

Gli utili non distribuiti, al netto di quanto eventualmente per legge deve essere destinato a riserva legale, vengono accantonati e costituiscono una riserva della società. Questa ricchezza non viene immediatamente distribuita al socio ma concorre ad aumentare il patrimonio netto della società. Essa potrà essere distribuita in un momento successivo, sulla base del voto della maggioranza dei soci espresso in assemblea, oppure imputata a capitale mediante un’operazione di aumento gratuito dello stesso.
Occorre inoltre tenere conto dell’esistenza di questa ricchezza accantonata anche nel caso di trasferimento della partecipazione al capitale al fine di determinare il valore effettivo di quanto trasferito e la sorte delle posizioni giuridiche nascenti dall’accantonamento degli utili.

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