La separazione dei beni

da | Giu 29, 2020

Il regime della comunione legale dei beni è, oggi, il regime ordinario a cui sono sottoposti gli acquisti da parte dei coniugi durante il matrimonio. Non è – tuttavia – sempre stato così, infatti, sulla scorta delle grandi riforme degli anni ’70, in tema di aborto e divorzio, la riforma del diritto di famiglia (L. […]

Il regime della comunione legale dei beni è, oggi, il regime ordinario a cui sono sottoposti gli acquisti da parte dei coniugi durante il matrimonio. Non è – tuttavia – sempre stato così, infatti, sulla scorta delle grandi riforme degli anni ’70, in tema di aborto e divorzio, la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) ha previsto all’art. 228 comma 1 e 2 che: “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data (di entrata in vigore) della medesima”.

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Tale innovazione ha consentito, all’epoca, e consente tutt’oggi, al coniuge, considerato parte “debole” economicamente, di far propri in comunione gli acquisti effettuati dall’altro coniuge non in sua presenza.
Pertanto, oggi, in assenza di apposita opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o successivamente per tramite di atto pubblico notarile i coniugi si trovano in comunione dei beni.

Mi sono sposato nel 1973, all’epoca vigeva il regime della separazione dei beni, ora in che regime mi trovo?

La l. 151/1975 prevede, sul punto, che “a meno che […] uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio […] le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (15 gennaio 1978 ndr.) sono assoggettate al regime della comunione legale”. Pertanto, in assenza di apposita opzione o convenzione, i coniugi pur sposati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 151/1975 che prevede il regime della comunione legale come ordinario, oggi sono comunque ad essa assoggettati.

Un coniuge in comunione legale dei beni può acquistare un bene da solo, senza che il coniuge presenzi all’atto?

Certo. Il regime della comunione legale dei beni si differenzia, infatti, dalla separazione dei beni proprio per questo motivo, in quanto, ai sensi dell’art. 177 c.c. cadono in comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio.

Quali sono le differenze con la comunione legale dei beni?

La differenza tra separazione dei beni e comunione legale dei beni si coniuga in relazione all’aspetto acquisitivo e gestorio dei beni stessi. In primo luogo, i coniugi che si trovano in separazione dei beni, fanno propri ai sensi dell’art. 215 c.c. la titolarità dei beni acquistati separatamente e, conseguentemente, ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni così acquistati.
Invece, se i coniugi si trovano in comunione legale dei beni, l’amministrazione sarà affidata a entrambi, e salvi limitati casi, un coniuge da solo non potrà, senza il consenso dell’altro, procedere con atti di straordinaria amministrazione.

È possibile, pur trovandosi in comunione legale dei beni acquistare un bene come personale?

Certo, ma ne devono ricorrere i presupposti. Non è infatti possibile escludere un singolo bene dalla comunione legale, con la semplice manifestazione volontà dei coniugi, ma è necessario che il coniuge che intenda acquistare il bene come personale dichiari che esso viene acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio: quindi il bene acquistato va pagato, ad esempio, con denari ereditari o donati da parte di terzi o con i proventi della vendita di un bene acquistato prima del matrimonio o acquistato, a sua volta, come bene personale.
Di detta circostanza il coniuge dovrà prenderne atto dichiarandone la veridicità in seno all’atto notarile di acquisto e ciò ai sensi dell’art. 179 co.1 lett. f) c.c.. È comunque opportuno che, all’atto dell’acquisto i coniugi che intendessero, ricorrendone i presupposti, escludere un bene dalla comunione legale chiedano un apposito parere sulla fattibilità dell’esclusione al proprio Notaio di fiducia. 

Com’è possibile optare per l’applicazione del regime della separazione dei beni?

È possibile scegliere il regime della separazione dei beni già al momento del matrimonio con apposita dichiarazione di opzione resa all’ufficiale celebrante il matrimonio, per il matrimonio civile, o al ministro di culto, che all’uopo, provvederà a trasmettere all’ufficio di stato civile il relativo atto di matrimonio corredato di detta annotazione. In alternativa, a pena di nullità la convenzione deve rivestire la forma dell’atto pubblico notarile in presenza dei testimoni.

Ho contratto matrimonio all’estero, cosa devo fare per stipulare una separazione dei beni?

Nella prassi notarile è frequente constatare la richiesta da parte del cittadino di trascrivere in Italia un matrimonio contratto all’estero, o di annotare alla trascrizione dello stesso una convenzione matrimoniale. Nessun problema si pone comunque per i cittadini italiani che abbiano contratto matrimonio all’estero, in quanto gli artt. 63 comma 2 lett. c) e 69 del d.p.r. 396/2000 ne prevedono la trascrizione presso i Registri dello Stato Civile. A seguito di ciò si potrà procedere con relativa convenzione matrimoniale a mezzo di atto notarile, optando per l’applicazione ai propri rapporti patrimoniali del regime della separazione dei beni.

Sono un cittadino straniero, e sono ora residente in Italia, vorrei comprare casa ma mi trovo in regime di comunione legale dei beni. Cosa posso fare?

Fino al 1° aprile 2001, data di entrata in vigore del d.p.r. n. 396/2000, la trascrizione di tale matrimonio contratto all’estero non era consentita. Attualmente, invece, l’art. 19 del citato d.p.r. stabilisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel Comune ove essi risiedono”, gli atti dello stato civile (e tra questi rientra il matrimonio) che li riguardano, formati all’estero[1]. Pertanto, sarà sufficiente contattare il proprio Notaio di fiducia e produrre il certificato di trascrizione nei Registri di Stato Civile italiani del matrimonio contratto all’estero, procedendo quindi con la relativa convenzione matrimoniale.

Siamo cittadini stranieri, residenti all’estero, e vorremmo acquistare una casa in Italia. Possiamo stipulare una convenzione matrimoniale in Italia per regolare il nostro acquisto?

No. Non c’è alcuna possibilità che due stranieri, sposati all’estero e residenti all’estero, possano accedere al sistema di pubblicità presso i registri dello stato civile italiano, essendo a loro preclusa la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio, stante la lettera dell’art. 19 O.S.C.

Qual è la forma di pubblicità della separazione dei beni?

Con la riforma del diritto di famiglia, la pubblicità in tema di rapporti patrimoniali dei coniugi si articola in una duplice forma: l’annotazione della convenzione di separazione a margine dell’atto di matrimonio, effettuata a cura del Notaio presso il Comune ove il matrimonio è stato celebrato, e la trascrizione nei Registri Immobiliari. L’opponibilità ai terzi si ottiene con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che, quindi, ha funzione dichiarativa, mentre, invece, la trascrizione nei Registri Immobiliari ha funzione di semplice pubblicità notizia. Mentre l’annotazione è un obbligo professionale del Notaio rogante, l’opportunità della trascrizione andrà valutata dal Notaio caso per caso.

Quali sono i vantaggi del regime di separazione dei beni?

Il regime più conveniente è quello della separazione dei beni come regolato dagli artt. 179 e ss. c.c., che consente maggiore flessibilità negli acquisti immobiliari. Infatti, i coniugi in comunione legale dei beni non possono non acquistare unitamente, in quote indivise, e ciò comporta, ad esempio, che i coniugi potranno acquistare un’unica prima casa di abitazione. Nel caso opposto, ovvero quello della separazione dei beni – invece – i coniugi potranno decidere, qualora ne ricorrano i presupposti di acquistare due diverse case di abitazione, invocando per ciascuna di esse i benefici fiscali c.d. “prima casa”, con applicazione dell’aliquota agevolata.

Che costi ha la convenzione matrimoniale di separazione dei beni?

Il costo della convenzione matrimoniale ammonta a 45 euro, a titolo di imposta di bollo, 200 euro a titolo di imposta di Registro e 4,60 euro quale tassa d’archivio. Qualora si proceda anche alla trascrizione della convenzione matrimoniale nei Registri Immobiliari il bollo è dovuto nella misura di 155 euro, e sarà dovuta anche l’imposta ipotecaria nella misura di 200 euro e i diritti di trascrizione di 35 euro. L’onorario notarile, naturalmente, varia a seconda della tipologia di consulenza resa alle parti, oltre che alla tipologia di forma pubblicitaria eseguita.

[1]M. Mazzotta, Brevi note sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all’estero, in Riv.Not. n. 4/’10, p. 1112 e ss

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4 Commenti

  1. Nome Martina

    C’è una casa comune durante il divorzio. Il prestito è stato contratto a nome del marito in quanto la moglie non ha lavorato in vita sua. Ci sono 3 bambini in comune. Adesso la moglie vuole 1.400 euro di mantenimento più il marito deve rinunciare alla casa in nome della moglie e pagare anche il mutuo. Penso che questa sia un’affermazione assurda. Non è possibile che, anche se il marito rinuncia alla casa in nome dei figli, essa possa essere conteggiata come mantenimento dei figli. E la gentile moglie ha inviato una somma di 60.000 euro dal conto cointestato al conto della madre con il titolo che si trattava di un prestito. Ma non ha carta su di esso. E non le permetterà di vedere i bambini finché il “marito” non gli manderà dei soldi. Pensando a quella motivazione.

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    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      non capisco quale sia la domanda.
      F.N.

  2. Arcangelo

    Matrimonio contratto nel 1971. Nessuna scelta di regime patrimoniale. Immobile acquistato dal marito nel 1977. Al catasto il bene risulta intestato solo al marito. Chi dichiara il bene e paga le imposte? In caso di morte del marito, va in successione l’intero o il 50%?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      L’acquisto è assoggettato alla comunione legale, quindi in successione cade la quota pari a metà.
      Le imposte sono a carico dei chiamati all’ereditá, coniuge e figli in questo caso.
      F.N.

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