Gli enti del terzo settore

da | Feb 15, 2021

Cosa sono? Gli enti del terzo settore sono un nuovo insieme di enti privati (con o senza personalità giuridica), costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea di massima senza scopo di lucro, mediante la promozione o lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività […]

Cosa sono?

Gli enti del terzo settore sono un nuovo insieme di enti privati (con o senza personalità giuridica), costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea di massima senza scopo di lucro, mediante la promozione o lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di volontariato o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà. In altre parole, questi enti, definiti anche non profit, esercitano attività di interesse generale e pubblicistico e si distinguono:

  • dalle società o enti privati commerciali, perché, a differenza di questi, non perseguono interessi egoistici e non esercitano attività con fini di lucro, se non in maniera al massimo secondaria o sussidiaria;
  • dagli enti pubblici, in quanto questi ultimi, pur perseguendo interessi generali e pubblicistici, non sono costituiti da soggetti privati.

terzo settore

Qual è la normativa di riferimento?

L’impulso per la disciplina degli enti del terzo settore si è avuto in forza della Legge 6 giugno 2016, n. 106, che ha delegato al Governo Italiano la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale.
Così, l’anno successivo, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, noto come Codice del Terzo Settore, al quale è ora necessario fare espresso riferimento per ogni aspetto costitutivo, organizzativo e procedurale, nonché contabile e fiscale degli enti del terzo settore.

Quale forma giuridica deve essere adoperata?

Dal punto di vista squisitamente civilistico, gli enti del terzo settore generalmente adoperano come forma giuridica quella dell’associazione (riconosciuta o non) e quella della fondazione, regolate dal titolo secondo del libro primo del Codice Civile.
La qualifica di ETS (ente del terzo settore) è facoltativa per tutti questi enti privati, ma diviene obbligatoria nel caso in cui l’ente voglia, appunto, accedere al sistema del terzo settore e, a tal fine, ottenere l’iscrizione nell’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in breve, RUNTS, adottando o adeguando il proprio statuto al Codice del Terzo Settore.
Gli enti privati, già costituiti o costituendi, che volevano ottenere la qualifica di ETS e l’iscrizione al RUNTS, hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2020 per adottare o adeguare gli statuti come sopra indicato. Tuttavia, per le sole ODV (organizzazioni di volontariato), APS (associazioni di promozione sociale), ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e imprese sociali, con la conversione del D.L. n. 125/2020 del 25 novembre 2020, il suddetto termine del 31 ottobre è stato prorogato sino al 31 marzo 2021.

In particolare, l’iscrizione al RUNTS:

  • consente di acquisire la qualifica di ETS, come già anticipato;
  • consente di acquistare la personalità giuridica;
  • richiede l’intervento del notaio, se la costituzione dell’ente è stata fatta per atto pubblico notarile;
  • suddivide i vari enti in più prescelte categorie, quali: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore.

Quali sono gli enti interessati dalla riforma del terzo settore? E quali ne sono esclusi?

Come già anticipato, la riforma in oggetto ha introdotto la nuova qualifica giuridica di Ente del Terzo Settore, che però ricomprende quelle preesistenti. Un ente privato, quindi, ha comunque la possibilità di specializzarsi e assumere una delle seguenti qualifiche tipiche:

  • associazione riconosciuta e non riconosciuta;
  • fondazione e fondazione di partecipazione;
  • organizzazione di volontariato (ODV), in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • associazione di promozione sociale (APS), in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • rete associativa riconosciuta e non riconosciuta;
  • ente filantropico, in forma di fondazione o di associazione riconosciuta;
  • impresa sociale, in forma di società a responsabilità limitata;
  • cooperativa sociale;
  • società di mutuo soccorso

Sono invece esclusi dall’alveo degli ETS:

  • amministrazioni pubbliche;
  • formazioni e associazioni politiche;
  • sindacati;
  • associazioni professionali;
  • associazioni di rappresentanze e di categoria;
  • enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da uno dei suddetti.

Va precisato, poi, che la riforma del terzo settore ha eliminato la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, richiedendo espressamente che tutti gli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS debbano adeguare i propri statuti al Codice del Terzo Settore, adottando una diversa qualifica, quale in particolare quella di ODV o APS.
Infine, vi sono alcuni enti per i quali il D.Lgs. n. 117/2017 dedica una particolare e articolata disciplina:

  • consorzi;
  • organizzazioni non governative (ONG);
  • enti della protezione civile;
  • enti religiosi riconosciuti;
  • associazioni sportivo dilettantistiche (ADS);
  • associazioni anti-usura.

Alcune caratteristiche degli enti del terzo settore

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” e, dopo l’iscrizione al RUNTS, deve essere usata in tutti gli atti, le corrispondenze e le comunicazioni dell’ente.
È vietato l’uso dell’indicazione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore. Tale utilizzo illegittimo o ingannevole è, infatti, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
Sono posti a carico degli ETS i seguenti obblighi:

  • tenere i libri sociali;
  • redigere e approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto economico, a seconda della dimensione dell’ente;
  • redigere il c.d. bilancio sociale, se si hanno ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000,00 di euro all’anno;
  • pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati, se si hanno ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000,00 euro all’anno.

Agli ETS, inoltre, è posto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e/o di riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Come e quanto costa costituire un ente del terzo? Cosa occorre fare dopo la costituzione?

Qualsiasi ente privato, che debba acquisire la qualifica di ente del terzo settore, può essere costituito per atto pubblico notarile, a cui deve essere allegato lo statuto che ne regola la vita. La costituzione è soggetta all’imposta di registro fissa di euro 200,00 e all’imposta di bollo di euro 45,00, oltre onorari, spese e contributi propri dell’attività notarile.
Dopo la costituzione:

  • se l’ente esercita, in modo secondario o sussidiario, anche attività commerciale o comunque con fine di lucro, sarà necessario depositare atto e statuto presso la competente Camera di Commercio per la relativa iscrizione;
  • se l’ente deve ottenere il riconoscimento, non sarà più necessario depositare atto e statuto presso la Prefettura o la Regione territorialmente competente, in quanto, come già anticipato, l’iscrizione al RUTNS comporta l’automatico acquisto della personalità giuridica.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

2 + 13 =

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *