Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio

da | Mag 8, 2018

Quando vengono decisi i trasferimenti immobiliari nell'ambito di una separazione? Gli accordi, in caso di separazione giudiziale o divorzio, sono contenuti nel decreto che omologa la separazione consensuale, o, nella sentenza giudiziale di separazione o di divorzio.

Quando vengono decisi i trasferimenti immobiliari nell’ambito di una separazione?

Gli accordi, in caso di separazione giudiziale o divorzio, sono contenuti nel decreto che omologa la separazione consensuale, o, nella sentenza giudiziale di separazione o di divorzio. In caso di separazione consensuale possono essere contenuti in un atto notarile o nel verbale di separazione, omologato con decreto del giudice.

problemi legali

È possibile in sede di separazione decidere anche le condizioni del divorzio?

No, non è possibile in sede di separazione accordarsi sulle condizioni del divorzio e ciò vale anche se in sede di separazione vi sia stato un trasferimento immobiliare. L’accordo è ritenuto illecito dalla giurisprudenza.

Se viene trasferito un immobile in sede di separazione, si può rinunciare al mantenimento?

No, il diritto al mantenimento in sede di separazione è un diritto indisponibile in quanto non è possibile rinunciarvi. I coniugi, infatti, sono ancora tali in sede di separazione ed è ancora vigente fra loro l’obbligo di contribuzione reciproca.

Il diritto al mantenimento può essere rinunciato in sede di divorzio?

Si, la facoltà delle parti di corrispondere l’assegno di mantenimento una tantum è normativamente prevista (articoli 6 e 9 della Legge 898/1970 c.d. “Legge sul Divorzio”). Può, anche, essere pattuita la deroga alla c.d. clausola rebus sic stantibus, e se ciò viene fatto e ritenuto equo dal Tribunale, è preclusivo di qualsiasi ulteriore pretesa economica da parte di entrambi i coniugi, anche in caso di modificazione della situazione patrimoniale dei coniugi stessi.

Cos’è la negoziazione assistita?

La legge 10 novembre 2014, n. 162 ha istituto la negoziazione assistita, ossia un procedimento non contenzioso in cui, due coniugi, assistiti ciascuno da un avvocato, convengono un accordo che, vagliato dal Pubblico Ministero ha gli stessi effetti del provvedimento giudiziale (sentenza di separazione o divorzio e decreto di omologa della separazione consensuale). La procedura di negoziazione assistita può essere iniziata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o non autosufficienti.

Che tipo di trasferimenti immobiliari possono essere attuati nella negoziazione assistita?

Possono essere definiti trasferimenti immobiliari in occasione di separazione e divorzio tutti gli atti mediante i quali la proprietà o un altro diritto reale su cosa altrui viene trasferito (o costituito) da un coniuge a favore dell’altro o a favore dei figli, allo scopo di regolamentare i rapporti patrimoniali in occasione di una crisi matrimoniale.

È necessario l’intervento del Notaio nel caso di negoziazione assistita?

Si, non è trascrivibile nei Registri Immobiliari l’accordo di negoziazione assistita autenticato dall’avvocato che preveda, come patto per la separazione coniugale il trasferimento di diritti reali immobiliari da un coniuge all’altro [1].

È possibile modificare gli accordi di separazione o divorzio senza rivolgersi a un Avvocato?

Si, la più recente giurisprudenza riconosce piena validità ai patti successivi all’accordo di separazione consensuale omologato o alla sentenza di divorzio, anche senza successivo decreto di omologa da parte del Tribunale. In particolare, se sussiste l’accordo delle parti, è possibile un accordo modificativo anche per quanto concerne la prole, anche minore sempre a patto che non interferiscano con l’accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto.

Vi sono particolari agevolazioni in caso di trasferimento tra coniugi di abitazione nell’ambio della  separazione o del divorzio?

Si, i trasferimenti attuati, tra coniugi, in questa sede, trovano la propria causa nella separazione o nel divorzio, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, pertanto, anche un atto di trasferimento immobiliare rientra nell’agevolazione di cui all’art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate. L’atto sarà quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d’Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali, oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali.

È possibile trasferire un immobile in sede di separazione in favore di un figlio?

Certo, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, è possibile prevedere che un immobile venga trasferito ai figli. In particolare, se i figlio sono maggiorenni potranno intervenire all’atto accettando l’acquisto del bene, mentre, se sono minorenni, sarà necessario rivolgersi al Giudice Tutelare, per la  nomina di un curatore speciale che, valutata la convenienza per il minore dell’acquisto del bene, accetti in suo nome e per suo conto la cessione. In nessun caso il figlio può accettare il bene, trasferitogli in sede di separazione o divorzio, a saldo degli obblighi di mantenimento previsti in capo ai genitori ai sensi di legge.

Anche i figli possono godere di tali agevolazioni in sede di trasferimento?

Si, se i trasferimenti in favore della prole sono effettuati nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, e sono funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, anch’essi godranno del particolare regime agevolativo come precisato dalla Circolare 27/E del 21 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia qualora il cedente, eventualmente anche a titolo oneroso, ovvero con pagamento al momento dell’atto, non sia uno dei coniugi ma un terzo soggetto rispetto alla coppia, l’agevolazione non compete.

È possibile separarsi senza adire al Tribunale e trasferire un bene usufruendo delle agevolazioni?

Si, assenza di figli minori, o, di figli maggiorenni incapaci, è possibile con l’accordo di entrambi i coniugi rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile del proprio comune di residenza, che riceverà le dichiarazioni di ciascuna delle parti, secondo le condizioni tra loro concordate, quindi compilato e sottoscritto immediatamente l’accordo, esso produrrà i medesimi effetti di un provvedimento giudiziale di omologa o della sentenza di separazione.

È possibile un accertamento dell’Agenzia delle Entrate sul valore della cessione?

No. L’agevolazione prevista dall’art.  10, L. 6 marzo 1987, n. 74, per i trasferimenti in sede di separazione e divorzio, prevale sull’agevolazione c.d.“Prima casa”, in quanto il regime agevolativo è più vantaggioso.L’Agenzia delle Entrate, peraltro, non può accertare il valore ai fini delle imposte indirette, e non è prevista decadenza, quindi è possibile cedere l’immobile anche entro i 5 anni dal trasferimento medesimo.

[1]   Corte d’Appello di Trieste, ordinanza del 30 maggio 2017 n. 57 pubblicata sul Sole24Ore del 9 giugno 2017

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164 Commenti

  1. Fabiana Paglia

    Buonasera volevo sapere come ci si deve comportare nel caso in cui il marito che ora sta chiedendo il divorzio mi ha intestato una proprietà x agevolazioni tasse….di questa proprietà attualmente utilizzata come Villa per matrimoni io non percepisco nulla ma va tutto a lui e famiglia il ricavato ….ho praticamente tutto intestato anche il conto di cui beneficia sempre e solo lui io non so nulla neanche del guadagno di tale Villa.Attualmente come faccio a richiedere il mantenimento che non mi vuole dare ?Per la legge io percepisco delle entrate visto che è a mio nome ma non ho mai preso nemmeno un soldo…abbiamo due figli e io non lavoro perché avevamo stabilito che io stessi a casa x la cura della prole…visto il suo benessere .Lui vive da un’altra parte ora ma continua a presentarsi nella casa coniugale di sua proprietà quando vuole con la scusa dei figli e non mi da alcun soldo solo x fare la spesa….(100 euro a settimana)mentre lui ha questa Villa (anche se intestata a me )diversi appartamenti avuti in eredità alla morte del padre e due attività commerciali di cui ne è titolare !È possibile che io debba vivere di stenti tra l’altro non lavorando ?Io mi occupo della casa …dei figli…lì prendo e porto a scuola …della loro salute…di accompagnarli a fare sport…Lui è uscito di casa si fa i suoi comodi ha i suoi soldi e tutti i benefici di questo mondo….va in giro con auto di lusso…e io non posso avere un cavolo di mantenimento?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      È opportuno si rivolga ad un avvocato.
      F.N.

  2. Enzo

    Salve, in sede di separazione, nel 1998 i miei genitori si sono rivolti al Giudice e mio padre, in comune accordo con mia madre, ha fatto inserire nell’omologa che lasciava tutti i beni a noi figli. Tuttavia, nell’omologa non sono stati allegati i documenti relativi al catasto, particelle ecc.. che individuano esattamente quali beni. Volevo pertanto chiedere, visto che mio padre è ancora collaborativo, se fosse possibile, e in quale modalità, fare un’integrazione all’omologa originaria, integrando la documentazione necessaria affinchè il trasferimento di proprietà sia valevole. Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      È possibile farlo. Si rivolga al Suo Notaio di fiducia.
      FN

  3. Simona

    Buongiorno, volevo sapere se sia possibile trasferire la proprietà immobiliare a compensazione una tantum del mantenimento verso la ex compagna e convivente. Presenza di figlio minore, per il quale verrà stabilito il mantenimento.
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      A quale obbligo di mantenimento si riferisce? Non eravate sposati, o sbaglio?
      fn

  4. Simona

    Salve, volevo sapere se il trasferimento di proprietà immobiliare, quale corrispettivo una tantum in luogo del mantenimento, sia possibile anche per le coppie di fatto con figli minori, quando ci si “separi” (cioè cessi la convivenza). Chiaramente con omologa del Tribunale.
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Io l’ho stipulato, previo decreto autorizzativo del G.T e con agevolazioni fiscali.
      Interessante il suo quesito che mi riporta alla mente un caso pratico!
      F.N.

  5. Gennaro

    Salve, volevo sapere se in sede di separazione posso cedere la mia metà casa alla mia ex moglie, che al momento non ha denaro per comprarla, ma fare un accordo per cui alla scadenza della assegnazione della casa cioè quando mia figlia, ora all università, sarà indipendente econimicamente si impegna a versare una cifra pattuita o se ancora no l avesse vendere a terzi la casa o ancora pagarmi un affitto.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Si potrebbe costituire un usufrutto a termine.l, in sede di accordo di separazione.
      Ne parli con il suo avvocato.
      F.N.

  6. Roberto

    Buongiorno,
    sono separato legalmente da diversi anni, ora divorzierò e mi sposerò nuovamente con un’altra donna.
    La domanda è questa:
    sono proprietario al 50% della ex casa coniugale acquistata nel primo matrimonio.
    Ora vorrei tutelare mio figlio affinché questa quota non entri nel nuovo asse ereditario ma rimanga per intero a lui

    come posso fare ?
    c’è modo di tutelarlo in questo senso a fronte del mio nuovo matrimonio ?

    grazie
    Roberto

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Valutarei il trasferimento in sede di divorzio in favore dell’altro coniuge.
      F.N.

    • Pier

      Buongiorno, io e la mia ex siamo separati con separazione consensuale nella quale vi é scritto che lei si impegna ad accollarsi il mutuo e a comprare il 50 per cento dell immobile. Ecco..la domanda é: per procedere all atto di vendita della casa é d obbligo fare anche l atto dell’ accollo del mutuo? O si può fare in un secondo momento? Grazie

    • Fabrizio Noto

      Potete procedere in momenti separati. L’operazione tuttavia é unica.
      F.N.

  7. gaetano russo

    sono separato legalmente dal 2016 e do alla mia ex 150 euro x l assegno di mantenimento con accordo davanti al giudice con sentenza omologata .la mia ex usufruisce dell appartamento di nostra proprietà 50 e 50 pago io tutte le spese mi ha fatto una richiesta di donarci il mio 50×100 in cambio rinuncierebbe l assegno di mantenimento si può fare grazie e come

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Si può fare ma deve rivolgersi all’avvocato che vi ha seguito per la separazione.
      fn

    • Alessia

      Buongiorno
      Il mio compagno é in fase di divorzio. Se ora noi acquistiamo un appartamento in cui io risulti come nuda proprietà e lui solo usufruttuario, la sua ex moglie puo chiedere soldi in più a lui x questo? Grazie in anticipo

    • Fabrizio Noto

      Eviterei. Consultatevi con il vs Avvocato.
      F.N.

  8. cristina

    Buonasera io e mio fratello abbiamo ricevuto una casa tramite trasferimento all’atto di divorzio dei nostri genitori. Sono passato meno di 5 anni, nessuno dei due ha la residenza in questa casa e mio fratello è iscritto all’aire. Vendendo ora (prima di 5anni) dobbiamo pagare la plusvalenza? Se si, io in Italia che mio fratello in paese UE? Grazie mille

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      La plusvalenza va pagata in Italia.
      Tuttavia l’atto di trasferimento in esecuzione di divorzio è trasparente fiscalmente. Nulla è dovuto nel vostro caso.
      fn

  9. Gloria

    Buona sera,
    Mia madre, separata, è proprietaria del 50% dell’appartamento in cui vive con me (l’altro 50% É di mio padre, che però dalla separazione non ha mai pagato un euro delle spese condominiali STRAORDINARIE che ci sono state e che ho pagato io anche per la sua parte in quanto irreperibile).
    Ora mia madre vorrebbe cedermi la sua parte e mio fratello non è contrario. è possibile la vendita solo della sua parte dì proprietà?
    Sarebbe possibile, in alternativa, la vendita (sempre solo della sua parte) della sola nuda proprietà e di lasciarle l’usufrutto?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Tutto possibile.
      fn

  10. Francesco

    Buongiorno,

    in sede di separazione consensuale dei miei genitori, tra i vari accordi presi innanzi al giudice vi è stata la concessione da parte di mio padre dell’usufrutto della casa coniugale a mia madre unitamente alla donazione della nuda proprietà dell’immobile a me e mia sorella (all’epoca già maggiorenni).
    Alla firma dell’atto non sono stato invitato a presenziare per fornire il mio assenso o dissenso alla donazione, tantomeno è stato coinvolto un notaio per la registrazione: il visurista dell’Agenzia delle Entrate ha automaticamente acquisito i nuovi nominativi di usufruttuaria e nudi proprietari, e adesso mi ritrovo a pagare le spese straordinarie del condominio di appartenenza dell’immobile senza che io ne abbia le chiavi, e comunque senza che io abbia mai acconsentito a questa donazione.
    Specifico che la casa in questione fu acquistata da mio padre prima del matrimonio, e che i miei erano in regime di comunione dei beni.

    Allo stato attuale (e anche all’epoca dellaseparazione), io vivo per conto mio, mentre in quell’abitazione continuano a viverci mia madre e mia sorella.
    Nessun avvocato nè notaio è mai riuscito a liberarmi da questa situazione, spero Lei possa illuminarmi.

    Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Mi deve perdonare ma non è assolutamente chiaro il quadro della sua situazione.
      Senza carte alla mano è impossibile darle un parere qualificato

      cordialità

  11. emna

    Buongiorno, le chiedo gentilmente aiuto: io e mio marito siamo separati. Per motivi logistici, io risiedo in un immobile nel Lazio di sua proprietà e libero da ipoteca o altro. Lui risiede in un immobile in trentino di mia proprietà, sul quale grava purtroppo un mutuo che pago regolarmente. Dovendo fare il divorzio, vorremmo inserire tra le clausole anche la permuta degli immobili, che hanno tra l’altro lo stesso valore economico. La banca ha prima affermato che potevo mantenere il mutuo attuale e che avrebbero semplicemente spostato l’ipoteca da un immobile all’altro. Ho inviato la documentazione necessaria e il loro perito ha fatto i suoi controlli sull’edificio dando il nulla osta. Dopo una settimana, la banca ci ripensa, mi chiama per dirmi che questo tipo di operazione non viene fatto ma che posso richiedere un mutuo liquidità a tassi ovviamente nettamente superiori.
    E’ possibile chiedere al giudice di autorizzare il trasferimento di un ipoteca in sede di divorzio per permettere la permuta degli immobili? Se si, occorre allegare qualche documento in particolare (perizia degli immobili che ne attesti il valore)? la banca può comunque opporsi al decreto del giudici?
    Grazie infinite dell’aiuto

    Rispondi
    • Guido Brotto

      L’unica soluzione è fare un mutuo nuovo per estinguere quello vecchio.
      La banca, in questo caso, sta dalla parte della ragione

  12. Fabiano

    Salve, sono separato consensualmente con figlio maggiorenne ancora a carico e casa di proprietà al 50% con la moglie (senza mutuo) affidata a loro.
    Sto avviando la richiesta di divorzio consensuale e desidero integrare in esso l’accordo di vendita del mio 50% proprietà a mia moglie ma non accetta i valori e termini di pagamento da me proposti e ne contrappone suoi assolutamente non congrui e molto penalizzanti a mio giudizio, in questa situazione ho da sottoporvi le seguenti domande:
    – se io non accettassi le sue condizioni quale vie mi rimarrebbero, dopo la scadenza del assegnazione, per ottenere il congruo valore? (via legale?)
    – se dovessi andare per vie legali sarà poi il giudice a definire il valore della quota 50% e a chi dare la priorità di acquisto o dovrà far mettere all’asta l’immobile per
    poi dividere i proventi?
    – se non riuscissi a trovare una intesa sulla vendita per ottenere il divorzio consensuale sarei propenso ad omettere questa richiesta di vendita dall’accordo,
    quando scadranno i termini di assegnazione, come dovrò gestire nuovamente il tema visto che mi ritroverò sicuramente a ridiscutere sullo stesso tema?
    – dovendo gestire gli accordi di vendita quota fuori dal divorzio, si perderanno i benefici fiscali?
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      L’accordo relativo al trasferimento immobiliare raggiunto al di fuori del divorzio non gode delle agevolazioni fiscali.
      Quanto alle altre domande, dovrà rivolgersi al Suo avvocato.
      F.N.

  13. Mariano R.

    Buonasera,
    in sede di divorzio nel mese di settembre 2020 vi è stata la cessione di un fabbricato e di un annesso terreno edificabile e successivamente la sentenza è stata trascritta. Ora, nel mese di febbraio 2021, c’è la possibilità di rivendere quanto ricevuto in sede di divorzio. C’è una tassazione sulla plusvalenza? Il trasferimento in sede di divorzio o separazione è equiparato ad una donazione? e se c’è la tassazione sulla plusvalenza, come si calcola?
    grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Domanda interessante. Il trasferimento è equiparato ad atto a titolo gratuito. Non si ha alcuna plusvalenza a mio avviso.
      F.N.

  14. Gilberto Fustagni

    Buongiorno, dopo la separazione assistita redatta quasi quattro anni fa, adesso io e mia moglie abbiamo deciso di avviare la pratica di divorzio, il nodo cruciale resta la casa, cointestata, dove sono rimasto a vivere io accollandomi tutte le spese (mutuo ancora in essere compreso) insieme ai nostri due figli essendosi mia moglie trasferita in un’altra regione.
    Io e mia moglie siamo dell’idea di trasferire la proprietà dell’immobile ai nostri figli rispettivamente di 26 e 22 anni, ma il più grande non sembra convinto in quanto ha paura di non potere più usufruire dei vantaggi fiscali delle “prima casa” nel caso ci fosse la possibilità di acquistare un altro immobile . . .

    I timori di mio figlio sono fondati ? è un passo abbastanza cruciale in quanto mia moglie reputa questa cosa vincolante e non sembra voler guardare altre soluzioni tecniche.
    Inoltre mi confermate che permangono i vantaggi fiscali di questa operazione facendo rientrare la cessione dell’immobile negli accordi di divorzio ? Spese notarili ridotte per intenderci.
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      I timori sono infondati. In ogni caso vi sarà la possibilità di invocare le agevolazioni.
      F.N.

    • Mariella

      Genitori ultra 80enni di cui uno disabile al 100%, in caso di separazione può uno dei due chiedere, pur possedendo i mezzi finanziari per una adeguata vita la vendita dell’immobile?
      I figli non vorrebbero creare problemi vista l’età e che tutto rimanga indiviso

    • Fabrizio Noto

      Lo chieda in sede di separazione o divorzio al coniuge. Se è consensuale nessun problema.
      In caso di contenzioso deciderá il collegio.
      F.N.

    • Roberto fiorillo

      Salve delazione giudiziale casa cointestata entrambi al 50 e 50 prima udienza è stata affidata alla mia ex avendo 2 figli minori io sto in difficoltà non avendo casa e un lavoro saltuario ho chiesto la vendita della casa che fu data epoca da mia madre e di conseguenza x Amore l’ho intestata anche lei posso chiedere la vendita immobile cosi entrambi anzi soprattutto io che vivo come un vagabondo a una vita più dignitosa anche x quando devi stare con i miei figli. Se lei si rifiuta la vendita il giudice può mettere Asta la casa x liquidare entrambi?

    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      mi spiace ma non posso risponderLe. Deve rivolgersi al Suo avvocato.
      Ad ogni modo qualora il giudice acconsentisse è possibile anche la vendita se nell’interesse dei minori.
      F.N.

  15. Anna

    Buongiorno,
    ho una domanda sulle detrazioni fiscali di lavori effettuati sulla casa. Mi sono appena separata da mio marito, poi tra sei mesi ci sarà la sentenza di divorzio, ma nell’atto di separazione, ho acquistato in un’unica soluzione la sua quota del 50% della casa, quindi ora sono proprietaria della casa al 100%. Le detrazioni inerenti a lavori effettuati ante separazione sono ora un beneficio solo mio oppure anche il mio ex marito continua a usufruirne?
    grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • Guido Brotto

      nel silenzio dell’atto di trasferimento della quota immobiliare, le detrazioni passano alla parte acquirente

  16. Costanza

    Buongiorno,
    nella sentenza di separazione consensuale mi viene assegnata la casa coniugale. In un secondo tempo vengo a conoscenza che l’immobile non è di proprietà del mio ex marito, ma di mio cognato. Ora dato che vorrei divorziare, vorrei chiedere il trasferimento di proprietà dell’immobile in favore dei miei figli. Posso farlo? Si potrà godere del particolare regime agevolativo?
    Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Lo potrà fare col consenso del cognato.
      Si confronti con il suo avvocato che ha tutti i documenti per poterla aiutare.

  17. carlo

    L’agevolazione “prevista dall’art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, per i trasferimenti in sede di separazione e divorzio”, è ottenibile anche in sede di modifica delle condizioni del divorzio?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Nulla osta.
      F.N.

    • Roberto fiorillo

      Salve delazione giudiziale casa cointestata entrambi al 50 e 50 prima udienza è stata affidata alla mia ex avendo 2 figli minori io sto in difficoltà non avendo casa e un lavoro saltuario ho chiesto la vendita della casa che fu data epoca da mia madre e di conseguenza x Amore l’ho intestata anche lei posso chiedere la vendita immobile cosi entrambi anzi soprattutto io che vivo come un vagabondo a una vita più dignitosa anche x quando devi stare con i miei figli. Se lei si rifiuta la vendita il giudice può mettere Asta la casa x liquidare entrambi?

  18. silva

    Buongiorno,
    in sede di separazione il mio ex marito mi ha ceduto la sua parte di immobile, in costruzione, la volontà è stata registrata nella sentenza di separazione, poi ho scoperto che il mio avvocato non aveva mai fatto nulla per registrare l’atto all’agenzia delle entrate. La separazione è del 19/03 /2015, adesso ho deciso di venderla, posso provvedere adesso? ci sono dei tempi entro cui va fatta?
    Grazie mille della sua cortese risposta

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Può provvedere anche adesso. Si rivolga al Suo Notaio di fiducia.
      F.N.

  19. Immacolata Natale

    Buona Sera
    una rinuncia all’usufrutto di immobile, effettuata in sede di procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, potrà beneficiare, conseguito il titolo giudiziario, di una esenzione da tasse ipotecarie , di registro etc. E’ possibile trascrivere direttamente la sentenza ?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se è prevista dalla sentenza di divorzio certamente si, può beneficiarne.
      F.N.

  20. Colica Daria

    Gent.mi una domanda in merito ad un trasferimento di denaro tra coniugi nell’ambito di una negoziazione assistita per la cessione di quote dell’immobile in comproprietà: come qualificare per ottenere esenzione fiscale tale trasferimento? si puo qualificare tale passaggio dalla moglie come indennizzo/risarcimento al marito per non aver potuto quest’ultimo godere della casa coniugale dalla quale si è allontanato in sede di separazione di fatto della coppia?
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Il trasferimento immobiliare in esecuzione di negoziazione assistita è esente da qualsiasi tassa e imposta, non è necessaria alcuna qualificazione in quanto esso trova causa nel regolamento di interessi convenuto dai coniugi in sede di separazione.
      F.N.

  21. Arnaldo Accttla

    Buonasera,a seguito di accordo tra un coniuge ed un altro inabilitato e quindi assistito dal curatore,si è depositata la richiesta di separazione prevedendo un mantenimento ed il trasferimento dell’immobile di proprietà del 50% di ciascun coniuge ai due figli.Ovviamente si è fatta prima richiesta al giudice tutelare e poi si è proceduto con la normale procedura.Il tribunale ha rinviato l udienza perchè secondo l’orientamento dello stesso,seguito da una pronuncia della corte d’appello di Napoli,il magistrato non può sostituirsi al notaio e non si può trasferire l’immobile ma solo impegnarsi a trasferirlo.A seguito del provvedimento bisognerà rivolgersi al notaio per il trasferimento dell’immobile ai figli?e ci si dovrà rivolgere di nuovo al giudice tutelare o il notaio effettuerà il trasferimento dopo l’omologazione del provvedimento?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      La procedura corretta è omologa della separazione, giudice tutelare e atto notarile
      GB

  22. Vito

    Buonasera, io e mia moglie siamo in separazione dei beni, abbiamo deciso di separarci, 10 anni fa ho comprato un immobile a me intestato di cui pago il mutuo , sono l’unico che lavora e unica figlia di anni 18 anni non economicamente indipendente.

    Cosa mi aspetto da questa vita straordinaria?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Impossile dirlo a priori. È necessario vagliare le condizioni della separazione e la sussistenza o meno dei requisiti per l’addebito della separazione.
      FN

  23. gabriella argentiero

    Buongiorno,
    nel caso si prevedano nel ricorso per separazione consensuale uno o più trasferimenti immobiliari fra coniugi (nella forma di obbligo a trasferire con successivo atto notarile) quale elemento funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi coniugale, c’è un termine di legge entro il quale bisogna poi effettuare materialmente questi trasferimenti davanti al notaio per usufruire dei benefici fiscali? In poche parole, c’è una decadenza?
    Mille grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Nessun Termine.
      FN

  24. Luigi Natale

    Un immobile è stato acquistato in regime di comunione legale dai coniugi, i quali si sono separati giudizialmente e stanno per divorziare. Mancando un accordo, la moglie ha avviato un giudizio di divisione giudiziale per dividere i beni in comunione legale. La sentenza di separazione ha assegnato la casa coniugale alla moglie, la quale continua a pagare le rate del mutuo anche per la quota parte del marito. Affinchè la moglie possa diventare proprietaria dell’immobile è sufficiente trascrivere in Conservatoria la sentenza di separazione giudiziale che prevede l’assegnazione dell’immobile alla moglie ovvero aspettare l’esito del giudizio di divisione? Grazie in anticipo per la risposta.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se le cose stanno così non c’è problema ma è complesso darLe un parere senza avere piena contezza della questione.
      FN

  25. michele todaro

    buongiorno dott.
    sono un pensionato divorziato consensualmente nel 2009 due figli gia maggiorenni all’atto del divorzio. Con la mia ex moglie alla quale versavo il mantenimento gia dall’anno 2000 mediante assegno mensile non stabilito dal giudice di euro 1250 con una riduzione a 900 per problemi economici
    fino al 2009 anno del divorzio abbiamo concordato la cessione della mia parte di casa (comunione di beni ma comprata da me) oltre 300 euro fino al 2012.
    Il tutto con negoziazione assistita con avvocati ed in presenza dei figli maggiorenni con accordo di cessazione assegno divorzile .La mia ex oggi 67 anni ha fatto
    richiesta di pensione sociale o assegno sociale ma e’ stato rigettato .IL fratello avvocato mi fa richiesta circa la mia posizione economica alfine dice” LUI “di fare ricorso a Inps dimostrando che avendo io un mutuo una figlia minorenne e debiti con uff. riscossione non sono in condizione di aiutarla economicamente.
    Non ho fiducia in questo Signore oltre che i miei figli ed ex moglie mi hanno sempre denigrato ,secondo le leggi attuali a cosa vado incontro?Spero di essermi
    espresso sufficientemente
    Vi ringrazio
    cordiali Saluti
    Michele Todaro

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Lei ha bisogno di un avvocato, non di un Notaio.
      FN

  26. Elisabetta

    Mi sto separando da mio marito. Gli accordi economici raggiunti prevedono che io acquisti il 50% della casa di cui siamo comproprietari. Siccome non ho disponibilità immediata della somma richiesta, pagherò parte subito e parte a rate in 15 anni. Mio marito chiede che a garanzia del residuo prezzo venga iscritta ipoteca legale
    Chiedo se anche l’iscrizione di ipoteca legale può usufruire delle agevolazioni previste per i trasferimenti nell’ambito della separazione. Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      A mio avviso si, ma il caso è peculiare. Suggerisco per tramite del collega che rogherà l’atto a previo interpello all’Agenzia delle Entrate.
      FN

  27. De Santis Bruno

    Buonasera, sto assistendo mio fratello in una separazione giudiziale con procedimento aperto innanzi al Giudice e pro,osso da mio fratello che ha chiesto la separazione. C’è stato un primo provvedimento nel 2018 che prevede un mantenimento in favore della sua coniuge e che i coniugi stessi possano vivere separatamente. La sua coniuge per concedere la separazione/divorzio impone l’acquisto della sua quota di proprietà del 50% sulla casa coniugale a mio fratello, il quale è d’accordo e in cambio chiede solo una riduzione del mantenimento già deciso dal Giudice. Sua moglie è favorevole alla riduzione del mantenimento, sono nella fase finale della trattativa per concludere un’atto di transazione e un preliminare di compravendita, on quanto la prossima udienza e fissata per il prossimo 29 Ottobre. Permangono dei dubbi che vorrei cortesemente, se potete venire chiariti da parte vostra. 1) l”atto di transazione viene firmato anche dagli Avvocati mentre il preliminare di compravendita viene firmato dai coniugi, è corretto oppure anche il preliminare deve essere firmato dagli Avvocati ?? 2) In questo caso con procedimento aperto, serve anche qui che gli atti siano autenticati e firmati da un Notaio ?? 3) La stipula dell’atto notarile è prevista per Aprile 2021 e considerati i tempi di Tribunali non si sa se per quella data l’accordo sarà stato omologato dai Giudici, è potrebbe appunto succedere che mio fratello si trovi proprietario dell’intero immobile senza che sia intervenuta appunto l’omologa, in questo caso è da prevedere negli atti clausola particolare, valida comunque legalmente, che dispone per la sua coniuge l’impossibilità di accaparrare pretese sull’immobile compravenduto ?? oppure mio fratello non corre alcun rischio ?? Ringrazio anticipatamente per eventuali vostre risposte.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Gentile Avv.to,
      Le consiglio di procedere con un trasferimento sottoposto all’omologa della consensuale, o di inserire il tutto nelle condizioni di separazione.
      FN

    • De Santis Bruno

      Si l?accordo verrà verbalizzato nella prossima udienza in Tribunale. In caso solo di accordo Verbalizzato e non di Omologa, mio fratello è al riparo da rischi??

    • De Santis Bruno

      intendo, se è al riparo da rischi di pretese future dalla coniuge, intestandosi comunque il 50% della quota di proprietà della coniuge, prima dell’omologa ?

  28. Ana

    Buon giorno vorrei sottoporvi una situazione.
    due coniugi fanno una separazione consensuale durante la quale il marito cede la casa famigliare alla moglie per starci con i figli minorenni.
    In futuro i figli di lui frutto di un precedente matrimonio possono rivalersi su questo immobile o no?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se il trasferimento è avvenuto in esecuzione degli obblighi di mantenimento contenuti nell’omologa della separazione la risposta è negativa.

      Cordialità

  29. Gianluca Faldini

    Buongiorno , grazie del bel sito, delle chiare informazioni e della disponibilità nelle risposte. Volevo chiedere se nel caso l’accordo di divorzio preveda che il marito paghi il corrispettivo per l’acquisto di un nuovo immobile intestato all’ex moglie in cambio del trasferimento del 50% della casa coniugale ( da parte dell’ex moglie al marito ) , l’atto di acquisto del nuovo immobile sconta imposta di registro ipotecaria e catastale oppure è esente ex art 19 Legge 74/1987?. Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      No mi spiace. Non sconta le agevolazioni.
      F.N.

  30. Maria

    In sede di separazione consensuale, al fine di comporre la crisi familiare, i coniugi vorrebbero effettuare una permuta delle rispettive quote di comproprietà di alcuni immobili, acquistati in regime di comunione ordinaria, tra cui quello adibito ad abitazione familiare, con previsione di un conguaglio a carico della moglie, divenendo ciascuno proprietario esclusivo dei singoli beni.
    Il conguaglio sarà versato dalla moglie che diverrà proprietaria esclusiva dell’abitazione familiare, alla quale il marito verserà altresì il contributo al mantenimento dei figli con questa conviventi.
    L’atto notarile che verrà stipulato in esecuzione dell’accordo di separazione potrà godere dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 l. n. 74/1987 pur essendo previsto un corrispettivo per la cessione suddetta?
    Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Certo Avvocato. Senza alcun dubbio.
      F.N.

  31. Stefano

    Buongiorno,
    avrei un quesito da porVi: nell’ambito di una separazione giudiziale il trasferimento della quota di comproprietà di un coniuge, in favore dell’altro, della casa coniugale e di un separato box auto possono avvenire anche dietro corrispettivo o non deve esserci alcun trasferimento di denaro correlato?
    Ossia, fra le condizioni di separazione può essere inserito l’acquisto da parte mia delle predette quote di comproprietà da mia moglie e a fronte di un corrispettivo in denaro in suo favore?
    Vi ringrazio sin d’ora
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      È possibile prevedere un corrispettivo.
      F.N.

  32. cinzia Pastori

    buongiorno ho un quesito da porle ho divorziato davanti all ufficiale di stato civile consensualmente ovviando pero’ a sottoscrivere che il diritto di abitazione della casa coniugale( di proprieta’ al 50%)) lo avrebbe preso il mio ex marito . posso ora fare una modifica di divorzio e far aggiungere questa clausola? grazie oppure come posso fare per poter dare a lui il diritto di abitazione? la ringrazio anticipatamente

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Può farlo attraverso un atto notarile.
      F.N.

  33. Dario D'Amico

    Buongiorno. Io e mia moglie ci siamo separati davanti al giudice, nell’atto ho ceduto tutte le mie particelle catastali ai figli con usufrutto alla moglie. Purtroppo non abbiamo registrato l’atto, qualche anno dopo Equitalia ha iscritto un’ipoteca sulle suddette particelle, è possibile far valere la sentenza di separazione a tutt’oggi? Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Avendo Equitalia iscritto ipoteca prima della vostra sentenza, equitalia vince.

      Cordiali saluti

  34. Vincenzo

    Buongiorno,

    io e mia moglie siamo in fase di separazione consensuale, sposati in regime di separazione di beni, con prima casa intestata al 70% a me e il 30% a lei.

    La casa è stata acquistata nel 2013 tramite un prestito fornito dai miei genitori, a cui entrambi ci siamo impegnati con scrittura privata nel restituire la somma disposta per l’acquisto dell’immobile.
    Nel corso degli anni io sto provvedendo a saldare il prestito verso i miei genitori con una quota mensile mentre lei, per il periodo in cui abbiamo vissuto insieme (6 anni e mezzo) si è occupata di altre spese.
    Ora, vorremmo regolarizzare la situazione facendo in modo che io acquisisca l’intera proprietà dell’immobile. Ci siamo inizialmente rivolti a un notaio per un atto di compravendita tradizionale, ma a seguito di alcuni pareri ci hanno consigliato piuttosto di avviare le pratiche per la separazione in cui andare a definire l’accordo davanti a un avvocato per specificare i termini dell’accordo, risparmiando così i costi dell’atto e delle imposte, di fatto pagando solo la parcella dell’avvocato.

    Sulla base della vostra esperienza, confermate che si tratta della soluzione migliore quella di avviare le pratiche di separazione e che in questo caso i soli costi sono quelli dovuti all’avvocato, senza doversi presentare davanti a un notaio per la cessione delle quote da parte di mia moglie con relativo onorario?

    Grazie in anticipo

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Trasfonda l’accordo in un verbale da omologarsi e poi provveda alla cessione per atto notarile.
      Mi duole dirLe che la soluzione che Le hanno consigliato non è certamente la più economica.
      F.N.

  35. Paola

    Buongiorno,
    io e mio marito ci stiamo separando, siamo in regime di separazione dei beni con casa acquistata nel 2017 e mutuo cointestato al 50%.
    Lui vuole accollarsi il mutuo e quindi io dovrei vendergli le quote e liberarmi di mutuo e immobile, come posso calcolare quanto dovrei chiedere? c’è un reale calcolo che si può fare che tenga conto di quanto investito ad oggi da me in quella casa e delle rate del mutuo versate?

    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Le consiglio di procedere con apposita perizia di un tecnico.
      F.N.

  36. Matteo Lecce

    Salve , la mia compagna è in regime di separazione dal marito. In fase di separazione , è stato fatto un atto notarle in cui si intesta a lei il 75% della casa mentre lui si tiene il 25%. Sull’atto è indicato che lui concederà il divorzio solo se lei comprerà quel 25%. È legale una richiesta del genere? Non è comparabile ad una forma di ricatto? Il fatto che lei abbia firmato questo accordo non annulla eventuale ipotesi di reato da parte di lui? In aggiunta , l’accordo prevede che il mutuo sia intestato a lei , ma a carico di lui. Se succede che lui salta delle rate , incorre in qualche reato? Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se la separazione è omologata, l’accordo è lecito.
      F.N.

  37. Michela Bigiolli

    Buongiorno, mio padre ha divorziato dalla sua seconda moglie nel 2006 e hanno fatto trasferimenti di beni immobiliari a favore di mio fratello in sede di divorzio…perché non risultano al catasto? Entro quanto dal divorzio vanno registrati? Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se è stato fatto un atto notarile, il notaio rogante potrà verificare se la voltura non è andata a buon fine e in tal caso sanare la questione.
      GB

  38. Michela Bigiolli

    Buongiorno, mio padre ha divorziato dalla sua seconda moglie nel 2006 e hanno fatto trasferimenti di beni immobiliari a favore di mio fratello in sede di divorzio…perché non risultano al catasto? Entro quanto dal divorzio vanno registrati?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno, potrebbe essere un banale problema di voltura. È sufficientr rivolgersi al Notaio che ha rogato l’atto per dipanare la questione.
      F.N.

  39. Chiara

    Buongiorno, stiamo comprando un appartamento io e il mio compagno ( coppia di fatto) che sarà cointestato, insieme anche al mutuo. E’ possibile, in sede di rogito, annettere un documento in cui si specifichi che in caso di separazione la casa è di sua proprietà e io richiedo solamente il rimborso delle spese fatte fino al momento della separazione?

    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Certo. Dovrà stipulare un contratto di convivenza tramite atto notarile. La invito a rivolgersi al collega che stipulerà l’atto di vendita per formalizzare il tutto.
      F.N.

  40. Stefano

    Il trasferimento di un immobile, acquistato in regime di comunione di beni, dai coniugi al figlio maggiorenne, a titolo oneroso, disposto in sede di DIVORZIO, è revocabile dagli eventuali creditori di uno dei due coniugi debitore?
    Si ipotizzi che i coniugi siano già separati giudizialmente, non conviventi da più di dieci anni, e che anche il figlio non abbia più convissuto col genitore debitore, sin da prima della sentenza di separazione. Grazie.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      ci sono troppi pochi elementi per darle indicazioni credibili.
      Dipende da tanti fattori non descritti nella sua richiesta.

  41. Gianni

    Buonasera mia madre e mio padre si sono separati circa tre anni fa,mio padre ha un altra famiglia con tre figli ha dato due case a mia madre in sostituzione dell’assegno di mantenimento con omologa del notaio e giudice .Alla morte di mio padre o di mia madre posso temere che gli altri fratelli di secondo letto vogliano una parte delle case assegnate a mia mamma? O sono soltanto io l’erede visto che mia mamma ha rinunciato a tutte le spettanze che mio padre gli doveva sia presenti che future?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      se i suoi genitori hanno divorziato non ha nulla da temere.
      Se invece sono solo separati, il coniuge mantiene i diritti successori ed ecco che alla morte della mamma, erediterà anche suo padre.
      Se ne accerti.
      F.N.

  42. gloria

    Buonasera, sono interessato all’acquisto di un immobile di proprietà di un ragazzo che si è separato dalla moglie. La casa è solo sua e gli sono stati affidati i figli minori che vivono con lui nella casa in vendita. La moglie a quanto sembra sta facendo ricorso (appello) per avere i figli. Se dovessi acquistare la casa potrei avere problemi? se non è trascritta nessuna sentenza posso stare tranquillo? ovviamente il notaio farà le ispezioni anche il giorno della stipula, ma c’è una minima ipotesi che si possa annullare l’atto?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      in assenza di trascrizioni pregiudizievoli al momento dell’atto nulla osta al trasferimento.
      F.N.

  43. Leti

    Buonasera, mia figlia e mio genero hanno deciso di separarsi. hanno acquisito una casa l’anno scorso che è priva di mutuo. Mia figlia vuole comprare la parte di mio genero che è cointestata a tutti e due. Vorrei sapere come devono fare e a chi rivolgersi per poter rimuovere la cointestazione affinché la casa risulti solo a nome di mia figlia una volta aver pagato la parte a mio genero.
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      È bene che l’avvocato inserisca tale pattuizione tra le condizioni della separazione, così potranno sfruttare appieno le agevolazioni previste dalla Legge.
      F.N.

    • Letizia Bove

      Buongiorno, nella mia domanda anteriore non avevo specificato che mia figlia e mio genero si separano ma non legalmente. Rimangono sposati ma mia figlia compra la parte della casa del marito e lui va a vivere altrove Si puo’ fare affinché la casa sia intestata solo a nome di mia figlia e se si puo’ bisogna farlo dal notaio o da un avvocato e quanto puo’ costare fare il cambiamento visto che non vi è mutuo immagino sia piu’ semplice.

    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      in questo caso non vi è alcuna agevolazione.
      Contatti il Suo Notaio di fiducia per un preventivo dettagliato.
      F.N.

  44. cinzia Pastori

    buongiorno io e il mio ex marito abbiamo divorziato dinnanzi al sindaco allo stato civile consensualmente essendo proprietari a meta’ di una casa che al momento del divorzio avevamo deciso di vendere poi per problemi di salute diel mio ex abbiamo deciso di non venderla piu e a lui di rimanere in quella casa ora io vorrei modificare le condizioni di divorzio in quanto in fase di divorzio non e stato specificato a chi veniva assegnata la casa per i motivi di cui sopra quindi vorrei far assegnare a lui la casa in quantto oggi mi ritrovo a pagare l imu visto che io ho cambiato residenza e vivo in affitto col mio attuale marito come posso fare? vi ringrazio anticipatamente per la risposta

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      O provvede a disporre per tramite di una donazione all’ex marito, o è necessario rivolgersi ad un avvocato.
      F.N.

  45. Fabio

    Buonasera,
    ormai da qualche anno la mia compagna ha divorziato ma entrambi non si sono mai preoccupati di regolamentare il discorso casa.
    Dopo varie vicessitudini che non sto qui a raccontare, ora la situazione è la seguente: la mia compagna vive con me da ormai 5 anni ed il suo ex marito è rientrato nella casa nel 2019. La casa è cointestata, così come anche il mutuo che sta pagando interamente il suo ex marito, ma ovviamente per la mia compagna risulta seconda casa e ci deve pagare l’IMU.
    A lei della sua parte non interessa nulla, se non che un giorno la casa vada alla figlia che hanno insieme, come devono procedere per trasferire la proprietà senza alcun costo se non per i vari atti che per legge vanno fatti?
    Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      suggerirei di provedere con una vendita della quota di metà dell’immobile e accollo del mutuo in capo all’ex marito che sta effettivamente adempiendo.
      Cordialmente,
      F.N.

  46. andrea

    Buongiorno,
    sono separato, abbiamo due figli. Non eravamo sposati. Alla ex è stata assegnata la casa totalmente pagata da me, ma per amore l’ho cointestata anche alla ex e abbiamo un mutuo al 50% sul rimanente. Le bambine vivono tempo paritetico con i genitori, una settimana con il papa ed una con la mamma. Ho proposto di acquistare la sua quota (15 mila euro) ma ha rifiutato, ho proposto che lei comprasse la mia quota (124 mila euro) ma ha rifiutato, ho proposto la parificazione delle quote (dovrebbe darmi circa 60 mila euro) ma ha rifiutato…coso posso fare? sono costretto ad andare in tribunale? posso richiedere l’indebito arricchimento da parte della ex e costringerla a darmi i 60 mila euro? La casa non vogliamo venderla…

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se non riesce a comporre la controversia bonariamente le consiglio di dare incarico ad un legale.

  47. Paolo De Cicco

    Buongiorno, io e mia moglie ci siamo separati consensualmente nel 2013 siamo cointastatari dell’unica casa che abbiamo di cui pee ragioni economiche paga solo lei il mutuo, vorrei cedere il mio 50% della proprietà a lei o ai nostri due figli maggiorenni, mi consiglia la procedura piu semplice e meno onerosa? grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Procederei con una compravendita con accollo del mutuo da parte della moglie, anche per regolarizzare la situazione afferente al pagamento delle rate, salvo che non stiate pensando di divorziare e, in tal caso, potreste procedere col trasferimento in sede di divorzio.
      F.N.

  48. Marco Stasi

    Salve, io e mia moglie ci siamo separati consensualmente dopo aver iniziato con una giudiziale. Nel verbale di separazione omologato dal Giudice la casa è stata assegnata a me, io mi impegno a versarle un mantenimento di 300€ e lei si impegna a cedermi la sua quota del 50 % della casa in comproprietà. Nell’accordo è scritto che lei si impegna a cedere la sua quota del 50 % entro dicembre 2019 e dichiariamo che la cessione della casa costituisce condizione essenziale alla risoluzione della crisi coniugale. Ora lei si rifiuta di andare dal notaio dicendo che non intendeva a titolo gratuito ma oneroso e nel verbale non è specificato. La casa è di comproprietà e il mutuo è intestato a me mentre lei è terzo datore di ipoteca. Ci sono ancora tanti anni da pagare e il mutuo l’ho sempre pagato io. Può rifiutare il trasferimento se non è specificato che debba avvenire a titolo oneroso?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      la moglie è tenuta all’adempimento dell’obbligo di trasferimento previsto nella sentenza.
      Si rivolga al Suo avvocato.
      F.N.

    • Marco Stasi

      Davvero? e se non c’è scritto a titolo oneroso o gratuito che cosa si presume?

    • Guido Brotto

      oneroso

  49. Riccardo

    Salve
    io e mia moglie ci siamo separati in maniera amichevole nel 2014 , ora i rapporti sono peggiorati tantissimo , abbiamo una casa in comunione dei beni interamente pagata dal sottoscritto e la signora ne gode come si può immaginare per intero, l’amichetto la va a trovare quando gli fa comodo.nella casa sono conviventi con lei anche i nostri due figli una di 23 e l’altro di 15.Domanda: quando come e sopratutto se potrò rientrare in possesso della metà della casa?
    saluti

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Impossibile rispondere a questa domanda non conoscendo le condizioni della vostra separazione.
      È opportuno si rivolga al Suo legale che conosce l’intera vicenda giudiziaria.
      F.N.

    • Fabrizio Noto

      Sua moglie è certamente legittimaria, per rappresentazione, della nonna.
      Pertanto é possibile agire in riduzione, qualora fosse stata lesa o pretermessa.
      Chieda al collega che ha pubblicato il testamento, copia conforme dello stesso, e poi si rivolga ad un avvocato per trarne le debite conclusioni.
      F.N.

  50. Enzo

    Sono divorziato da quattro anni con procedura consensuale che ha avuto inizio nel 2014.
    Durante la separazione consensuale ho trasferito all’unica nostra figlia 3/4 dell’unico immobile di mia proprietà (edificato durante il matrimonio ma su suolo donatomi da mio padre) per un valore di 21000 a titolo di mantenimento passato presente e futuro. Mia figlia ha compiuto 18 anni nel 2015 e dopo il diploma ha subito lavorato.
    Posso revocare il trasferimento in parte e ridefinire la divisione?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      il trasferimento non può essere revocato. L’unica via è acquistare, pagandola, dalla figlia parte dell’unità immobiliare previo frazionamento da parte del geometra.
      Cordialmente,
      FN

  51. Patrizia Saterini

    Salve, io è il mio ex marito ci siamo consensualmente separati nel 2013. In quell’occasione, di comune accordo, l’abitazione è stata ceduta a me. Per mancanza di tempo, contatto e perché nessuno dei due pensava di risposarsi, sono passati 9 anni. Ora ognuno di noi vorrebbe sposarsi con il proprio compagno/a. Quindi procederemo con il divorzio. Però, dato che le nostre condizioni economiche sono molto cambiate, e il fatto che i nostri rapporti sono molto amichevoli, io sarei per ridargli la casa intestata a me nel 2013 con la separazione. In sede di divorzio questo può essere fatto? E il passaggio a suo nome comporterà delle spese?
    Ringrazio molto per la risposta

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Certo!
      Va pagato atto e imposte.

      Cordialità

  52. Daniele

    Salve, con mia moglie stiamo procedendo a separazione consensuale all’interno del quale lei si impegna a restituirmi una certa cifra (come debito contratto nei miei confronti) in 2 anni con una certa cadenza. Come faccio ad inserire delle garanzie a mia tutela rispetto a tale debito?
    Sarebbe possibile chiedere di grantire il tutto con delle cambiali o con una fidejussione su soggetto terzo? Quale strumento è possibile usare/inserire a garanzia del mio debito nel tempo (2 anni) a fronte di tutte le eventualità che possono accadere (decesso, perdita lavoro, etc)? Nel medesimo atto le sto cedendo il 50% delle mie quote della casa previa fattibilità di sostituzione/accollo delle restanti quote di mutuo. Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      la invito a valutare l’iscrivibilità dell’ipoteca legale di secondo grado sull’immobile da Lei ceduto.
      FN

  53. Saverio Trabace

    Buongiorno,
    io e la mia ex moglie ci siamo separati consensualmente nel 2013 e successivamente nel 2016 atto di divorzio.
    Siamo comproprietari al 50% di un immobile, in regime di comunione di beni, sul quale abbiamo fatto un mutuo ipotecario cointestato che però pago interamente io.
    Non essendo possibile introdurre accordi di disposizione patrimoniale in quella sede, e dopo svariati suoi rifiuti a voler corrispondere la sua metà del mutuo, ora ho chiesto la revisione degli accordi in sede di divorzio. Oggi mi trovo nella situazione di voler acquistare un nuovo appartamento di mia esclusiva proprietà in un’altra città dove sono già residente da 2 anni, previa cessione della quota di comproprietà a mia figlia di 12 anni entro l’anno per poter usufruire delle agevolazioni di prima casa. Quale procedura con avvocato e notaio bisognerà seguire? Grazie

    Rispondi
  54. Marco

    Buongiorno,
    io e la mia ex moglie ci siamo separati consensualmente tramite accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato civile. Siamo comproprietari al 50% di un immobile ed eravamo in regime di comunione dei beni.
    Non essendo possibile introdurre accordi di disposizione patrimoniale in quella sede, non abbiamo trasferito alcunché in quella sede. Ora mi trovo nella situazione di voler acquistare un nuovo appartamento di mia esclusiva proprietà, previa cessione della quota di comproprietà alla mia ex moglie.
    Esiste la possibilità di fruire dell’esenzione fiscale per la cessione? Si può “omologare” un patto di cessione successivo all’accordo di separazione? Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      No, non è possibile usufruire dell’agevolazione nè omologare l’accordo.
      FN

  55. Beata

    In fase di divorzio consensuale gli accordi presi in separazione venivano confermati. Gli accordi stabilivano la rinuncia/cessione del 50% della ex casa coniugale da parte del mio ex marito e il proseguimento del pagamento del mutuo a mio esclusivo carico..
    Non essendo stata effettuata nessuna comunicazione/registrazione al Catasto ad oggi la casa risulta ancora di proprietà di entrambi i coniugi.
    Vorrei quindi sanare la situazione in modo da risultare proprietaria al 100% dell’immobile come stabilito in fase di separazione e divorzio.
    Cosa bisogna fare^ E’ necessario un Notaio? quali sono i costi da sostenere?
    Grazie

    Rispondi
    • Beata

      Per fornire anche alcune date che forse sono importanti
      Separazione consensuale del 2009 omologata dal Trbunale
      Divorzio consensuale del 2016 davanti ufficiale di stato civile del Comune

    • Fabrizio Noto

      È necessario procedere al trasferimento in esecuzione del divorzio a mezzo di atto notarile. La invito quindi a contattare il Suo Notaio di fiducia al fine di porre in essere gli opportuni adempimenti. L’atto gode delle agevolazioni di cui all’art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 quindi è esente da imposte e tasse ed è dovuto il solo onorario notarile oltre accessori.
      Cordialmente,
      F.N.

  56. Gianni Chimenti

    Anno 2007 – Sentenza di divorzio : il giudice annota che i 2 proprietari (nonchè genitori) dell’immobile si “obbligano” a trasferire la proprietà al figlio.

    Anno 2017 : il figlio si vede costretto ad impugnare la sentenza per non mandare in prescrizione la sentenza del 2007 e garantire che le parti si impegnino a trasferire la proprietà al figlio.

    Anno 2020: Verbale di conciliazione in cui davanti al Giudice si conferma e rinnova la volontà di trasferire l’immobile al figlio, trasferendo la somma di 20.000€ ad entrambi i genitori.

    Dovrà il figlio sostenere le imposte di registro (come seconda casa) per il trasferimento del bene da parte dei genitori sul valore catastale?
    Dovrà sostenere una tassazione sull’importo trasferito ai genitori?
    Oppure sarà completamente esente da tassazioni?

    E’ consigliabile un interpello all’ AdE?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se il trasferimento è indicato nella sentenza di divorzio alcuna somma è dovuta a titolo di imposte indirette per il trasferimento, in ossequio alla vigente disciplina.
      F.N.

  57. Vita

    In caso di convivenza tra due persone non sposate che intendono lasciarsi, se uno dei due volesse effettuare un trasferimento immobiliare in capo al figlio minore, il trasferimento sarebbe esente dalle imposte di bollo, registro e tasse? C’è una giurisprudenza o una normativa specifica a riguardo?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Non vi è alcuna disposizione fiscale di favore per trasferimenti in favore di figli minori in caso di cessazione di convivenza.
      Cordialmente,
      FN

  58. Valentina Popaiz

    Buongiorno,
    nella omologa di separazione abbiamo inserito una clausola in cui ci saremmo impegnati entrambi ad intestare gli appartamenti acquistati con la vendita della casa coniugale, alle nostre figlie alla loro maggiore età (entrambi gli app.ti ad entrambe le figlie)mantenendone l’usufrutto per noi.
    La clausola prevedeva una scrittura privata da Notaio a garanzia di ciò che avremmo poi fatto alla loro maggiore età.
    Non abbiamo mai proceduto nè ad andare dal notaio, tantomeno abbiamo più parlato della cosa. Semplicemente non abbiamo dato seguito a quanto scritto.
    Sono passati 7 anni e stiamo pensando al divorzio. Possiamo EVITARE di dover ottemprerare a quanto scritto in omologa di separazione? oppure quanto scritto in omologa di separazione diventa esecutivo in sentenza di divorzio?sono cambiate le cose ed entrambi abbiamo la necessità di poter disporre la vendita delle due case. Grazie. Cordialmente, VP

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Il vostro Avvocato vi darà sicuramente il consiglio più appropriato.
      Generalmente gli accordi assunti in sede di divorzio possono essere modificativi rispetto a quelli assunti in sede di separazione.

  59. Silvestro

    Buonasera e ringrazio in anticipo per il consiglio.
    Dopo separazione consensuale siamo in attesa dell’omologa che ci dicono essere necessaria per il trasferimento della mia quota di proprietà immobiliare alla mia ex-moglie. Io avevo già acquistato un secondo appartamento (e trasferito la mia residenza) con le agevolazioni prima casa. Per mantenere valide le agevolazioni prima casa, la mia quota della casa coniugale doveva essere trasferita entro un anno dall’acquisto della seconda. Considerando che il tribunale rilascerà l’omologa con notevole ritardo e che ciò farà scadere il termine di 1 anno dall’acquisto della seconda casa, mi chiedevo se ci sono soluzioni diverse per non subire sanzioni o se c’è qualche procedura che posso attuare per essere in regola con i termini di legge. Grazie di nuovo

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Deve trasferire il suo immobile prima del decorso dei 12 mesi per evitare le decadenze.
      Se non lo potrà fare in seno alla procedura di separazione, ha facoltà di “liberarsi” del bene ad altro titolo.

  60. mauro

    ho ricevuto la sentenza divorzile iscritta a ruolo nel 2005 con assegno di mantenimento di euro 800 alla mia ex moglie perche’ il giudice dichiara che io sono proprietario degli immobili aquistati durante il matrimonio in comunione dei beni posso ritenermi veramenta proprietario e fare quello che ritengo piu’ opportuno ad esempio donare tutto ai nostri figli o vendere e dividere il ricavato tra loro?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Senza documentazione non è possibile darle un parere.

  61. Benedetta Fuselli

    Buongiorno, un mio conoscente (in regime di comunione legale dei beni) è in attesa dell’omologa della separazione consensuale. Ha già fatto l’udienza presidenziale e firmato il processo verbale. Ora vuole comprare un immobile. Affinché il bene non cada in comunione deve attendere l’omologa o può già acquistare dal momento che il processo verbale è già stato firmato all’udienza presidenziale?
    Grazie
    B. Fuselli

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Deve aspettare l’omologa.

  62. mario

    Buonasera
    vorrei sapere se è possibile utilizzare le agevolazioni fiscali nel caso di donazione del 50% della casa coniugale ove vivono la mia ex moglie e i figli maggiorenni in concomitanza del divorzio breve da conseguire presso l’ufficio di stato civile del comune senza l’obbligo pertanto di rivolgersi all’avvocato e di presentare istanza di divorzio al tribunale.

    grazie

    Rispondi
  63. Gaetano

    Buonasera,
    mi sono separato nel 2016 con procedura consensuale. Abbiamo due figli dei quali uno minorenne (17). Abbiamo due appartamenti cointestati al 50%: uno di residenza nel quale vivono i figli con la Madre mentre io mi sono trasferito in altra città pur mantenendo nell’appartamento principale la residenza fiscale.
    Il secondo appartamento risulta quindi “seconda casa” per tutti e due. L’accordo di separazione prevede il solo mantenimento dei figli.
    Vorremmo accordarci per uno scambio di proprietà nel quale io le cederei il 50% dell’appartmaneto principale e lei mi cederebbe il 50% della seconda casa così da avere un’appartamento a testa al 100% della proprietà nel quale io trasferirei quindi la residenza.

    E’ possibile effettuare tale operazione come donazione o magari in sede di accordo di divorzio, quindi senza corrispettivo di vendita, usufruendo quindi delle agevolazioni fiscali nel passaggio di proprietà ?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      La risposta è positiva solo nel caso il trasferimento immobiliare sia previsto nell’accordo omologato (o in negoziazione assistita)
      Cordiali saluti

    • Gaetano

      La ringrazio della risposta.
      Nel caso questa parte di accordo non fosse inizialmente prevista nell’accordo firmato in fase di separazione ma fossimo (io e la mia ex Moglie) d’accordo ora nel fare quanto sopra, sarebbe comunque omologabile dal notaio e quindi rientrante nella casistica delle agevolazioni ? Oppure dovremmo necessariamente omologare in tribunale un nuovo accordo (quindi presumo, come accordo di divorzio) ?

    • Guido Brotto

      Può fare omologare una modifica all’accordo già omologato

  64. giuliana rapetti

    Buon giorno vorrei sottoporvi la mia situazione. Mio figlio e mia nuora che hanno un bimba di tre anni, si vogliono separare. Abitano in un mio alloggio dato loro in uso..Tale alloggio sarà dato a mia nuora come casa coniugale per stare con la bimba? Siccome prevedo che l’alloggio servirà a me, mi posso rifiutare di continuare a dare questo alloggio? Se io facessi una donazione di un piccolo alloggio a mia nipote, dopo la separazione potrebbe vivere nel suo alloggio e quindi decadrebbe la richiesta della mamma di avere la casa coniugale? Ringrazio cordialmente e resto in attesa di un riscontro. Giuliana

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Sono tematiche piuttosto delicate che dovrà affrontare con il legale che ha in carico la separazione.
      Cordiali saluti

  65. anna di domenico

    Buongiorno , mi sono stati trasferiti alcuni immobili come assegno di mantenimento con omologa del giudice. Ora io devo pagare Imu e tasi?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se ne è divenuta proprietaria e non vi sono requisiti di legge per l’esenzione, è tenuta ad adempiere agli obblighi tributari.

  66. fabiana

    siamo due ex coniugi separati con sentenza omologata dal tribunale lo scorso 2018. posso cedere – con un accordo successivo alla separazione – all’ex coniuge un immobile a me intestato (seconda casa, che diventerebbe una seconda casa anche per l’ex coniuge), usufruendo della esenzione su imposta di registro, bollo etc? e quindi, in buona sostanza sostenendo unicamente l’onorario del notaio e non le imposte sul trasferimento? ovviamente il trasferimento avverrebbe senza il pagamento di un corrispettivo. grazie in anticipo

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Buonasera,
      purché tale accordo sia stato omologato dal Tribunale e che preveda che il trasferimento in esame ha natura alimentare e/o di mantenimento, la risposta è positiva.

      Cordiali saluti
      Guido Brotto notaio in Lecco

  67. Sissy

    Salve, io e mio marito ci stiamo separando. Non abbiamo figli, siamo in separazione dei beni e siamo proprietari al 50% ciascuno di un appartamento, nel quale attualmente viviamo. L’ accordo, per ora solo verbale, tra noi è che io acquisterò la sua quota, per un importo già stabilito. Qual è la procedura meno dispendiosa da intraprendere per fare il passaggio di proprietà, potendo sfruttare anche delle agevolazioni, se ci sono? Chiedo, inoltre, se sarà possibile tutto senza notai o avvocati, dato che anche per l’atto della separazione opteremo per la procedura consensuale in comune, se possibile. Siamo in buoni rapporti e vorremo solo cercare di “buttare via” meno soldi possibile. Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Gentile signora,
      un detto diceva “chi più spende meno spende”.
      Quindi scegliere il giusto professionista Avvocato e Notaio e pagarlo il giusto sono i migliori denari che lei possa spendere per gestire la sua situazione.
      Per la separazione vi dovrete far seguire da un avvocato che per risparmiare sarà lo stesso per entrambi.
      Nella negoziazione assistita dovrà emergere che uno degli obblighi assunti a titolo di mantenimento ha ad oggetto il trasferimento della quota immobiliare. Se tale pattuizione sarà inserita nell’accordo potrà beneficiare di una agevolazione totale sulle imposte (ossia spende zero).
      Resta inteso che per il trasferimento immobiliare si dovrà rivolgere ad un notaio che gestisca la pratica e al quale sarà dovuto il giusto onorario.

      Cordiali saluti

      Guido Brotto notaio in Lecco
      http://www.officinanotarile.it/creditdisclaimer/

  68. M.Elena

    È possibile trasferire la proprietà di un immobile alla figlia maggiorenne,autosufficiente, non residente con uno dei genitori, in sede di procedura di divorzio usufruendo della agevolazione fiscale soltanto con sentenza del tribunale senza l’atto notarile?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Generalmente i Giudici demandano al notaio il compito di redigere l’atto completo di tutte le menzioni che la legge impone per i trasferimenti immobiliari.
      Cordiali saluti

      Guido Brotto notaio in Lecco

  69. lucia

    Buongiorno, io e mio marito siamo in comunione dei beni e ci stiamo separando (abbiamo figli grndi e spostati). Mio marito vuole trasferirmi tutta la proprietà della casa e di una macchina in quanto ha sottrato dal conto in comune circa 55000€ a mia insaputa, per sue cose personali. la separazione sarà consensuale, per questo trasferimento bisognerà rivolgersi al notaio oltre che all’avvocato divorzista? Che costa puo’ avere l’atto dal notaio per questo trasferimento? Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Buongiorno,
      se il trasferimento viene inserito quale adempimento di un obbligo di mantenimento previsto nell’accordo di separazione omologato (lo stesso vale se il tutto avviene in seno ad una negoziazione assistita), non vi sono imposte da pagare. Si dovrà corrispondere il solo onorario del notaio che viene determinato con un preventivo di massima dal professionista incaricato.
      Guido Brotto notaio in Lecco

  70. CHIARA MAZZANTI

    In caso di separazione giudiziale per la quale è stata emessa sentenza, ai fini di godere dei benefici fiscali, occorre attendere il passaggio in giudicato?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      che tipo di benefici fiscali?

  71. Silvia

    Nel caso in cui vi sia (in virtù di separazione) un obbligo del padre al mantenimento del figlio e questi non avendo le possibilità economiche non riesce ad adempiere e vorrebbe trasferire un proprio bene immobile al figlio in luogo dell’adempimento può farlo adendo il Giudice Tutelare ove non vi sia accordo con la madre?
    Ringrazio anticipatamento e attendo un gentile riscontro.
    Saluti

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Buongiorno,
      è opportuno che si confronti con il suo Avvocato il quale conosce in concreto la vostra vicenda.
      In astratto e senza avere alcuna contezza del vostro caso possiamo dire quanto segue.
      Qualora l’attribuzione sia diretta a soddisfare l’obbligo di mantenimento, va distinta l’ipotesi nella quale il figlio sia minorenne (nella quale la determinazione delle modalità di adempimento devono essere definite dal Giudice), dal caso in cui il figlio sia maggiorenne ove sarà il figlio stesso a decidere avendone la piena capacità.
      Nello specifico non si interpella il Giudice Tutelare, in quanto è il Tribunale che, ai sensi dell’art. 158 c.c., deciderà il caso concreto.

      Guido Brotto notaio in Lecco
      http://www.officinanotarile.it/creditdisclaimer/

  72. Anna

    Nell’accordo di divorzio è stata ceduta una casa del padre alla figlia venticinquenne (proprietaria) in cui ha la residenza. Io sono la madre e mi e’ stato dato l’usufrutto di quest’appartamento, devo per forza averci la residenza ?
    Grazie se potete rispondere

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Può anche scegliere di non avere la residenza in quell’immobile, salvo precisare che in tal caso dovrà pagare l’IMU secondo legge.

      Guido Brotto notaio in Lecco
      http://www.officinanotarile.it/creditdisclaimer/

    • Stefania

      Buona sera,
      Sono separata con 2bambini e ricevo l’assegno di mantenimento solo per loro poiché io nonostante non ho reddito non ho richiesto assegno di mantenimento. Mi è stata assegnata la casa perché i bambini stanno con me. Io sono proprietaria al 50% di questa casa che si trova in campagna e quindi attorno vi sono oltre 2 ettari di terreno. Volevo sapere in questo caso l’assegnazione si riferisce solo alla casa e non al terreno? Siccome lui vuole fare dei lavori nella terra io volevo cedergli tutta la mia parte del terreno e inoltre dividere la casa poiché tutta è 200mt e risulta una casa più 2 magazzini. quindi ricavare 2 appartamenti però Io dovrei prendermi casa più uno dei 2 magazzini per un totale di 150mt e a lui resterebbe il magazzino 50mt più tutto il terreno. È possibile? Cosa bisogna fare per metterci in regola e non avere problemi in caso di eventuali altri eredi?

    • Fabrizio Noto

      Per capire cosa Le è stato assegnato basta leggere l’atto notarile o il decreto di omologa della separazione.
      Lì troverà indicato tutto e nel dubbio si rivolga all’Avvocato dell’epoca.
      F.N.

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