Gli strumenti di protezione e tutela del patrimonio familiare

da | Apr 21, 2020

La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha fatto sorgere, ora più che mai, la sentita necessità, sia in campo familiare, sia in campo professionale ed imprenditoriale, di proteggere e tutelare il proprio patrimonio familiare dalle pretese degli eventuali creditori. Il concetto di responsabilità patrimoniale L’art. 2740 Codice civile stabilisce: “Il debitore risponde dell’adempimento […]

La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha fatto sorgere, ora più che mai, la sentita necessità, sia in campo familiare, sia in campo professionale ed imprenditoriale, di proteggere e tutelare il proprio patrimonio familiare dalle pretese degli eventuali creditori.

tutela patrimonio familiare

Il concetto di responsabilità patrimoniale

L’art. 2740 Codice civile stabilisce: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.
Il legislatore, pertanto, prevede che quando un soggetto contrae delle obbligazioni risponda, per il loro adempimento, con tutto ciò che compone il suo patrimonio; tuttavia, il legislatore consente di avvalersi di strumenti di tutela del patrimonio familiare, che possono adoperarsi nei soli casi previsti dalla legge. Sono state delineate, infatti, specifiche situazioni che non è possibile proteggere, cioè per le quali non possono sussistere limitazioni di responsabilità, quali ad esempio: gli atti soggetti all’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 Codice civile; gli atti soggetti all’azione revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 64 e 67 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare); gli atti finalizzati a sottrarsi all’azione di riscossione dell’amministrazione finanziaria (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

Al di fuori e nei limiti di tali casi non tutelabili, vi sono diversi strumenti di protezione del patrimonio personale, di cui ora analizzeremo quelli principali e maggiormente adoperati nella prassi.

La tutela del patrimonio familiare: il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, disciplinato agli artt. da 167 a 176 Codice civile, è una convenzione matrimoniale che consente di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia: si tratta, pertanto, di un patrimonio destinato e vincolato alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela. Possono essere destinati nel fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire: da parte di entrambi i coniugi; da parte di uno solo dei coniugi; o da parte di un terzo (anche per testamento). In quest’ultimo caso, la creazione del fondo patrimoniale si perfeziona e acquista validità con l’accettazione da parte dei coniugi.

Il conferimento di beni in fondo patrimoniale può avvenire in due modi:
1) se nulla di specifico viene previsto, la proprietà dei beni conferiti viene trasferita automaticamente ad entrambi i coniugi;
2) in alternativa, è possibile prevedere una deroga, di modo che ciascun coniuge rimanga proprietario esclusivo di quanto conferito.

Tutela del patrimonio e trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, detto “disponente” o “settlor”, separa il suo patrimonio e destina alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di uno o più beneficiari  per il raggiungimento di uno scopo determinato, affidando la gestione dei beni a un altro soggetto, detto “trustee”.
Il trust non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo, ma trova attuazione in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Si tratta, pertanto, di un istituto riconosciuto nel nostro Paese, ma non regolamentato dalla legge italiana. È, infatti, compito del disponente o del trustee scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che lo disciplinano espressamente.

Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili non registrati e crediti. La titolarità dei beni destinati viene attribuita al trustee, ma i medesimi beni restano segregati nel trust e diventano estranei al patrimonio personale sia del settlor, che del trustee e anche del beneficiario. Tali beni, infatti, vengono amministrati dal trustee unicamente nell’interesse del beneficiario o per il perseguimento dello scopo indicato.

Tutela patrimonio immobiliare: il vincolo di destinazione

L’art. 2645-ter Codice civile consente la trascrizione di un atto pubblico attraverso il quale determinati beni immobili e/o beni mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. Con tale strumento è quindi possibile separare il proprio patrimonio, destinando i beni vincolati alla realizzazione di scopi solidali e altruistici.
Possono formare oggetto di destinazione, oltre che beni immobili e mobili registrati espressamente indicati dall’art. 2645-ter, anche altri beni mobili per i qual l’ordinamento prevede una forma di pubblicità idonea a rendere conoscibile a terzi l’esistenza del vincolo (come quote di S.r.l. o titoli di credito).

Quanto ai soggetti coinvolti da questo istituto: il conferente o disponente è colui che ha la proprietà dei beni e che dispone la loro destinazione nel vincolo; il beneficiario è il soggetto in favore del quale viene effettuata la destinazione; può essere nominato anche un gestore o attuatore del vincolo, che viene dotato del potere di amministrare il vincolo e gestirne i beni.

Protezione patrimoniale: il negozio fiduciario

È un negozio attraverso il quale un soggetto, detto fiduciante, trasferisce a un altro soggetto, detto fiduciario, un diritto reale o personale, con la previsione dell’obbligo a carico del fiduciario di esercitare il diritto trasferito secondo le condizioni impartite dal fiduciante, realizzando così uno scopo pratico diverso e ulteriore rispetto a quello proprio dello schema negoziale utilizzato.
Il negozio fiduciario è uno strumento elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, di fatti, l’unica norma del nostro ordinamento giuridico in cui il concetto di fiducia è contemplato è l’art. 627 codice civile in tema di testamenti, che prevede: “Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratti di persona interposta.”.

Diversi autori e alcune sentenze sostengono che esistono anche ipotesi legali di negozio fiduciario, come la retrovendita, il mandato senza rappresentanza, il contratto estimatorio e le società fiduciarie.

Conclusioni

Affinché trovino corretta e proficua applicazione, gli strumenti di tutela qui brevemente delineati richiedono adeguate conoscenze tecniche (giuridiche ed economiche) e un’approfondita analisi di ogni singolo caso concreto, soprattutto rispetto agli interessi che effettivamente ciascun disponente vuole realizzare. Una professionista come il notaio può certamente fornire utili indicazioni e suggerimenti sugli aspetti giuridici e fiscali concernenti gli istituti in oggetto ed anche proporre soluzioni alternative.

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