Le clausole di consolidazione

da | Ott 25, 2017

Le clausole di consolidazione stabiliscono che, in caso di morte di un socio di una società, la sua quota si accresca in proporzione ai soci superstiti.

Si definiscono clausole di consolidazione le clausole con cui si stabilisce che, in caso di morte di un socio di una società, la sua quota si accresca in proporzione ai soci superstiti.

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Quante tipologie di clausole di consolidazione esistono?

Le clausole di consolidazione sono di due tipi: 1) pure; 2) impure.
Le clausole di consolidazione pure prevedono l’accrescimento di quota a favore degli altri soci superstiti senza l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto.
Le clausole di consolidazione impure, invece, prevedono l’accrescimento della quota a favore degli altri soci superstiti, i quali sono obbligati a liquidare gli eredi del socio defunto. Le prime sono invalide in quanto costituiscono un patto successorio dispositivo (art. 458 c.c.), le seconde si ritengono valide.

Qual è la disciplina giuridica?

Le clausole di consolidazione impure sono ritenute valide perché non privano gli eredi del loro diritto di liquidazione. È importante segnalare che l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto compete ai soci superstiti e non alla società. La società è legittimata a liquidare agli eredi la quota del socio defunto solo nel caso vi siano riserve disponibili e sempre che vi sia il consenso dei soci. Dal punto di vista pratico, una volta presentata la dichiarazione di successione, i soci superstiti si dovranno recare dal notaio il quale riceverà un atto nel quale darà atto che la quota del socio defunto si è accresciuta agli altri soci e che la stessa è stata liquidata agli eredi.

Una tesi alternativa

Autorevole dottrina[1] ritiene che le clausole di consolidazione siano della cessioni di quote sottoposte alla condizione sospensiva della premorienza di ciascuno dei soci rispetto agli altri. Per questo motivo cedenti e cessionari devono essere soggetti determinati e, conseguentemente, le clausole sono applicabili solo in riferimento ai soci presenti al momento dell’introduzione della clausola e non ai soci futuri che non hanno prestato consenso al patto.
La quota oggetto di consolidazione è quella esistente al momento della sua introduzione e non rilevano eventuali variazioni successive (esempio: se la quota vale 30 al momento dell’introduzione della clausola, qualora la stessa quota valga 60 al momento dell’apertura della successione si avrà una consolidazione solo su 30, e per i rimanenti 30 si applicherà il meccanismo legale di cui agli articoli 2284 e 2469 del codice civile).
Aderendo a questa non ci dovrebbero essere problemi ad ammettere anche una clausola di consolidazione “pura”. È evidente che in questo caso si dovrebbero prevedere i testimoni nell’atto costitutivo, o in quello di modifica dei patti sociali ove si inseriscono le clausole di consolidazioni pure, stante la causa donativa sottostante.

[1] D’Auria

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