Acquistare quote societarie con Bitcoin – case study

da | Mar 4, 2019

L’acquisto di una quota di SRL con Bitcoin è possibile. A Milano è stato recentemente stipulato un atto di cessione di quota di SRL con pagamento in Bitcoin. Ad usare la criptovaluta è stato un imprenditore uruguaiano che ha acquistato, a mezzo di una sua società, l’intero capitale di una società a responsabilità limitata italiana. […]

acquisto quoteL’acquisto di una quota di SRL con Bitcoin è possibile. A Milano è stato recentemente stipulato un atto di cessione di quota di SRL con pagamento in Bitcoin. Ad usare la criptovaluta è stato un imprenditore uruguaiano che ha acquistato, a mezzo di una sua società, l’intero capitale di una società a responsabilità limitata italiana. Il trasferimento della proprietà della quota è stato eseguito contro il pagamento di circa 3 Bitcoin (del valore di 10.000,00 euro).

Cos’è il bitcoin?

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Ris. 72 del 2 settembre 2016) che ha trattato il tema dei Bitcoin a seguito di una richiesta in merito al pagamento di una transazione immobiliare, “Il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.”

Il Bitcoin viene generato mediante la creazione di algoritmi matematici, tramite il processo di c.d. mining (estrazione).

L’utente in possesso del codice criptato può conservarlo in portafogli elettronici (“wallet”) e scambiarlo, attraverso dispositivi digitali, come gli smartphone, per mezzo di una applicazione software.

Lo scambio può avvenire come corrispettivo per la vendita di beni o servizi ma anche in cambio di valuta legale, anche a mezzi speculativi, al tasso corrente di cambio. Ad esempio, è possibile scambiare Bitcoin con Euro al tasso BTC/EURO.

È importante sottolineare che, non essendo il Bitcoin una valuta propriamente detta e, quindi non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione, è necessaria l’accettazione volontaria del pagamento in Bitcoin, basato sulla fiducia degli operatori del mercato.

Quali sono le particolarità di questo atto notarile?

Il pagamento in Bitcoin non stravolge le modalità operative con le quali viene redatto l’atto notarile di cessione. Il notaio incaricato dovrà prestare molta attenzione nella redazione della clausola relativa al prezzo e, in particolare, opportunamente indicare come il pagamento sia avvenuto, benché tale menzione, diversamente dagli atti immobiliari, non sia obbligatoria. Resta inteso che, in ogni caso, il notaio è tenuto ad accertarsi dei mezzi di pagamento ai sensi della disciplina relativa all’antiriciclaggio.

Dal punto di vista redazionale la clausola può avere il seguente tenore letterale:

La parte cedente, cede e trasferisce alla parte cessionaria che accetta ed acquista, la piena proprietà dell’intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società “Società ceduta SRL”, sopra generalizzata, del valore nominale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per un corrispettivo che le parti dichiarano essere pari al valore nominale, il quale è stato corrisposto in data XXX come segue:

– euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante trasferimento di “indicare numero bicoin trasferiti” bitcoin dall’indirizzo pubblico di partenza n. “indicare indirizzo di partenza” all’indirizzo pubblico di arrivo n. “indicare indirizzo di arrivo” con transazione identificata con il “indicare codice transazione” ed inserita nel blocco n. “indicare numero blocco”.

Il cedente può dare quietanza in atto?

Il trasferimento dei bitcoin è immediato e ciò permette al cedente di poter dare quietanza in atto per l’avvenuto pagamento del prezzo, come se il medesimo prezzo fosse stato pagato con assegno circolare.

Quali sono le indicazioni del notariato?

Il Notariato con il quesito n. 3-2018/B ha preso posizione in ordine al pagamento in Bitcoin qualora usati per un acquisto immobiliare; tale conclusione è applicabile anche al caso della cessione di quota di SRL pagata con la nota criptovaluta.

Il Notariato ha fatto una riflessione circa la tracciabilità del pagamento. In particolare, ai fini della disciplina relativa all’antiriciclaggio l’utilizzo del sistema informatico non garantirebbe l’identità del soggetto che utilizza le criptovalute rendendo difficile individuare il soggetto che effettivamente effettua il pagamento. Il Notariato, in ogni caso, ritiene di precisare che sulla questione non è ancora possibile dare delle risposte certe in quanto la materia è molto complessa e attuale e per questo motivo suggerisce di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

14 + 3 =