La condizione di reciprocità nel diritto internazionale privato

da | Giu 13, 2022

La condizione di reciprocità è sancita nell’articolo 16 delle preleggi, il quale stabilisce che «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali».

La partecipazione a un atto di uno straniero pone una serie di questioni, ad esempio queste riguardano:

  • la legge applicabile da determinare in base alle norme di conflitto del diritto internazionale privato;
  • la capacità dello straniero di esprimersi in italiano e la conseguente applicazione delle norme della legge notarile sulla redazione dell’atto e sulla eventuale partecipazione di un interprete;
  • la determinazione del regime patrimoniale applicabile allo straniero coniugato all’estero sulla base della cittadinanza dei coniugi, della residenza e di dove si svolge la vita matrimoniale.

Queste valutazioni presuppongono che lo straniero possa validamente e legittimamente partecipare all’atto e quindi compiere l’attività negoziale.

condizione di reciprocità

Lo straniero può compiere operazioni giuridiche in Italia?

La condizione di reciprocità è sancita nell’articolo 16 delle preleggi, il quale stabilisce che «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali». Questo accertamento, come emerge chiaramente dal tenore della disposizione richiamata, è preliminare e quindi preventivo, nonché determinante per stabilire se lo straniero abbia l’effettiva capacità di compiere le concrete attività negoziali. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo lo straniero è privo della capacità negoziale, quindi l’atto eventualmente compiuto è viziato. Secondo l’orientamento dominante questo vizio è punito con la nullità non sanabile dell’atto. È pertanto di tutta evidenza la rilevanza di questo accertamento che, in particolare, coinvolge il notaio sul quale grava il divieto di ricevere atti contrari alla legge.
Secondo un altro orientamento la sanzione del vizio è costituita dall’inefficacia dell’atto: l’atto quindi potrebbe mantenere alcuni effetti, all’estero e non in Italia. Secondo questa ricostruzione l’atto pertanto resterebbe valido ma non potrebbe estendere tutti i suoi effetti nell’ordinamento italiano.
La norma richiamata ammette lo straniero a godere dei diritti civili in Italia a condizione che medesimi diritti vengano riconosciuti al cittadino italiano nello stato di appartenenza dello straniero.
Quindi per poter ammettere lo straniero a esercitare un’attività negoziale in Italia e necessario verificare se il cittadino italiano possa svolgere la medesima attività nello stato di origine dello straniero. Conseguentemente la reciprocità può valere per una specifica operazione (ad esempio l’acquisto di un immobile) ma non per un’altra (ad esempio l’assunzione della carica di amministratore di società).

Come si verifica la sussistenza della condizione di reciprocità?

L’articolo 16 delle preleggi non indica le modalità con le quali eseguire l’accertamento della sussistenza della condizione di reciprocità. Si suole pertanto distinguere tre differenti metodi: la reciprocità legislativa, la reciprocità diplomatica e la reciprocità sostanziale.

il metodo della reciprocità legislativa si basa sulla verifica dell’esistenza della disposizione normativa che ammetta il cittadino italiano a godere di determinati diritti nell’ordinamento giuridico di origine dello straniero.

Il metodo della reciprocità diplomatica consiste nel parificare il trattamento dei cittadini appartenenti a Stati diversi quando esiste un accordo tra gli stati di origine che sancisca la parità tra i cittadini degli Stati aderenti all’accordo.

Il metodo della reciprocità sostanziale invece presuppone che sia sufficiente il concreto esercizio dei medesimi diritti da parte del cittadino italiano all’estero per considerare verificata la condizione anche nel caso in cui manchi un accordo bilaterale o una disposizione legislativa che ammettano il cittadino italiano a godere dei diritti in questione. Il metodo della reciprocità sostanziale consente pertanto di valutare positivamente l’esistenza della condizione di reciprocità sulla base di un controllo di fatto, basato sulla prassi e non su fonti normative primarie o su accordi internazionali.

In quali ipotesi non è necessario verificare la condizione di reciprocità?

L’articolo 16 delle preleggi fa salve le leggi speciali, quindi esistono ipotesi nelle quali non è necessario effettuare il controllo concreto della Sussistenza della condizione di reciprocità.

Il caso più frequente riguarda il cittadini dell’Unione Europea per i quali esiste una totale parificazione e per i quali è consentito l’esercizio dei diritti in Italia senza limitazioni. La partecipazione a un contratto in Italia da parte di un cittadino dell’unione è pertanto ammessa senza limiti: questa conclusione viene tratta da numerose disposizioni inserite nel trattato dell’unione e nel trattato del funzionamento dell’unione. Nei citati trattati le disposizioni vietano ogni tipo di discriminazione tra cittadini degli Stati membri sulla base del loro stato di origine, ammettono senza limiti la libertà di stabilimento di un cittadino dell’unione in un altro stato dell’unione.

Un’ulteriore ipotesi di semplificazione del procedimento di ammissione dello straniero all’esercizio dei diritti in Italia è costituita dalla sussistenza di un accordo bilaterale in tema di promozione o protezione degli investimenti.

Questi accordi stabiliscono per i cittadini degli Stati aderenti i limiti e le condizioni necessarie per l’esercizio dei diritti nei rispettivi territori. Anche lo straniero munito di permesso di soggiorno è parificato al cittadino italiano, come previsto dal D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, all’articolo 1 comma 2 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «L’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno».
In presenza di un valido permesso di soggiorno pertanto lo straniero è ammesso al godimento dei diritti in Italia e non è necessario effettuare la verifica concreta della reciprocità con il paese di origine.

Un’ipotesi molto frequente riguarda il cittadino in possesso di un permesso di soggiorno scaduto: si ammette lo straniero a godimento dei diritti se stata effettuata nei termini la richiesta del rinnovo benché il nuovo permesso non sia ancora stato rilasciato; invece, nel caso in cui la richiesta sia stata tardiva, lo straniero deve essere considerato come privo del permesso ed è necessario verificare la sussistenza di un accordo bilaterale oppure della sussistenza della condizione di reciprocità.

Il regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione specifica quali tipi di permesso di soggiorno consentono allo straniero di esercitare i diritti senza necessità di verificare la condizione di reciprocità pertanto; in concreto occorre quindi verificare il motivo del rilascio in quanto sussistono ipotesi nelle quali il permesso di soggiorno attribuito allo straniero non è sufficiente, ma è necessario anche effettuare ulteriori accertamenti.

In che lingua viene scritto l’atto al quale partecipa lo straniero?

La legge notarile invece si preoccupa dell’intervento dello straniero in atto e della sua capacità di rendere e ricevere dichiarazione comprensibili dalla controparte e dal notaio. La legge notarile (art. 54) prevede che gli altri siano scritti in lingua italiana, cioè nella lingua in cui abitualmente le parti rendono dichiarazioni al notaio e viceversa.
L’ipotesi generale è disciplinata dall’articolo 54 della legge notarile è quella in cui l’atto del notaio viene perfezionato alla presenza di un interprete che svolge una funzione ausiliaria al pubblico ufficiale eseguendo la traduzione dell’atto, eseguendo la lettura della stessa e operando quindi da tramite per le dichiarazioni rese dalle parti al pubblico e viceversa.
Si tratta di uno strumento che è sempre utilizzabile sia nel caso in cui la lingua straniera non sia conosciuta dal notaio, sia nel caso in cui il notaio conosca la lingua ma ragioni di opportunità rendano preferibile la presenza dell’interprete.
Nel caso in cui le parti non conoscano la lingua italiana, l’atto può essere ricevuto direttamente dal notaio in lingua straniera, purché la lingua sia conosciuta dal notaio (articolo 55 della legge notarile). Questa disposizione eccezionalmente consente quindi di ricevere l’atto in lingua straniera, accompagnata dalla traduzione in italiano redatta di seguito all’atto oppure con testo a fronte.

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