Proporzionalità tra conferimenti e partecipazioni sociali

da | Gen 13, 2018

Il principio generale stabilisce che ci deve essere una proporzionalità tra quote di partecipazione al capitale e i conferimenti effettuati dai soci. Esempio: “Alfa S.r.l.” ha un capitale di 100 suddiviso in parti uguali tra Mevio e Caio i quali hanno conferito in società 50 ciascuno. In questo semplicissimo esempio è evidente che sussiste una […]

Il principio generale stabilisce che ci deve essere una proporzionalità tra quote di partecipazione al capitale e i conferimenti effettuati dai soci. Esempio: “Alfa S.r.l.” ha un capitale di 100 suddiviso in parti uguali tra Mevio e Caio i quali hanno conferito in società 50 ciascuno. In questo semplicissimo esempio è evidente che sussiste una totale proporzionalità tra quanto conferito dal singolo socio e la sua quota di partecipazione in società.

contratto notaio

È possibile prevedere una società dove non vi sia intenzionalmente una proporzionalità tra i conferimenti dei soci e le loro quote di partecipazione?

La riforma Vietti, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha previsto espressamente la possibilità di assegnare ai soci delle partecipazioni societarie non proporzionali rispetto al conferimento effettuato. Esempio: “Alfa S.r.l.” ha un capitale di 100 suddiviso in parti uguali tra Mevio e Caio i quali hanno conferito il primo 30 e il secondo 70. L’assegnazione non proporzionale può avvenire sia in sede di costituzione della società (dove essa viene decisa con l’accordo di tutti i soci fondatori) sia in sede di aumento del capitale sociale. In quest’ultimo caso ci deve sempre essere il consenso dei soci che ricevono delle quote non proporzionali al conferimento effettuato. Un’attribuzione di quote non proporzionale ai conferimenti può prestarsi a realizzare varie finalità:

  • permettere ai soci di dare rilevanza ad apporti che non possono per legge essere oggetto di conferimento, ma che rappresentano comunque una risorsa importante per la società (esempio: conferimento d’opera e di servizi);
  • remunerare anticipatamente uno dei soci per l’assunzione di una carica sociale o dell’obbligo di fornire prestazioni supplementari rispetto al conferimento;
  • consentire di estinguere rapporti di credito sottostanti (esempio: Mevio, debitore di Sempronio di 100, invece di restituirgli questi 100, li conferisce in più nella società in cui entrambi partecipano, per consentire un’assegnazione a favore di Sempronio in misura maggiore rispetto al conferimento da questi eseguito);
  • realizzare liberalità indirette (esempio: Tizio costituisce una società insieme al figlio Tizietto e il primo fa un conferimento più che proporzionale al fine di assegnare al figlio una quota più che proporzionale rispetto al suo conferimento).
    Si ritiene che i motivi che giustificano l’operazione non debbano necessariamente risultare dall’atto costitutivo.

È ammissibile il socio non conferente?

Ci si chiede se la possibilità di assegnare quote sociali in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati possa essere portata all’estremo nel senso di avere un socio che diventa tale senza eseguire alcun conferimento. Esempio: “Alfa S.r.l.” ha un capitale di 100 suddiviso in parti uguali tra Mevio e Caio e solo il primo ha conferito l’intero capitale sociale. Nonostante non vi sia un’unanimità di vedute sul punto, è possibile affermare che in assenza di limitazioni di legge, non vi sono ostacoli all’ammissibilità anche ad una previsione estrema di questo tipo. Si osserva, infatti, che se ci si irrigidisse pretendendo un conferimento minimo, in ossequio all’art. 2247 c.c., il principio sarebbe rispettato solo formalmente perché basterebbe conferire 1 euro per essere lecitamente beneficiari di quote per migliaia di euro liberate da altri soci.

È l’ipotesi del conferente non socio?

Anche relativamente all’ipotesi del soggetto conferente non socio sono state sostenute diverse posizioni. Secondo alcuni la fattispecie andrebbe diversamente qualificata, perché chi esegue il conferimento non potrebbe essere considerato “socio” visto che non assume alcuna partecipazione e quindi il suo intervento all’operazione avverrebbe ad altro titolo (esempio: adempimento del terzo). Secondo altri non c’è motivo per negare anche l’ipotesi del conferente non socio e, quindi, la fattispecie andrebbe trattata come un’ordinaria ipotesi di assegnazione di quote non proporzionali al conferimento.

Norme:
– art. 2346, comma 4, c.c.
– art. 2468, comma 2, c.c.

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4 Commenti

  1. Silvana

    Buonasera, in fase di costituzione di un S.R.L. un socio può otterrere una quota di partecipazione maggiore a fronte di un quota di capitale minore? Grazie!

    Rispondi
    • Guido Brotto

      SI

    • Guido Brotto

      si

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