Decadenza dalle agevolazioni prima casa in caso di separazione consensuale tra coniugi

da | Set 22, 2019

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in riferimento al trasferimento a terzi della prima casa, entro i cinque anni dal suo acquisto, in esecuzione di un accordo di separazione omologato dal Tribunale. Sul punto, l’Ente di riscossione ha avuto modo di statuire che non si verifica un’ipotesi di decadenza dall’agevolazione prima casa. Il caso concreto […]

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in riferimento al trasferimento a terzi della prima casa, entro i cinque anni dal suo acquisto, in esecuzione di un accordo di separazione omologato dal Tribunale. Sul punto, l’Ente di riscossione ha avuto modo di statuire che non si verifica un’ipotesi di decadenza dall’agevolazione prima casa.

spese immobile

Il caso concreto

Un contribuente ha fatto presente all’Amministrazione Finanziaria di aver acquistato insieme al coniuge nel 2015 un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione prima casa. Nel 2018 i coniugi si sono separati consensualmente con accordo omologato dal Tribunale e, in esecuzione dell’accordo, hanno venduto prima dei 5 anni a terzi la suddetta abitazione ripartendo il ricavato in parti uguali tra loro. Si è precisato, inoltre, che non vi è capacità economica per riacquistare un’altra prima casa per ciascun coniuge. Il contribuente ritiene di non decadere dall’agevolazione prima casa ai sensi dell’art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74, concernente l’esenzione da tutte le imposte e tasse per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.

La decadenza dall’agevolazione prima casa

La disciplina in materia di agevolazione prima casa prevede un’ipotesi di decadenza, qualora l’immobile venga alienato prima del decorso di cinque anni decorrenti dalla data del suo acquisto. In caso di vendita infra quinquennale è possibile evitare la decadenza solo riacquistando una prima di casa di abitazione[1] entro 12 mesi dalla vendita della prima casa. In caso di decadenza sono dovute le imposte ordinarie, oltre ad una sanzione del 30%.

Le agevolazioni in caso di separazione e divorzio

L’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede un’esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. La Corte Costituzionale, con sentenza del 10 maggio 1999, n. 154, ha ritenuto applicabile la detta esenzione anche ai procedimenti di separazione.

La posizione della Corte di Cassazione

Tra i molteplici provvedimenti della Suprema Corte sul tema, la sentenza n. 8104 del 29 marzo 2017, ha statuito che la vendita nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione omologato non comporta decadenza dall’agevolazione prima casa e ciò proprio in forza di quanto normato dal suddetto art. 19 della L. 74 del 1987.

In altre termini, l’art. 19 è volto a favorire gli atti posti in essere dai coniugi nel momento della crisi coniugale, sottoposti al controllo dell’Autorità Giudiziaria e finalizzati a regolare i loro rapporti patrimoniali.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 21 giugno 2012 n. 27/E e con la risoluzione del 9 settembre 2019 n. 80/E ritiene che non si verifichi la decadenza dall’agevolazione prima casa qualora:

  • uno dei coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, la propria quota della casa coniugale acquistata con le agevolazioni c.d. prima casa;
  • entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, la casa familiare acquistata con le agevolazioni prima casa, a prescindere da come sia ripartito il ricavato.

Va precisato che anteriormente alla risoluzione n. 80/E, l’Amministrazione Finanziaria riteneva di escludere la decadenza dai benefici prima casa, solo nel caso in cui il coniuge, destinatario dei proventi derivanti dalla vendita della prima casa, avesse riacquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione.

Da oggi, dopo la risoluzione 80/E, è possibile ritenere che la vendita infra quinquennale della prima casa – in esecuzione di un accordo di separazione o di divorzio – non comporti mai, in ogni caso, la decadenza dai benefici prima casa.

[1] La prima casa di abitazione si distingue dalla prima casa, in quanto nel primo caso la casa deve essere adibita a residenza principale, mentre per la “sola” prima casa è sufficiente avere la residenza nel comune ove è ubicato l’abitazione.

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