I soci possono finanziare la società? È necessario registrare il finanziamento di un socio?

da | Mar 13, 2023

È possibile effettuare un finanziamento da un socio alla società di cui fa parte senza necessariamente registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate

I soci possono effettuare finanziamenti in favore della società di cui fanno parte, senza necessariamente registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate e, quindi, risparmiando legittimamente l’imposta di registro dovuta.

finanziamento

Il finanziamento soci deve essere registrato?

Il finanziamento soci è di norma soggetto a registrazione all’Agenzia delle Entrate, con versamento dell’imposta di registro con aliquota del 3%, da calcolarsi sull’importo finanziato.

È quindi possibile legittimamente evitare la registrazione del finanziamento soci?

Si, il legislatore concede espressamente la possibilità al contribuente di non pagare l’imposta di registro del 3%, quando il finanziamento tra il socio finanziatore e la società si perfeziona a mezzo di apposito “scambio di corrispondenza”. Più precisamente, nei contratti per corrispondenza, l’imposta di registro è dovuta unicamente “per il caso d’uso” che si manifesta solo nell’ipotesi in cui il finanziamento debba essere depositato presso le cancellerie giudiziarie ovvero presso le amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici Territoriali.

Come si perfeziona un contratto di finanziamento per corrispondenza?

Il finanziamento soci per corrispondenza si perfeziona attraverso delle comunicazioni scritte (lettere) che devono essere spedite tra le parti ove da una parte vi è la proposta di finanziamento (effettuata dal socio mutuante) e dall’altra vi è l’accettazione di tale proposta (effettuata dalla società mutuataria). Nonostante il legislatore non ponga limiti formali, è consigliabile dare alle lettere data certa ossia effettuare la loro spedizione – con raccomandata A/R  senza busta – al fine di certificarne il contenuto. In alternativa è possibile altresì uno scambio con posta elettronica certificata (PEC).

È possibile superare la presunzione legale di prestito fruttifero?

La disciplina fiscale presume che il contratto di finanziamento preveda degli interessi a carico della società (parte mutuataria). Si tratta, tuttavia, di presunzione semplice che può essere vinta mediante:

  • un contratto di finanziamento da cui risulti espressamente la gratuità dello stesso;
  • apposita documentazione contabile dalla quale emerga l’assenza di interessi.

È possibile perfezionare un finanziamento infruttifero?

Come anticipato nel precedente paragrafo, il socio può legittimamente effettuare in favore della società di cui fa parte anche un finanziamento infruttifero, cioè un finanziamento che non produce interessi e in cui la somma prestata viene restituita, pertanto, senza maggiorazioni.

Al fine di dimostrare che si tratta di finanziamento infruttifero, è sempre necessario:

  • adottare la forma scritta, perché solo per iscritto si può dimostrare la natura non fruttifera di interessi del prestito;
  • far risultare espressamente la gratuità del finanziamento;
  • far emergere l’assenza degli interessi anche da apposita documentazione contabile della società mutuataria.

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2 Commenti

  1. Giuseppe

    Viceversa nel caso la società finanziasse un socio o l’amministratore valgono le stesse regole?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      A livello fiscale sicuramente si.
      Civilisticamente va capito se il finanziamento fatto ad un socio, nei limiti delle attività riservate alle banche, sia inerente all’oggetto sociale.

      Guido Brotto notaio in Lecco
      http://www.officinanotarile.it/creditdisclaimer/

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