Indegnità e ingratitudine: quando i sentimenti “incrociano” il diritto

da | Mar 27, 2024

“Non son degno di te…” così iniziava un famoso pezzo che imperversava negli anni ’60, alludendo alla situazione di chi non si ritiene meritevole della stima della persona amata. Indegnità e ingratitudine corrispondono a comportamenti umani che generano forti sentimenti. Come non rimanere colpiti dalla condotta di chi morde la mano che lo nutre? Tutti […]

“Non son degno di te…” così iniziava un famoso pezzo che imperversava negli anni ’60, alludendo alla situazione di chi non si ritiene meritevole della stima della persona amata. Indegnità e ingratitudine corrispondono a comportamenti umani che generano forti sentimenti. Come non rimanere colpiti dalla condotta di chi morde la mano che lo nutre?

Tutti conoscono il tema: chi più chi meno ha infatti sperimentato nella vita l’amarezza di non essere ricambiati per le cose buone fatte. Addirittura Enzo Ferrari ebbe a dire: “non fare mai del bene se non sei preparato all’ingratitudine”. Anche il diritto ben conosce l’argomento. Come vedremo, però, i due termini alludono a condizioni contraddistinte da elementi assai precisi.

L’indegnità (art. 463 cod. civ.) consiste nella sanzione che la legge prevede per chi ha tenuto una condotta riprovevole nei confronti di una persona defunta. Questa sanzione consiste nel non poter venire alla successione a causa di morte del soggetto “offeso”, a meno che costui non abbia perdonato l’indegno mediante la cosiddetta riabilitazione. Ma quando una persona può essere considerata indegna di succedere rispetto al defunto? Non si pensi a qualsiasi offesa, a uno sgarbo o ad un comportamento negligente. La zia che dopo aver donato l’appartamento al nipote che prima andava a trovarla tutti i giorni e poi la trascura non è rilevante per il diritto. Vengono in esame soltanto le ipotesi previste dalla norma che abbiamo citato. Essa decreta l’indegnità nei seguenti casi:

  1. 1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o i suoi parenti stretti;
  2. chi ha commesso, in danno di una di queste persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
  3. chi ha denunciato una di queste persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa;
  4. chi è decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione a norma dell’art.330 cod. civ.

Accanto a questi casi ve ne sono altri, che integrano attentati alla sfera volitiva del testatore. Si tratta di altre tre distinte ipotesi. É infatti altresì indegno:

  1. chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento;
  2. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  3. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Va detto, inoltre, che l’indegnità, per avere effetto ed escludere dalla successione la persona che ne se è macchiata, deve essere accertata in Tribunale con un apposito procedimento civile. Può così accadere che, se nessuno agisce per farla dichiarare, l’indegno la faccia franca. È diventato famoso un fatto di cronaca nera: il figlio che aveva ucciso i genitori per poterne ereditare l’ingente fortuna, dopo essere finito in galera, ha subito il processo civile promosso dalla zia per farlo dichiarare indegno. Gli anni passano e i soldi fanno gola: per farla breve la vicenda si concluse con la zia e il nipote, nel frattempo uscito dal carcere, a spartirsi la pingue eredità avendo raggiunto un accordo tra loro.

Cosa dire invece dell’ingratitudine?

Questo istituto giuridico non riguarda la successione, ma le liberalità fatte in vita. Gli artt. 801 e 802 cod.civ. disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine. La prima norma precisa che la domanda può essere proposta da chi ha donato o dai suoi eredi soltanto in alcune precise ipotesi. Vengono in considerazione le condotte di chi ha ricevuto una donazione corrispondenti ai primi casi previsti dall’art. 463 cod.civ. che abbiamo già visto (omicidio o tentato omicidio del donante, etc.); A questa casistica l’art. 801 cod.civ. aggiunge l’ulteriore condotta consistente nell’aver gravemente ingiuriato il donante o nell’aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui ovvero, infine, il rifiuto indebito di corrispondergli gli alimenti dovutigli. Cosa si intende per “ingiuria grave”?

La Cassazione ha avuto modo al riguardo di specificare che si tratta di “un’azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità” Si pensi alla sottrazione fraudolenta dei frutti dei beni donati quanto al solo diritto di nuda proprietà, al proferimento reiterato e costante di espressioni ingiuriose. La semplice manifestazione di opinioni dissenzienti invece non rileva. Insomma: come al solito questi argomenti non sono semplici. Apparentemente rientrare in un caso qualificato come indegnità sembra difficile, ma in realtà è sorprendentemente banale. Basta nascondere o aver distrutto il testamento del papà per sentire il ritornello…“non son degno di te”.

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