La divisione ereditaria

da | Mar 8, 2024

Quando ad ereditare (per legge o per testamento) sono più soggetti, spesso sorge l’esigenza e/o la volontà di dividere il patrimonio ereditario fra i coeredi, in modo che ogni singolo erede diventi unico proprietario esclusivo del/i bene/i che gli viene/vengono assegnato/i. Esistono tre diverse tipologie di divisione: la divisione testamentaria, la divisione convenzionale e la […]

Quando ad ereditare (per legge o per testamento) sono più soggetti, spesso sorge l’esigenza e/o la volontà di dividere il patrimonio ereditario fra i coeredi, in modo che ogni singolo erede diventi unico proprietario esclusivo del/i bene/i che gli viene/vengono assegnato/i.
Esistono tre diverse tipologie di divisione: la divisione testamentaria, la divisione convenzionale e la divisione giudiziale. Analizziamole insieme.

La divisione testamentaria

Con il testamento, il de cuius può nominare più eredi e:

  • dettare apposite regole per l’assegnazione dei beni che spettano a ciascun erede (c.d. assegno divisionale semplice);
  • oppure, attribuire direttamente determinati beni ai singoli eredi (c.d. assegno divisionale qualificato);
  • oppure ancora, stabilire che la divisione dei propri beni tra gli eredi venga effettuata secondo la stima di un terzo (c.d. arbitratore) dal testatore stesso scelto.

Tanto gli assegni divisionali semplici, quanto gli assegni divisionali qualificati o la nomina di un arbitratore sono vincolanti per gli eredi che, tuttavia, possono, con accordo unanime, fare delle scelte diverse da quelle imposte dal testatore.

Nell’attribuire il patrimonio ereditario, il testatore gode di ampia libertà dal punto di vista qualitativo ed è, invece, più limitato dal punto di vista quantitativo perché deve rispettare:

  • il principio secondo il quale il valore dei beni assegnati deve corrispondere al valore della quota che la legge riserva ad ogni erede;
  • i diritti degli eredi legittimari (cioè coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori).

La divisione convenzionale

Gli eredi possono dividersi convenzionalmente, cioè secondo comune accordo, tutto il patrimonio ereditario, in proporzione alle quote ereditarie per legge spettanti a ciascuno di essi. Ogni coerede può chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, che quindi può essere sciolta in qualunque momento, salvo che il defunto abbia imposto dei limiti temporali con testamento.

Per la stipula di un valido contratto di divisione è necessaria la partecipazione di tutti i coeredi, che devono essere d’accordo all’unanimità sulla ripartizione dei beni ereditari.

Nel contratto divisionale hanno facoltà di partecipare, ma solo con poteri di vigilanza, i creditori che, se ritengono che le operazioni non si siano svolte correttamente, possono proporre opposizione al progetto divisionale.

Se l’eredità è composta soltanto da beni mobili e/o da crediti, la forma del contratto è libera. Se tra i beni da dividere ci sono dei beni immobili, la divisione deve essere fatta per iscritto, con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio.

La divisione è destinata a venir meno se uno dei coeredi non vi ha preso parte oppure se, in un momento successivo, si scopre l’esistenza di un titolo di attribuzione dei beni diverso (come ad esempio un testamento scoperto successivamente).

Il contratto divisionale è annullabile nel caso in cui sia l’effetto di violenza o di dolo, purché il coerede che ha subito la violenza o il dolo agisca in tribunale entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto.

La divisione giudiziale

Quanto i coeredi chiamati a succedere in un’eredità non trovano un accordo per la ripartizione del patrimonio ereditario, né il defunto ha disposto in tal senso con un testamento, il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, su domanda di uno qualsiasi di loro, può provvedere alla ripartizione dei beni ereditari e quindi allo scioglimento della comunione ereditaria.

A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una divisione ereditaria giudiziale, è obbligatorio, a pena di improcedibilità della causa, effettuare un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento.

Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità e, se sussistono, dei creditori opponenti. Devono, inoltre, necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario.

In caso di divisione giudiziale, il Giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima del valore dei beni che compongono la massa ereditaria, di esperti all’uopo da lui stesso nominati.

Una volta definito il progetto di divisione, il Giudice lo deposita in Cancelleria e fissa per tutti i coeredi l’udienza per la discussione del progetto:

  • se un coerede non partecipa all’udienza, la mancata partecipazione equivale all’accettazione del progetto divisionale;
  • se all’udienza fissata non sorgono contestazioni, il Giudice approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con cui i lotti dovranno essere attribuiti;
  • se sorgono contestazioni sul progetto di divisione, viene instaurato un vero e proprio giudizio di merito al termine del quale il Giudice decide con sentenza.

Ai sensi dell’art. 791-bis del codice civile, inoltre, quando non vi sono contestazioni particolari, ci si può rivolgere al Tribunale affinché il Giudice nomini un Notaio o un Avvocato al quale affidare le operazioni di divisione. In questo caso, la divisione viene detta “a domanda congiunta” perché il ricorso è presentato congiuntamente da tutti gli interessati. Dopo aver sentito le parti, il professionista incaricato predispone il progetto divisionale oppure dispone la vendita dei beni agevolmente divisibili.

Nella divisione giudiziale notarile, in particolare, il Giudice delega una parte o tutte le operazioni divisionali a un Notaio. In questo caso, il Notaio deve redigere un verbale per tutte le operazioni compiute e le parti devono essere sempre tutte presenti alle operazioni.

 

Se, durante le operazioni condotte dal Notaio, sorgono contestazioni, il Notaio deve redigere un apposito verbale e trasmetterlo al Giudice, il quale deciderà dopo aver sentito i coeredi. Dopo che il Notaio ha redatto il progetto divisionale, lo sottopone all’esame dei coeredi. Se i coeredi lo accettano all’unanimità, possono verificarsi due ipotesi:

  1. se gli eredi concorrono all’eredità in misura diversa, il Notaio attribuisce direttamente le diverse porzioni ai coeredi cui spettano, in relazione alle loro rispettive quote e la procedura innanzi al Notaio si chiude;
  2. se, invece, le quote dei coeredi sono tra loro uguali, il Notaio deve procedere all’attribuzione mediante sorteggio. In questo caso, il Notaio trasmette poi al Giudice il progetto divisionale accettato dai coeredi.

La divisione ereditaria è un momento cruciale che richiede una comprensione approfondita delle leggi e delle dinamiche; nella nostra sezione dedicata, troverete informazioni dettagliate, clicca qui per visionarle.

Se desideri conoscere ulteriormente questo argomento, ti invito a visionare il video sottostante:

Per una consulenza mirata, puoi rivolgerti al Notaio Golia, il quale presta i suoi servizi presso la sede di Casatenovo (LC) e nell’ufficio di Casnate con Bernate (CO) o al Notaio Brotto che opera nella sede di Lecco e nell’ufficio di Milano.

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