L’eredità si acquista solo con l’accettazione. In altri termini, per diventare erede, non basta essere stati chiamati in un testamento di una persona defunta o esserne congiunto stretto. Neppure aver presentato la denuncia di successione (che è un adempimento tributario) o aver provveduto a pagare le relative imposte. Ci vuole qualcosa in più: precisamente occorre accettare l’eredità.
La modalità di accettazione più frequente è quella pura e semplice: spesso il chiamato all’eredità è già nel possesso dei beni del defunto e, se lascia trascorrere tre mesi dalla morte senza attivarsi con una rinunzia, egli è automaticamente erede. Anche il fatto di vendere un bene ereditario importa accettazione. Meno frequentemente capita che l’accettazione sia espressa in un atto formale.
Cosa si intende invece per accettazione con beneficio di inventario?
Si tratta di una speciale modalità di accettazione, volta a preservare la separazione del patrimonio del chiamato all’eredità rispetto a quello facente capo al defunto. Va detto chiaramente che uno degli effetti principali di essere divenuto erede è infatti la confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell’erede. In conseguenza di ciò, da un lato l’erede risponde con tutti i propri beni dei debiti del defunto, dall’altro i suoi creditori possono soddisfarsi sui beni dell’eredità, che ormai, a causa dell’accettazione, sono confluiti nel patrimonio dell’erede.
Se si vuole evitare questi effetti la legge predispone un rimedio: si tratta dell’accettazione con beneficio di inventario. Il I comma dell’art. 490 cod.civ. afferma che “l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede”. Il II comma della norma spiega gli effetti di questa separazione:
Anzitutto l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.
L’erede non è, inoltre, tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Infine, i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.
Il procedimento non è semplice: non è infatti sufficiente una dichiarazione diretta ad accettare l’eredità con tale beneficio, ma occorre far seguire una specifica attività. Chi ha espresso la volontà di accettare con beneficio di inventario deve procedere entro termini stretti a promuovere l’inventario di tutte le attività e le passività che fanno capo all’eredità. Si tratta di un procedimento talvolta complesso: occorre conferire l’incarico ad un notaio di redigere un apposito verbale, con il quale far constatare l’elenco di tutti i beni mobili ed immobili, i relativi valori, l’elenco dei debiti e il relativo ammontare. Può essere necessario incaricare soggetti ausiliari, come periti estimatori, al fine di far constare il valore di specifici beni, opere d’arte come quadri, gioielli, mobili moderni e/o antichi, allo scopo di ricostruire il valore dell’asse ereditario. Anche la constatazione dell’ammontare dei debiti non è semplice: non sempre essi sono tutti noti. Possono esservi passività a termine di cui si ignora l’esistenza, debiti tributari non immediatamente evidenti, responsabilità a titolo di garanzia, quali fidejussioni non ancora fatte valere dal creditore per debiti di terzi, tuttavia garantiti dal defunto.
Tutto questo spiega, d’altronde, la grande utilità dell’istituto: a fronte dell’incertezza che il chiamato all’eredità può avere sulla convenienza o meno di accettare, non è opportuno “tagliare corto” e, nel dubbio, rinunciare all’eredità. Molto meglio accettare con beneficio di inventario: alla fine, fatto l’elenco dell’attivo e del passivo, si potrà sciogliere la riserva, senza il rischio, nel frattempo, di diventare responsabile dovendo pagare i debiti del defunto con i propri beni.
La legge permette a tutti di accettare con beneficio d’inventario, ma in alcuni casi lo impone, a protezione di soggetti che, per la propria delicata posizione, potrebbero subire un pregiudizio. Così, i minori d’età e chi non è pienamente capace di intendere o di volere, non può scegliere: il padre e la madre, che esercitano la responsabilità genitoriale, tutori e amministratori di sostegno devono pertanto rivolgersi al Giudice per essere autorizzati ad accettare, in nome e per conto dei soggetti che rappresentano, con beneficio di inventario. La materia è davvero complessa e orientarsi richiede l’intervento di chi in materia abbia una specifica competenza professionale.
Vorresti acquisire altre informazioni dettagliate sull’accettazione con beneficio di inventario? Ti invito di consultare il nostro sito web per accedere a dettagli esaustivi.
Daniele Minussi – contattami per una consulenza
0 commenti