Legge di bilancio 2019 – Le novità fiscali di interesse notarile

da | Gen 13, 2019

Si segnalano le norme fiscali, di maggiore interesse notarile, contenute nell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). La legge finanziaria 2019 entra in vigore dal 1° gennaio 2019. Sterilizzazione dell’aumento dell’IVA L’art. 1, comma 2, della legge finanziaria, ha modificato la disciplina delle aliquote Iva a partire dal 1° […]

Si segnalano le norme fiscali, di maggiore interesse notarile, contenute nell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). La legge finanziaria 2019 entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

imposte

Sterilizzazione dell’aumento dell’IVA

L’art. 1, comma 2, della legge finanziaria, ha modificato la disciplina delle aliquote Iva a partire dal 1° gennaio 2020 secondo lo schema qui riportato:

1) – l’aliquota ordinaria del 22%:

  • rimane al 22% per l’anno 2019;
  • aumenta al 25,2% per l’anno 2020;
  • aumenta al 26,5% a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutti gli anni successivi.

2) – l’aliquota ridotta del 10%:

  • rimane al 10% per l’anno 2019
  • aumenta al 13% a partire dal 1° gennaio 2020 e per gli anni successivi.

Cedolare secca per la locazione di fabbricati ad uso commerciale

L’art. 1, comma 59, della legge finanziaria, ha modificato la disciplina dell’imposta c.d. cedolare secca sui canoni di locazione commerciale, relativi ai contratti stipulati dall’anno 2019. In particolare, la novità è limitata ai negozi e alle botteghe e, in generale, tutti gli immobili censiti al catasto fabbricati con la categoria C/1 purché di superficie non superiore a 600 metri quadrati. Sono incluse le pertinenze locate congiuntamente al negozio. Il locatore, quindi, da oggi potrà optare della cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento.

Estromissione dal regime d’impresa di beni strumentali

L’art. 1, comma 66, della Legge Finanziaria ha previsto la possibilità di estromettere i beni dall’impresa individuale in modalità agevolata. In particolare, l’esclusione dal patrimonio di impresa riguarda i beni immobili strumentali, per destinazione e per natura, di titolarità dell’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2018.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. È possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale dell’immobile. In quest’ultimo caso, se il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, è stato chiarito dall’Agenzia che l’estromissione potrà avvenire gratuitamente. Qualora l’imposta sia dovuta, l’aliquota è pari all’8% e i relativi versamenti dovranno essere eseguiti entro le date del 30 novembre 2019 e del 16 giugno 2020.

Proroga detrazioni fiscali ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia

L’art. 1, comma 67, della legge finanziaria ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Le spese relative agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, purché adeguatamente documentate, sono detraibili dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 96.000, per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019. Il contribuente che si avvale delle citate detrazioni, può anche approfittare della detrazione delle spese relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (per i forni categoria A) da destinare all’arredo dell’immobile ristrutturato. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute di ammontare non superiore ad euro 10.000,00. Le detrazioni verranno ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Proroga detrazioni fiscali ai fini IRPEF per interventi di riqualificazione energetica

L’art. 1, comma 67, della legge finanziaria ha prorogato, con lievi modifiche, anche le detrazioni relative alla riqualificazione energetica.

Le detrazioni si applicano:

  • alle spese volte agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensivi di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione non inferiore alla categoria A. Le detrazioni si applicano alle sole spese avvenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2019.
  • gli interventi possono riguardare le parti comuni degli edifici e/o che interessino le unità condominiali in proprietà esclusiva, qualora le spese siano sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2021.
  • qualora l’intervento abbia ad oggetto l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, la detrazione è ammessa su un valore massimo di euro 60.000,00 su spese sostenute tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019.
  • In riferimento, all’acquisto e alla posa in opera di micro-cogeneratori, purché in sostituzione di impianti esistenti e sempre che le spese siano state sostenute nell’anno 2019, le detrazioni spettano fino ad un valore massimo di euro 100.000,00.

La detrazione, originariamente del 65%, è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 e viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione del 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di euro 30.000.

Esenzione da imposta di bollo per atti, contratti, copie conformi di associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative

L’art. 1, comma 646, della legge finanziaria, ha modificato l’art. 27-bis della tabella, del Testo Unico in materia di Imposta di bollo. In particolare, oggi è espressamente prevista l’esenzione dall’imposta di bollo di «Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».

Rivalutazione beni di impresa

L’art. 1, comma 940, della legge finanziaria, come ogni anno, ha dettato una disciplina fiscale temporanea in tema di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione spetta alle società di capitali e in generale a tutti i soggetti IRES, i quali hanno la facoltà di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni sociali, ad esclusione dei beni destinati alla produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni merce), limitatamente ai beni già risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. L’imposta sostitutiva per l’affrancamento del bene è stata prevista nella misura del 10%.

Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni  

L’art. 1, commi 1053 e 1054, della legge finanziaria, ha prorogato, e in parte modificato, le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali. La rideterminazione del valore è ammessa per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 e la perizia può essere asseverata entro il termine del 30 giugno 2019.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019.

Le aliquote delle imposte sostitutive sono pari a:

  • all’11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, alla data del 1° gennaio 2019;
  • al 10 per cento per le partecipazioni che non risultano qualificate al 1° gennaio 2019;
  • al 10 per cento quanto riguarda i terreni edificabili o con destinazione agricola.
Si definiscono partecipazioni qualificate quelle che che consentono una percentuale di voto superiore al 20% o che siano relative a una partecipazione al capitale superiore al 25%. Le partecipazioni sono, invece, non qualificate qualora abbiano uno soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.

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