L’organo amministrativo nelle società

da | Set 12, 2022

Analizziamo insieme le diverse tipologie di organo amministrativo, facendo delle necessarie distinzioni fra società di persone, società di capitali e società cooperative.

L’organo amministrativo rappresenta l’organo direttivo ed esecutivo cui spetta la gestione della società per l’attuazione delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Trattasi, pertanto, di un ufficio (monocratico o collegiale) dotato di competenze decisionali o di funzioni gestorie, o anche di controllo in alcuni casi, in cui si articola l’organizzazione interna della società.
Analizziamo insieme le diverse tipologie di organo amministrativo, facendo delle necessarie distinzioni fra società di persone, società di capitali e società cooperative.

L’organo amministrativo nella società di persone

Nelle società di persone, ogni socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali riveste o meglio può rivestire la carica di amministratore. Nell’atto costitutivo, infatti, si può prevedere che l’amministrazione della società sia affidata solo a un socio o a alcuni soci e non a tutti, venendosi così a creare la distinzione fra soci amministratori e soci non amministratori. Generalmente, ogni amministratore è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché del potere di rappresentanza della stessa, anche in giudizio; agisce cioè in modo disgiunto dall’altro o dagli altri amministratori. L’atto costituivo può anche prevedere, per alcune tipologie di atti od operazioni o anche per tutte le attività di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, che i poteri gestori siano esercitati congiuntamente dalla maggioranza o da tutti i soci amministratori.
Nella società semplice e nella società in nome collettivo, gli eventuali soci non amministratori non sono dotati di poteri gestori, ma hanno comunque una responsabilità illimitata, cioè anche con il loro patrimonio personale, per le obbligazioni contratte dalla società.

Nella società in accomandita semplice, invece, viene normativamente prevista una distinzione dei soci in due categorie:

  • i soci accomandatari = sono gli unici a poter amministrare la società e hanno anche una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;
  • i soci accomandanti = non possono amministrare la società e non possono nemmeno ingerirsi negli affari sociali, ma, di contro, hanno una responsabilità limitata alla loro partecipazione societaria per le obbligazioni sociali.

Sempre nelle società in accomandita semplice, i soci accomandanti, pur non essendo dotati di poteri gestori, possono:

  • porre in essere attività di ispezione e controllo;
  • compiere singoli atti od operazioni per la società, debitamente muniti di apposita procura speciale;
  • autorizzare per iscritto singoli atti, operazioni o attività da parte degli accomandatari, entro limiti stretti e ben definiti dai patti sociali.

I soci:

  • devono nominare gli amministratori;
  • possono revocare gli amministratori;
  • possono prevedere a favore degli amministratori compensi e/o trattamenti di fine mandato;
  • possono muovere contro gli amministratori azioni di responsabilità per l’operato svolto in nome e per conto della società.

L’organo amministrativo nella società di capitali

Nelle società di capitali l’amministrazione, oltre che poter essere affidata a soci, può essere affidata anche a soggetti estranei alla compagine sociale, cioè si possono avere amministratori estranei alla società, salvo che per le società in accomandita per azioni.
Per le società per azioni e le società a responsabilità limitata, sono previsti due tipi di organo di amministrazione:

  • l’amministratore unico = la gestione dell’impresa viene affidata a un unico soggetto, normalmente dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché del potere di rappresentanza anche in giudizio. Tuttavia, lo statuto può prevedere che sia sempre necessario il preventivo consenso dell’assemblea dei soci per il compimento di singoli atti, operazioni e/o attività o categoria di essi;
  • il consiglio di amministrazione = la gestione dell’impresa viene affidata a un organo collegiale, composto da un minino di tre consiglieri a un massimo di cinque, i quali al loro interno eleggono un presidente e, se del caso, anche un vice presidente. Il presidente è dotato del potere di rappresentanza della società ed è colui che è deputato a compiere atti, operazioni o attività in nome e per conto della società, dietro apposita delibera autorizzativa e attributiva dei necessari poteri da parte del consiglio di amministrazione. Anche in caso di organo collegiale, lo statuto può prevedere il necessario preventivo consenso scritto dell’assemblea dei soci per compiere taluni atti, operazioni o attività.

Inoltre, nelle sole società a responsabilità limitata, è possibile optare per un terzo tipo di organo amministrativo:

  • più amministratori = la gestione dell’impresa viene affidata a due o più soggetti, con poteri disgiunti o congiunti per talune o per qualsiasi attività. Anche qui, gli amministratori sono dotati, disgiuntamente o congiuntamente, di tutti i necessari poteri amministrativi e di rappresentanza, salve eventuali limitazioni e preventive autorizzazioni da parte dell’assemblea soci previsti dallo statuo.

Per le società in accomandita per azioni, invece, viene prevista la medesima distinzione delle società in accomandita semplice relativamente ai soci:

  • accomandatari = soci amministratori illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
  • accomandati = soci non amministratori limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Si ritiene che si possa optare per due diversi organi di amministrazione, analoghi a quelli appena descritti per le altre due società di capitali:

  • l’amministratore unico = la gestione dell’impresa viene affidata a un unico accomandatario;
  • il consiglio di amministrazione = la gestione dell’impresa viene affidata a più accomandatari che formano un organo collegiale.

Non essendovi una espressa previsione legislativa che ammetta l’amministrazione pluripersonale non collegiale anche per le società in accomandita per azioni, si ritiene preferibile non optare per questa forma gestoria.
È di spettanza esclusiva dell’assemblea dei soci:

  • nominare gli amministratori;
  • revocare gli amministratori;
  • prevedere a favore degli amministratori compensi e/o trattamenti di fine mandato.

L’organo amministrativo nella società cooperativa

Nelle società cooperative, siano esse a mutualità prelevante che a mutualità non prevalente, si applica la disciplina propria, oltre che delle cooperative, delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata. Se, in particolare, la società cooperativa aderisce alla disciplina delle società a responsabilità limitata, è bene ricordare che in questo caso l’adozione delle relative regole può farsi esclusivamente nei limiti previsti dalla legge. Indi, la disciplina dell’organo amministrativo dipende se trattasi di società cooperativa per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le regole statutarie poi effettivamente applicate.
In ogni caso, la legge prevede che per le società cooperative sia adottabile il consiglio di amministrazione, cioè un organo collegiale formato da almeno tre membri. Il legislatore precisa che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori persone fisiche ovvero tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sistemi di amministrazione

Infine, è bene ricordare che il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità per le società per azioni, dal 1° gennaio 2004, di scegliere tre diversi sistemi o modelli di governance (cioè di gestione e controllo):

  • il sistema tradizionale o ordinario = prevede la presenza di un organo di amministrazione con funzioni gestionali e di rappresentanza e di un collegio sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione, entrambi di nomina assembleare;
  • il sistema monistico = prevede un unico organo, di nomina assembleare, che si occupa dell’amministrazione, mentre il controllo viene affidato ad un apposito comitato interno all’organo amministrativo stesso;
  • il sistema dualistico = prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza che esercita funzioni di controllo, di nomina assembleare, e un consiglio di gestione che esercita funzioni amministrative, nominato dal consiglio di sorveglianza.

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