La liquidazione dei creditori ereditari

da | Lug 30, 2020

Il pagamento dei debiti ereditari può avvenire da parte dell’erede attraverso tre modalità: la liquidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio dei beni ereditari. Tali modalità presuppongono la passività dell’asse ereditario, e quindi, la circostanza che i debiti ereditari superino le attività. L’erede, in ogni caso, dovrà accettare l’eredità con beneficio d’inventario, anche per […]

Il pagamento dei debiti ereditari può avvenire da parte dell’erede attraverso tre modalità: la liquidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio dei beni ereditari. Tali modalità presuppongono la passività dell’asse ereditario, e quindi, la circostanza che i debiti ereditari superino le attività. L’erede, in ogni caso, dovrà accettare l’eredità con beneficio d’inventario, anche per evitare di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti ereditari.

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1) Che cos’è la liquidazione individuale?

Questa modalità di liquidazione è la più semplice, e, nella prassi la più diffusa in caso di eredità passive, ed è prevista dall’ordinamento all’art. 495 c.c. Essa permette all’erede di pagare i debiti senza seguire particolari formalità, trascorso un mese dalla trascrizione di cui all’art. 484 c.c.. In questo caso l’erede liquiderà i creditori e i legatari nell’ordine di richiesta, man mano che si presentano e, fino a esaurimento dell’attivo. Il pagamento potrà essere effettuato oltre che con denaro liquido esistente nell’eredità, anche con il denaro ricavato dall’alienazione dei beni ereditari, il tutto previa autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione. La liquidazione individuale può essere posta in essere quando non vi sia stata opposizione dei creditori e, qualora, l’erede, di sua spontanea iniziativa non abbia preferito procedere con la modalità di liquidazione concorsuale.

Vi è un termine per il pagamento dei debiti ereditari in caso di liquidazione individuale?

No. Tale modalità di liquidazione dei creditori, pur essendo la meno onerosa e la più snella ha il difetto di non garantire certezza delle tempistiche entro cui i creditori hanno diritto a essere soddisfatti. La Legge non prescrive un termine massimo di liquidazione e la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla prescrizione dei crediti ereditari medesimi, che si prescrivono – di norma – in dieci anni. Tuttavia, è sempre possibile, anche dopo il decorso di tale termine che un creditore, rimasto inerte in quanto non a conoscenza del decesso del defunto o perché il proprio credito risulti essere sottoposto a condizione, eserciti le azioni a tutela del proprio credito nei confronti dell’erede. Il rischio in questo caso è che i beni dell’asse possano essere aggrediti senza termine dai creditori del defunto.

I beni mobili possono essere quindi sempre aggrediti dai creditori del defunto?

No, i beni mobili, quali ad esempio gioielli e preziosi, e i beni mobili registrati, quali autoveicoli e imbarcazioni, vengono liberati dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 493 c.c., pertanto, decorso tale termine essi si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio dell’erede.

Cosa succede se non vi è abbastanza attivo per pagare i debiti ereditari?

I creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, se esistenti (e non contro gli altri creditori) nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto nel termine ordinario di dieci anni.

L’erede può vendere nelle more della liquidazione un bene ereditario?

Certo, l’erede può sempre vendere i beni immobili ereditari, purché sia debitamente autorizzato dal Tribunale ai sensi dell’art. 747 c.p.c.: anzi, la vendita di beni immobili ereditari è la modalità più immediata con cui realizzare la provvista funzionale al pagamento dei debiti ereditari.

Terminata la liquidazione dei debiti ereditari che succedere ai beni del defunto? L’erede li può considerare di sua proprietà?

Certo. I beni del defunto rimasti nell’asse e non alienati, rimangono di proprietà dell’erede accettante, e, quindi una volta pagati tutti i debiti ereditari, potrà cederli e ritrarne senza limiti il ricavato.

2) Quando si dà avvio alla liquidazione concorsuale?

La liquidazione concorsuale è ispirata al principio della par condicio creditorum, e verrà posta in essere dall’erede qualora vi sia stata opposizione dei creditori o legatari ai sensi dell’art. 498, 1° comma c.c. alla procedura di liquidazione individuale, ovvero qualora l’erede preferisca tale modalità alla liquidazione individuale, e ciò ai sensi degli artt. 495 e 503 c.c.Tale scelta è suggerita dalle circostanze di fatto e in special modo quando non sia possibile conoscere il numero e la quantità dei debiti ereditari medesimi. Non di rado, infatti, il defunto avrà contratto molti e plurimi debiti, di cui è arduo rintracciare i creditori: pertanto tale modalità, grazie agli avvisi previsti dalla Legge, garantisce all’erede assoluta certezza di calcolare in modo puntuale il valore delle passività.

Chi decide di procedere con la liquidazione concorsuale?

Naturalmente la scelta ricade sull’erede, che si dovrà consultare con un Notaio del luogo di apertura della successione, il quale avrà cura di verificare l’opportunità di tale procedura, tenuti presenti anche i costi, che rispetto alla procedura di liquidazione individuale sono certamente più elevati, anche in ragione della gravosa e lunga opera di liquidazione dell’eredità a cura del Notaio incaricato.

Quali sono le fasi della liquidazione concorsuale?

In primo luogo, ai sensi dell’art. 498 c.c. si procede, per tramite di un Notaio, all’invito formale spedito ai creditori ereditari e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, al fine di renderli edotti dell’inizio della procedura di liquidazione concorsuale e dei termini entro i quali presentare le dichiarazioni di credito. Entro il termine fissato, non inferiore a trenta giorni dall’invito, i creditori ereditari presentano le rispettive proprie dichiarazioni di credito per partecipare alla futura ripartizione concorsuale dell’attivo ereditario.

Cosa succede se un creditore non presenta nei termini la propria dichiarazione di credito?

Il creditore che presenti la propria dichiarazione di credito “fuori termine”, o non la presenti affatto, potrà soddisfarsi su quanto residuerà dalla liquidazione, e, qualora nulla residuasse, pur avendo titoli di preferenza, non potrà avere alcuna soddisfazione. Il creditore che ritenga di aver comunque presentato nel termine la propria dichiarazione di credito, pur non ricompreso nello stato di graduazione dell’eredità di beneficiata, può impugnare lo stesso stato di graduazione, a mezzo di reclamo ai sensi dell’art. 501 c.c.

L’erede può pagare autonomamente i creditori ereditari?

Si, l’erede può pagare liberamente i debiti dei soli creditori privilegiati, mentre, dovrà attenersi scrupolosamente allo stato di graduazione quanto al pagamento dei creditori non privilegiati e, solo previa autorizzazione del Tribunale potrà vendere i beni ereditari per pagare i debiti ereditari. Ogni pagamento non effettuato nel rispetto dello stato di graduazione o la vendita di beni ereditari senza debita autorizzazione, comporta la decadenza dal beneficio per l’erede e, come tale, egli risponderà anche con il proprio patrimonio dei debiti ereditari.

3) Il rilascio dei beni ereditari

Il terzo modo per procedere alla liquidazione dell’eredità è previsto dall’art. 507 c.c., che prevede il rilascio dei beni a favore dei creditori e dei legatari. Il rilascio dei beni non è un atto traslativo della proprietà, ma un negozio unilaterale e recettizio che comporta l’abbandono dell’amministrazione dei beni ereditari stessi, che passa a un curatore dell’eredità, nominato dal Tribunale del luogo dell’apertura della successione, su istanza dell’erede stesso o di uno dei creditori. Il curatore dell’eredità venderà i beni secondo le norme della liquidazione concorsuale, e procederà cosi al pagamento di tutti i debiti; qualora da ciò residuasse qualche attività, essa spetta all’erede.

Quando si procede al rilascio?

L’erede provvederà al rilascio dei beni ereditari quando si trovi nell’impossibilità nella gestione dei beni ereditari o non sia in grado di gestirli in proprio, pur con l’aiuto del Notaio. Naturalmente il rischio della procedura risiede nel pericolo di scarso realizzo dalla vendita dei beni, ma certamente il pregio di tale modalità di liquidazione sta nel consentire all’erede di non sopportare gli oneri, anche in termini di tempo, derivanti dall’amministrazione dei beni ereditari e, soprattutto, nel non rischiare mediante atti di disposizione patrimoniale la decadenza dal beneficio. Decisa questa modalità di liquidazione l’erede dovrà dare avviso, con lettera raccomandata ai creditori e quindi provvedere alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai creditori e all’iscrizione della dichiarazione nel registro delle successioni e alla pubblicità presso i registri immobiliari.
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori.

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22 Commenti

  1. Francesca

    Buonasera, molte grazie per questo contributo.

    Vorrei chiedere che cosa accade se, in pendenza di procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata, il Notaio del luogo di apertura della successione, che aveva seguito gran parte delle fasi del procedimento, cambia distretto e si trasferisce? può ugualmente seguire la vicenda per la sua conclusione, oppure dovrà delegare le ultime attività ad un diverso Notaio che operi nel luogo di apertura della successione?

    Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Ritengo si debba procedere a nuova nomina.
      F.N.

  2. Nicoletta

    Buongiorno,
    articolo molto illuminante.
    Non mi è chiaro se un creditore dell’eredità, prima ancora che l’erede abbia manifestato l’intendimento di procedere alla liquidazione individuale o concorsuale, possa aggredire un bene dell’eredità iniziando azioni esecutive.
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se l’erede ha accettato certamente si. Viceversa agirà con un’actio interrogatoria nei confronti del chiamato.
      F.N.

    • MARIO GABRIELLI Fontanelle - tv -

      il sottoscritto ha un debito nei confronti del de cuius, deceduto a novembre 2019, di 23 mila euro scadente nel 2023. ho chiesto alle 3 figlie del defunto di avere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

      Loro per tutta risposta mi hanno inviato la Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – successione legittima – firmata da una sola delle sorelle inoltre il riquadro dei legittimi eredi è incompleto in quanto non è stato riportato la solella del defunto e il riquadro dei rinuncianti è vuoto.

      Io la Dichiarazione di accettazione sono anche disposto a pagarla importante che me la diano, faccio bene a tenere duro sulla mia richiesta punto interr.
      Grazxie mille per la cortese attenzione. Un cordiale saluto Mario Gabrielli

  3. Giovanni Sica

    se dalla formazione dello stato di graduazione redatto dal notaio sono passati ben 15 anni, le passività all’interno dello stato e ad oggi non ancora liquidate hanno diritto ad una rivalutazione monetaria e/o legale? Inoltre se vi sono passività come fattura fornitore e/o professionista poi deceduto in quanto sono passati tanti anni… vanno eliminate dallo stato di graduazione ? grazie

    Rispondi
  4. Elena Colafrancesco

    Buongiorno, ottimo sunto. Volevo chiedere se, in assenza di opposizioni, vi sono termini entro i quali procedere al rilascio dei beni ex art. 507 cc o, in caso in cui non siano stati effettuati ancora pagamenti non vi sono termini da rispettare? Grazie

    Rispondi
  5. silvia

    Buongiorno,
    un caso di eredità beneficiata con liquidazione concursulae , sono passati 17 anni , l’eredità non è ancora chiusa ha un paio di beni ancora in pancia , il creditore ha ancora diritto a richiedere il suo credito in graduztoria e pubblicato sulla fazzetta ufficiale ?
    grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se il creditore ha compiuto atti interruttivi della prescrizione, certamente si!
      F.N.

  6. Andrea Anfuso Alberghina

    Buona sera, articolo esaustivo ma la casistica è enorme. Le pongo il seguente quesito. In forza di titoli esecutivi viene intrapresa esecuzione immobiliare nei confronti di Tizio. Nell’esecuzione intervengono altri creditori muniti di titolo – sia convenzionale che giudiziale – . Tizio decede e gli eredi accettano con beneficio d’inventario; l’inventario redatto e gli atti regolarmente trascritti. Viene nominato professionista delegato che vende alcuni beni di proprietà del de cuis e distribuisce il ricavato in relazione alle ipoteche ed ai privilegi. La procedura esecutiva si estingue e viene disposta la cancellazione del pignoramento. Le ipoteche sulla massa del de cuius o sono state estinte per pagamento del professionista delegato o sono perente ( non vi è prescrizione per come noto perchè l’intervento nell’esecuzione interrompe la prescrizione). Vi sono ancora beni immobili del de cuis. Secondo la sua / vostra opinione è possibile la liquidazione volontaria o ricorrere al rilascio dei beni ex art. 507? c.p.c.?

    Rispondi
  7. Sveva

    Buonasera, grazie per l’articolo, davvero molto esaustivo.

    Avrei una domanda: per procedere alla liquidazione individuale, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale? E se sì, che tipo di ricorso è necessario?

    Vi ringrazio.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se i debiti vengono pagati con denaro ereditario, già esistente, il pagamento è atto dovuto. Nessuna autorizzazione è necessaria nella liquidazione individuale.
      Se fosse necessario invece, vendere un bene, la vendita deve essere autorizzata, pena la decadenza dal beneficio.
      FN

    • CLAUDIA CIPOLLETTI

      Buongiorno, grazie per l’articolo. Tuttavia ho ancora un dubbio.
      Il creditore, sebbene ha un credito inserito in inventario, fa richiesta di pagamento agli eredi beneficiati, ma non viene pagato, può presentare istanza al giudice delle successioni per ottenere un provvedimento che ordini agli eredi il pagamento?

  8. Roberta

    Tizio muore e lascia moglie Caia e figlia minore. Tizio aveva debiti e crediti, i debiti NON superano i crediti (così appare dopo aver interrogato i dati della Banca Italia e del Crif).
    Sia Caia che la figlia minore accettano con beneficio d’inventario. Nell’asse ereditario vi sono denaro, quote societarie e immobili.
    Ora Caia vorrebbe iniziare a pagare i debiti del marito così da chiudere tutte le posizioni esistenti (debitori sono per lo più banche pronte a fare transazioni a saldo e stralcio) e vendere gli immobili.
    Come deve fare concretamente Caia?
    Deve attivare una procedura di liquidazione individuale facendosi autorizzare personalmente al pagamento dei debiti e/o alla vendita della casa dal Tribunale in cui è stata aperta la successione + dal Giudice Tutelare per la figlia minore?
    Oppure può procedere da sola a siglare le transazioni e a pagare i debitori senza che ciò comporti decadenza dal beneficio d’inventario?????

    Rispondi
  9. Stefano

    Buonasera, avrei una domanda da porVi.
    Se il defunto, con il testamento, ha disposto una serie di legati (di somme di denaro) ma nel suo patrimonio non c’era sufficiente denaro e, quindi, i legatari sono rimasti solo in parte soddisfatti (hanno preso circa 3 mila euro su 10 mila), qualora io -chiamato all’eredità- accettassi l’eredità puramente e semplicemente rischierei di doverli soddisfare per l’intero (salvo poi rivalermi sugli altri coeredi che già hanno accettato l’eredità) oppure solo pro-quota (con applicazione dell’art. 754 c.c., mi pare)?
    Vi ringrazio sin d’ora
    Cordiali saluti

    Rispondi
  10. Monica

    Salve, il termine feriale di giorni 31 dal 1 agosto al 31 agosto si applica al termine imposto dal Giudice ai sensi dell’art. 500 cc. si può considerare un termine processuale.
    Oppure il termine non soggetto ad alcuna sospensione.

    Rispondi
  11. Ylenia

    Buonasera, avrei una domanda da porle.
    Entro quanto tempo i creditori del defunto possono aggredire le somme di denaro ereditate dall’erede? Vale anche qui la regola dei 5 anni vista per i beni mobili?
    Da quale disposizione normativa lo si desume?
    Grazie anticipatamente

    Rispondi
    • Guido Brotto

      le obbligazioni civili si prescrivono in 10 anni
      GB

  12. antonio discenza

    ottimo articolo.
    avrei una domanda : eredità fra più eredi, porzioni di azienda e terreni, banca che chiede rientro di parte di mutuo non onorato di valore inferiore alle attività, impossibilità di pagare per mancanza di liquidità. Chiesto al tribunale di far decidere agli eredi se accettano o meno l’eredità. agli eredi quale tipo di accettazione
    (o rinuncia) conviene per non vedersi aggredito il patrimonio personale? L’accettazione con diritto d’inventario ha un termine dopo il quale comunque si risponde
    col patrimonio personale?
    Grazie.

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Dovete provvedere con l’accettazione beneficiata. Necessariamente.
      F.N.

  13. Fabio

    Salve,

    Articolo molto esaustivo e utile. Il migliore che ho letto sul tema.

    Una domanda: nella liquidazione individuale (primo punto), possono i creditori invalidare una vendita di beni avvenuta previa autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione? Intendo a posteriori, successivamente alla vendita, nonostante l’autorizzazione del Tribunale?

    in breve: possono i creditori opporsi successivamente alla vendita e invalidarla?

    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Buonasera,
      l’esercizio dell’azione revocatoria presuppone la consapevolezza del danno anche nel terzo, che in questo caso va esclusa, stante l’autorizzazione del Tribunale alla vendita.
      Lo escluderei.
      F.N.

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