L’art. 50 L.N. prescrive i requisiti che i testimoni negli atti notarili devono avere e sono:
Età
Il cittadino italiano deve aver compiuto la maggiore età. Il testimone straniero, oltre a dover essere maggiorenne per l’ordinamento del suo paese, deve comunque aver compiuto il diciottesimo anno di età.
Esempio: un ventenne minore secondo la sua legge nazionale non può fare il testimone; sedicenne maggiorenne secondo la sua legge nazionale non può fare il testimone perché deve avere almeno diciotto anni.
Capacità d’agire
Non possono essere testimoni gli interdetti legali o giudiziali, l’inabilitato e l’incapace naturale. Si ritiene possano assumere l’ufficio di testimone: il fallito, gli interdetti dai pubblici uffici, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno salvo ciò non sia impedito dal decreto di nomina.
Testimone straniero
- La capacità di agire deve essere accertata secondo la sua legge nazionale (art. 23, comma 1, seconda parte, D.I.P.);
- deve conoscere la lingua italiana;
- la legge non richiede che lo straniero sia regolarmente soggiornante in Italia, ma è sufficiente che sia residente nel nostro stato.
Mancanza di interesse all’atto
Per assicurare l’imparzialità del teste questo deve essere non interessato all’atto. La giurisprudenza ritiene che l’interesse, per essere rilevante, debba essere giuridico, attuale e diretto. Sono ammissibili quali testimoni gli impiegati e i praticanti del notaio, i professionisti e tecnici comunque intervenuti all’atto e secondo una isolata sentenza di merito (App. Genova 20-8-1947) anche i mediatori. Tuttavia, secondo il quesito del CNN 5725/C del 2005, è buona norma deontologico professionale evitare testimoni che hanno un interesse indiretto e mediato nell’affare, come i mediatori.
Cecità, sordità, mutismo
Tali minorazione impediscono al soggetto di compiere appieno e in via diretta l’ufficio del testimone.
Relazioni di parentela e affinità
Non sono idonei all’ufficio di testimone i soggetti che hanno una parentela e un’affinità in linea retta all’infinito e in linea collaterale sino al terzo grado, il rapporto di coniugio o l’unione civile con il notaio o con una delle parti. Con le norme vigenti sono idonei all’ufficio di testimone il soggetto unito in matrimonio in forza del solo rito religioso, il coniuge divorziato e il convivente. Si rammenta che il divorzio non fa cessare l’affinità (Cass. 2848/1978).
Incapacità o impossibilità a sottoscrivere
Il testimone deve sapere, e potere, sottoscrivere, pertanto anche un analfabeta che sappia e possa apporre la propria sottoscrizione con nome e cognome può svolgere la funzione. Per contro, non è consentito assumere l’ufficio di testimone, al soggetto letterato impossibilitato a sottoscrivere.
Mia suocera deve firmare una procura per vendere l’ immobile in parte suo
e dei due figli. puo essere chiamato come testimone dell’atto mio cognato marito di mia sorella?
Grazie di sua
Non sono testimoni ammessi i parenti/affini in linea retta in qualunque grado e i parenti/affini collaterali sino al terzo grado inclusivamente
Testamento Pubblico
Testimoni: un avvocato amico del Notaio e un’amica della legataria.
Sono compatibili?
La compatibilità dei testimoni dipende dal rapporto di coniugio, parentela e affinità e non da rapporti amicali.
Cordialità
Buonasera,mia madre vuole fare l’atto di donazione della casa a me,x me e prima casa.
Vorrei sapere:i testimoni possono essere anche gli impiegati del notaio? Mi date un vostro giudizio? Grazie infinite
Certo Antonella. I testimoni possono essere anche gli impiegati del notaio, purché ricorrano altri presupposti di legge (Es. non essere interessati all’atto, non esser parenti del notaio o di una o di entrambe le parti, ecc.)
Buongiorno, avrei una domanda in merito ad una donazione fatta da mia sorella a mia nipote ( figlia di mio fratello ). Uno dei testimoni è il genero della parte donataria, un affine di primo grado ( lui è anche un avvocato). L’atto è valido?
Distinti saluti
Buongiorno
i testimoni non possono essere il coniuge, i parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado
inclusivamente.
Ricostruisca bene la parentela prima di trarre le conclusioni
Cordiali saluti
Guido Brotto notaio in Lecco
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buongiorno,
commento all’art. 50 molto chiaro.
Un quesito per l’affinità:
siamo in procinto di far rilasciare a mia madre procura generale ai figli per la gestione delle cose familiari. Come testimone può comparire mia cugina di primo grado, cioè la figlia del fratello di mio padre, coniugato appunto con la dante procura ? sia mio padre che mio zio sono defunti.
grazie
p.s.
Buongiorno,
la cugina dal lato del papà (tecnicamente sua parente collaterale di 4° grado), è affine di sua madre di 3° grado e, quindi, non può fare la testimone in un atto dove va costituita sua madre. Riferimento normativo combinato disposto degli articolo 28 e 50 della legge notarile.
Cordiali saluti
Guido Brotto notaio in Lecco
Salve ; avrei cortesemente necessità di chiarezza su un argomento di mio interesse,il quesito che vi pongo è questo: posso fare assistere e firmare come testimone mia suocera per una procura ?
Buongiorno,
assolutamente non è possibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 2, e 28 della Legge Notarile n. 89/1913.
Guido Brotto notaio in Lecco
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