Come i soci possono finanziare le loro società di capitali?

da | Ott 6, 2018

Le società di capitali hanno una continua necessità di flussi di cassa per esercitare le loro attività, un modo per farlo, al di fuori dell’ordinario canale bancario, è quello di prevedere il finanziamento dei soci che possono essere di diversi tipi. Versamenti a capitale (conferimenti) Una società di capitali, al fine di reperire risorse dai […]

Le società di capitali hanno una continua necessità di flussi di cassa per esercitare le loro attività, un modo per farlo, al di fuori dell’ordinario canale bancario, è quello di prevedere il finanziamento dei soci che possono essere di diversi tipi.

Versamenti a capitale (conferimenti)

Una società di capitali, al fine di reperire risorse dai propri soci, ha la possibilità di proporre all’assemblea dei soci un aumento di capitale. Qualora l’aumento venisse deliberato, i soci sottoscrittori conferirebbero del denaro in società, aumentando il valore nominale della propria partecipazione. I soci conferenti potranno avere la restituzione della somma solo in sede di liquidazione della società o, in alternativa, a mezzo di una riduzione volontaria del capitale, salva l’eventuale opposizione dei creditori.

finanziamento

Versamenti a capitale con sovrapprezzo

Una variante dei versamenti a capitale sono quelli previsti con il c.d. sovrapprezzo. Tali versamenti vengono imputati in parte a capitale e in parte a patrimonio.

Proviamo a fare un esempio: la società “Alfa s.p.a.” aumenta il capitale di euro 100.000 e prevede un sovrapprezzo di euro 200.000. In particolare, per ogni azione da 1 euro emessa sono necessari tre euro per acquistarla.

I soci potranno avere la restituzione della somma imputata a capitale solo in sede di liquidazione della società o, in alternativa, a mezzo di una riduzione volontaria del capitale. Per quanto riguarda il sovrapprezzo, esso andrà a costituire una posta del patrimonio netto, della società denominata “riserva da sovrapprezzo” (art. 2431 c.c.), che potrà essere distribuita ai soci, previa delibera assembleare, qualora la riserva legale abbia raggiunto il limite previsto dalla legge. La distribuzione di tale riserva, qualora deliberata, non è soggetta all’opposizione dei creditori.

Il finanziamento soci a mezzo di prestiti

I soci possono finanziare la società anche a mezzo di prestiti ove il socio funge da soggetto mutuante e la società da soggetto mutuatario. Solitamente i finanziamenti soci sono infruttiferi ma nulla impedisce di prevedere nel contratto di finanziamento una remunerazione del capitale corrisposto, prevedendo un tasso di interesse legale o maggiore. Contabilmente, la somma ottenuta a titolo di finanziamento dalla società va postata nei debiti sociali e non nel patrimonio netto. Il socio potrà ottenere la restituzione del capitale prestato alla società alla data pattuita nel contratto di mutuo. Dal punto di vista formale il contratto di finanziamento viene concluso per corrispondenza, da registrare solo in caso d’uso. Tale modalità operativa consente di evitare la registrazione in termine fisso che prevede un’imposta di registro pari al 3% del capitale mutuato.

Remissione di un debito da parte di un socio finanziatore

Al fine di dare ossigeno ai conti sociali, il socio potrebbe decidere di attuare una remissione del debito, che rappresenta l’atto giuridico con il quale il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito. La remissione comporta l’estinzione dell’obbligazione a carico della società di restituire la somma ottenuta dal socio a titolo di mutuo. Dal punto di vista contabile, la posta in bilancio del debito verso socio viene cancellata e il corrispondente importo viene iscritto nel patrimonio netto come riserva disponibile a vantaggio di tutti i soci. È evidente che il socio non potrà ottenere la restituzione della somma prestata alla società.

Versamenti in conto capitale o versamenti a fondo perduto

Un socio può decidere di versare del denaro in società senza imputarlo a capitale. Tale versamento non può mai essere obbligatorio, in ossequio al principio che il socio è obbligato a corrispondere alla società solo il capitale sottoscritto in sede di costituzione ovvero di un successivo aumento di capitale. Il versamento in conto capitale rappresenta un versamento a favore del patrimonio della società, che viene contabilmente descritto come una riserva disponibile del patrimonio netto. Una volta versato, questo denaro viene irrevocabilmente acquisito nel patrimonio della società, beneficiando, quindi, tutti i soci. In conseguenza di tale assunto, il socio non potrà mai ottenere la restituzione di quanto dato alla società.

I versamenti a fondo perduto hanno la stessa identica disciplina dei versamenti in conto capitale, salvo precisare che essi vengono effettuati, facoltativamente, dai soci quando vengono destinati a coprire delle perdite sociali.

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono versamenti dei soci destinati a coprire un aumento di capitale sociale non ancora deliberato. Si tratta, più precisamente, di apporti effettuati dai soci prima che l’aumento del capitale sia deliberato in vista di tale evento. In sede di delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento di capitale programmato, il socio che ha effettuato tale tipologia di versamento può decidere di sottoscrivere l’aumento oppure non sottoscrivere. Qualora il socio decida di non sottoscrivere l’aumento di capitale, può pretendere dalla società la restituzione di quanto ad essa versato a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

La dottrina discute molto su come contabilizzare tale tipologia di versamento. Una tesi ritiene che sia un debito della società e che come tale vada rappresentato a bilancio; altra tesi, invece, ritiene di postare questi versamenti nel patrimonio netto come una riserva c.d. targata (ossia a favore del solo socio che ha effettuato il versamento).

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1 commento

  1. Anonimo

    Interessante!! Grazie ☺️

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