La successione legittima

da | Giu 14, 2020

La successione legittima, disciplinata nel Titolo II del Libro II del Codice Civile (articoli da 565 a 586), opera quando alla morte di una determinata persona non vi sia un testamento e così l’eredità si devolve per legge in favore del coniuge, dei figli e dei parenti fino al sesto grado e, in mancanza di […]

La successione legittima, disciplinata nel Titolo II del Libro II del Codice Civile (articoli da 565 a 586), opera quando alla morte di una determinata persona non vi sia un testamento e così l’eredità si devolve per legge in favore del coniuge, dei figli e dei parenti fino al sesto grado e, in mancanza di questi, in favore dello Stato.

La successione legittima opera anche quando sussista un testamento, ma questo viene dichiarato nullo o è stato annullato, oppure ancora quando il testamento non contiene disposizioni patrimoniali o ha a oggetto solo una parte del patrimonio ereditario; in quest’ultima ipotesi la successione legittima viene anche detta residuale, perché concorre con la successione testamentaria.

successione legittima

Quali sono i presupposti?

Secondo la dottrina, in senso lato la successione legittima è quella successione che trova il suo fondamento nella legge e in senso stretto è quella successione che trova attuazione tutte le volte in cui manca in tutto o in parte un testamento. Indi, i presupposti per l’operare della successione legittima sono fondamentalmente due:

  • la mancanza in tutto o in parte di un testamento (oppure il suo annullamento o la dichiarazione di sua nullità);
  • la presenza di un valido titolo per succedere.

Chi sono i soggetti successibili?

Ai sensi dell’art. 565 Codice Civile, nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi (figli), agli ascendenti legittimi (genitori), ai collaterali (fratelli e sorelle), agli altri parenti fino al sesto grado e allo Stato. L’eredità si devolve in favore di tali soggetti nell’ordine e secondo le regole stabilite nel Titolo II del Libro II del Codice Civile e principio cardine su cui si basa la devoluzione ereditaria è quello secondo cui il grado di parentela più prossimo al defunto esclude i gradi successivi.

Il coniuge

Il nostro legislatore suddivide la figura del successibile coniuge in quattro categorie: quello legato da valido vincolo matrimoniale; quello putativo; quello separato, con o senza addebito; e quello divorziato.

Il coniuge legato da valido vincolo matrimoniale al momento della morte dell’altro coniuge, ha diritto a una quota ereditaria piena: in suo favore si devolve l’intero patrimonio ereditario se non esistono figli, ascendenti o collaterali, 1/2 del patrimonio se concorre con un figlio, 1/3 del patrimonio se concorre con più figli e 2/3 del patrimonio se concorre con altri parenti; in ogni caso, gli spettano sempre anche i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell’art. 540, comma 2, Codice Civile. Per putativo, invece, si intende il coniuge che in buona fede ha creduto che il matrimonio col defunto fosse valido, ma che, dopo la morte dell’altro coniuge, scopre che il vincolo matrimoniale invece non era valido; in tale ipotesi e sempre che provi la sua buona fede, il coniuge putativo ha gli stessi diritti ereditari del coniuge legato da valido vincolo matrimoniale.

Per quanto riguarda il coniuge separato, bisogna fare una distinzione. Se il coniuge è separato senza addebito, viene equiparato al coniuge legato da valido vincolo matrimoniale. Se, invece, è separato con addebito, ha diritto unicamente a un assegno periodico e solo se, al momento della morte dell’altro coniuge, godeva degli alimenti in base all’art. 548 Codice Civile. Tale assegno ha una doppia natura: successoria, cioè è posto a carico del defunto ed è commisurato al valore delle sostanze ereditarie; alimentare, perché può essere attribuito solo se si godeva degli alimenti al momento dell’apertura della successione.

Infine, in merito al coniuge divorziato, una volta che interviene la sentenza di divorzio, il vincolo matrimoniale viene meno (scioglimento o cessazione degli effetti civili) e non si è più coniugi. Tuttavia, se il coniuge divorziato superstite, al momento della morte dell’altro coniuge divorziato, godeva degli alimenti, gli spetta la corresponsione di un assegno di mantenimento: anche questo assegno ha natura sia successoria, sia alimentare; viene posto dal Tribunale a carico dell’eredità se il coniuge superstite prova di trovarsi in stato di bisogno al momento di apertura della successione.

I figli

Come per il coniuge, anche la figura del successibile figlio deve essere distinta in più categorie. Anzitutto, sottolineiamo che, per effetto della Riforma della Filiazione ex Legge n. 219/2012, non vi è più differenza fra figli naturali e figli legittimi, con equiparazione dei primi ai secondi.

Al figlio legittimo spetta: l’intero patrimonio se non vi sono altri soggetti successibili; 1/2 del patrimonio se concorre con il coniuge; 1/3 del patrimonio se concorre con il coniuge e un altro figlio; se vi sono più di due figli che concorrono con il coniuge, a loro spetta 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali.

Vi è poi da analizzare la categoria del figlio adottivo, facendo ulteriori distinzioni: l’adottato minorenne acquista a tutti gli effetti lo status di figlio legittimo dell’adottante con tutti i relativi diritti successori di cui sopra e perde tutti i diritti successori nei confronti della sua famiglia di origine; l’adottato maggiorenne succede unicamente all’adottante e non anche ai parenti di questo e continua a succedere anche ai componenti della sua famiglia di origine (l’adottante, invece, non può succedere all’adottato maggiore di età); e l’adottato in casi particolari (artt. 44 e segg. Legge su Adozione e Affidamento n. 184/1983) che è equiparato all’adottato di maggiore di età.

Infine, vi è la figura del figlio incestuoso, cioè colui che non è stato riconosciuto, ma che, potenzialmente, è un erede legittimo (e legittimario). Infatti, è possibile procedere con il suo riconoscimento giudiziale: il figlio riconosciuto giudizialmente è equiparato al figlio legittimo; al figlio non riconosciuto giudizialmente spettano solo i diritti di cui all’art. 580 Codice Civile.

Gli altri parenti

Se una persona muore senza lasciare coniuge, figli o loro discendenti, gli succedono il padre e la madre in quote uguali fra loro o l’unico genitore superstite. Se non vi sono nemmeno i genitori al momento di apertura della successione, succedono per una metà dell’asse ereditario gli ascendenti paterni e per l’altra metà gli ascendenti materni. A colui che, invece, muore senza lasciare nessuno dei su indicati soggetti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Per quanto concerne fratelli e sorelle è necessario fare un distinguo: i fratelli o sorelle unilaterali, cioè che hanno in comune con il defunto uno dei genitori, possono conseguire solo la metà della quota ereditaria spettante a fratelli o sorelle germani, cioè che hanno in comune col defunto entrambi i genitori.

Se, infine, una persona muore senza lasciare coniuge, né prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità viene devoluta in favore del parente o dei parenti più prossimi sino, massimo, al sesto grado.

Lo Stato

Il nostro legislatore si è anche occupato dell’ipotesi in cui una persona muore senza lasciare alcun erede, cioè nessuno dei suddetti soggetti sino al sesto grado di parentela. In mancanza di successibili, pertanto, l’eredità viene devoluta in favore dello Stato e tale successione presenta tre peculiarità:

  • l’acquisto da parte dello Stato opera di diritto, cioè senza bisogno di alcuna forma di accettazione dell’eredità;
  • non è ammissibile la rinuncia all’eredità;
  • lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni in cui è succeduto.

L’unito civilmente

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto. A livello successorio, il comma 21 dell’art. 1 della suddetta legge estende agli uniti civilmente parte della disciplina sulle successioni nella famiglia, di cui al libro II del Codice Civile. L’unito civilmente, pertanto, è erede a cui spettano i medesimi diritti successori previsti per il coniuge, nel caso di morte del partner dell’unione civile.

Il convivente di fatto

A differenza dell’unito civilmente, al convivente di fatto (in coppie sia eterosessuali, che omosessuali) non spetta alcun diritto successorio e quindi non è erede; in caso di morte del partner, pertanto, il convivente potrà concorrere alla successione solo se vi sia un testamento e questo disponga anche in suo favore.

Anche se il convivente di fatto non è erede per la legge, gli vengono accordati alcuni specifici diritti, quali in particolare:

  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; ove in tale casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (comma 42, art. 1);
  • in caso di morte del conduttore di un contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44, art. 1).

Va precisato che alla situazione di debolezza del convivente di fatto superstite, le parti possono porre rimedio con l’attribuzione di ulteriori diritti (ad esempio di comproprietà della casa di comune residenza o di godimento della stessa), all’interno di un contratto di convivenza.

Cos’é la successione necessaria e chi sono gli eredi legittimari?

Oltre alla successione testamentaria e a quella legittima in esame, il Codice Civile prevede la c.d. successione necessaria (articoli da 536 a 564). La successione necessaria fornisce tutela a determinati soggetti, a prescindere anche da una diversa e/o contraria volontà del defunto. Gli eredi tutelati da questa forma di devoluzione ereditaria sono definitivi legittimari, i quali, all’apertura della successione, hanno diritto per legge a una quota di eredità a prescindere da quanti e quali siano gli altri successibili e anche in deroga a quanto eventualmente e diversamente previsto dal defunto nel suo testamento.

La successione necessaria opera:

  • quando si apre la successione testamentaria e il testatore ha leso le ragioni dei legittimari attraverso disposizioni testamentarie;
  • quando si apre la successione legittima e il defunto ha leso le ragioni dei legittimari con precedenti donazioni in vita.

Categorie di legittimari sono: il coniuge (e quindi anche l’unito civilmente); i figli; e gli ascendenti unicamente quando non vi sono figli.

Al coniuge (o unito civilmente) spetta necessariamente: 1/2 del patrimonio ereditario se non concorre con altri eredi; 1/3 del patrimonio se concorre con un figlio; 1/4 del patrimonio se concorre con due o più figli; 1/2 del patrimonio se concorre con altri parenti.

Il figlio deve necessariamente ereditare: 1/2 del patrimonio se non concorre con altri; 2/3 del patrimonio se vi sono due o più figli, da dividersi in quote uguali fra loro e se questi non concorrono con altri; 1/3 del patrimonio se concorre con il coniuge (o l’unito civilmente); 1/3 del patrimonio se due o più figli concorrono con il coniuge (o l’unito civilmente), da dividersi in quote uguali fra loro.

Agli ascendenti, che acquistano la qualifica di legittimari solo in caso di assenza di figli, invece spetta necessariamente: 1/3 del patrimonio se non concorrono con altri; 1/4 del patrimonio se concorrono con il coniuge (o l’unito civilmente).

Cosa comporta la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità (articoli da 519 a 527 Codice Civile) da parte di un chiamato all’eredità comporta che questo soggetto, dopo aver effettuato la dichiarazione di rinunzia, viene considerato come se non fosse mai stato chiamato a succedere. Per quando riguarda il rapporto con la successione legittima, la parte di eredità di colui che vi rinunzia va ad accrescere le quote ereditarie degli altri chiamati all’eredità che concorrono con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (art. 467 Codice Civile) e quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 571 Codice Civile.

Schema riepilogativo

Schema quote di successione legittima

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6 Commenti

  1. TIZIANA B.

    Buongiorno , avrei un quesito,
    circa 10 giorni fa mia madre è venuta a mancare; lei era vedova e io sono figlia unica e legittima.
    I lasciti di mia madre consistono in un conto corrente cointestato con me (firme disgiunte) e una prima casa di proprietà ma ancora soggetta a mutuo bancario per altri 10 anni circa.
    Oggi mi sono recata in Comune per richiedere il documento sostitutivo di atto di notorietà. Con mio stupore l’addetto mi comunicava che oltre a me andava inserito come erede anche il figlio del fratello defunto di mia madre.
    La cosa mi sembrava strana, mi risultava che essendo unica figlia con successione legittima tutti gli altri parenti venivano esclusi dall’asse ereditario. Non essendo convinta di quanto sopra ho sospeso la richiesta del documento riservandomi di capire meglio se quanto riferitomi era veritiero .
    Grazie anticipatamente.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Lei è unica erede legittima essendo la figlia

  2. Nedda Riccardi

    Buongiorno.
    Avrei un quesito da sottoporre.
    Io e altre 2 sorelle abbiamo ereditato un appartamento e un locale: nel 1994 per la quota del 22,22% da mio padre, e nel 2018 l’11,11% da mia madre. Dovendo liquidare le altre due sorelle per l’acquisto di tutti e due gli immobili, ho chiesto a due notai il preventivo:
    Un Notaio ha calcolato l’imposta di registro del 2% e 9% sui 2/3 della rendita catastale moltiplicata rispettivamente per 115,5 e 125, (senza considerare il minimale di 1000,00 euro) aggiungendo poi 50,00 +50,00 per tassa ipotecaria e catastale.
    Il secondo invece ha calcolato l’imposta di registro sui valori di acquisto, considerando i minimali di 1000,00 euro, aggiungendo poi 100,00+100,00 per tassa ipotecaria e catastale, e l’importo di euro 294,00 + 294,00 per accettazione tacita dell’eredità.
    Potrebbe dirmi gentilmente quale dei due è corretto ?
    La ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      I conteggi sono entrambi corretti a seconda di come viene scritto l’atto però, in ogni caso, il minimale di euro 1.000 è dovuto.
      Senza dubbio sono dovute 2 accettazioni tacite di eredità essendo due i defunti.
      GB

  3. sabrina valeriano

    I miei genitori avevano la comunione dei beni. Alla morte improvvisa mia madre non lascia testamento, mio padre eredita oltre alla sua quota leggittima anche la disponibile di mia madre, quindi circa il 66,6% dell’intero patrimonio il restante viene ereditato in parti uguali da noi figli , ossia un docidesimo ( 33,3%).
    Le proprietà sono immobili e sono indivisibili.
    Nel frattempo mio padre si risposa , alla sua morte anche la nuova compagna erediterà ?
    Nonostante non abbia contribuito al patrimonio?
    Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Si! anche il nuovo coniuge diventa erede.
      GB

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