La clausola tag along (o piggy back) nelle società di capitali

da | Ott 4, 2017

La clausola di tag along prevede che il socio di minoranza ha il diritto di accodarsi alla cessione di quota fatta dal socio di maggioranza.

La clausola di tag along prevede che, al verificarsi di una vendita a determinate condizioni delle quote sociali da parte del socio di maggioranza a favore di un terzo, spetti ai soci di minoranza il diritto di vendere la loro quota al medesimo terzo e alle stesse condizioni. In altre parole il socio di minoranza ha il diritto di accodarsi alla cessione di quota fatta dal socio di maggioranza.

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Quali sono in concreto gli effetti della clausola di tag along?

Gli effetti della clausola in oggetto si manifestano nei confronti di tre soggetti e precisamente:

  • il socio di maggioranza, se intende vendere, deve procurare al socio di minoranza un’offerta d’acquisto a suo favore alle stesse condizioni da lui concordate con il terzo acquirente;
  • il socio di minoranza, se vuole vendere allo stesso terzo a cui vende il socio di maggioranza, avrà il diritto di farlo;
  • il terzo deve acquistare la quota del socio di maggioranza unitamente alla quota del socio di minoranza ma solo se quest’ultimo deciderà di vendere.

Quali sono gli scopi attuabili con la clausola di tag along?

Gli interessi sottostanti a una clausola di tag along sono eterogenei e possono essere potenzialmente funzionali a tutti i soggetti coinvolti. L’ipotesi win-win accade quando il terzo acquirente vuole acquistare l’intero capitale sociale per avere il controllo totale della società ed è disposto, per questo motivo, a pagare un maggior prezzo; il socio di maggioranza potendo far ottenere al socio di minoranza una condizione di massimo realizzo per il suo disinvestimento, non incontrerà una sua opposizione. Le difficoltà sorgono quando gli interessi dei tre soggetti non sono convergenti come, ad esempio, nel caso di diniego del socio di minoranza alla vendita che può comportare il rischio di far sfumare l’affare al socio di maggioranza, in quanto, il terzo non è disposto a condividere la vita sociale con una minoranza che potrebbe essergli ostile.

È necessaria l’unanimità per introdurre tale clausola nello statuto sociale?

La clausola di tag along è assimilabile a una clausola che limita la circolazione delle partecipazioni sociali e secondo la dottrina maggioritaria può essere introdotta nello statuto sociale a maggioranza, in quanto, dà un diritto (e non pone un obbligo) alla minoranza di co-vendere. In questo caso, se lo statuto di una società azionaria non ha escluso il diritto di recesso legale relativo all’introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, spetterà ai soci che non hanno concorso all’introduzione di tale clausola il diritto di recesso.

NOTE

* Norme di riferimento:
— artt. 2355-bis, 2437, comma 2, lett. b), 2469 del codice civile

* Giurisprudenza:
— Tribunale di Milano, 25 marzo 2011
— Corte di Appello di Bologna, 21 agosto 2012

* Altri provvedimenti:
– massime del triveneto: H.I.19;
– massime di Milano: 88.

Esempio redazionale di una clausola di tag along per una SRL:

Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei rispetto alla compagine sociale nell’ambito di un’operazione unitaria, una partecipazione che rappresenta complessivamente almeno il 60% per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri soci, titolari delle partecipazioni di minoranza, il diritto di vendere allo stesso cessionario alle seguenti condizioni.
I soci di maggioranza che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un’offerta di acquisto irrevocabile, per la durata di trenta giorni, a favore dei soci di minoranza, per tutte le loro partecipazioni, alle medesime condizioni previste per la vendite delle proprie e comunque ad un valore non inferiore a quello determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile.
Al fine di consentire l’esercizio del diritto di co–vendita, i soci di maggioranza devono dare comunicazione dell’offerta ai soci di minoranza a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili, entro il termine di dieci giorni.
Il socio di minoranza deve comunicare l’accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili, da inviare entro la scadenza dell’offerta stessa e deve darne comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili,  entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accettazione all’offerente.
Scaduto il termine dell’offerta del terzo estraneo, in mancanza dell’accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo”.

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