Il testamento pubblico

da | Lug 7, 2020

Cos’è il testamento pubblico? Il testamento pubblico è l’atto con cui il testatore manifesta al notaio le sue ultime volontà, le quali vengono ridotte per iscritto – con forme solenni – dall’ufficiale rogante, alla presenza dei testimoni. I vantaggi del testamento pubblico È un atto che può essere fatto anche da coloro che non sono […]

Cos’è il testamento pubblico?

Il testamento pubblico è l’atto con cui il testatore manifesta al notaio le sue ultime volontà, le quali vengono ridotte per iscritto – con forme solenni – dall’ufficiale rogante, alla presenza dei testimoni.

testamento pubblico

I vantaggi del testamento pubblico

È un atto che può essere fatto anche da coloro che non sono in grado di scrivere poiché la materiale attività di stesura è operata dal notaio. Si consideri inoltre l’indubbio vantaggio che tale sistema offre in quanto, senza – ovviamente – poter suggerire il contenuto delle disposizioni, il notaio compie un’approfondita analisi circa l’effettiva volontà del disponente e della ricevibilità delle sue volontà, fungendo quindi da guida tecnica alla parte; in tal modo l’atto finale sarà privo di vizi.

La forma del testamento pubblico: perché è un documento inattaccabile? 

Il testamento pubblico è regolato da precise norme presenti sia nel codice civile che nella legge notarile, le quali prevedono una serie di stringenti requisiti formali atti a conferire solennità e garanzia in merito alle disposizioni in esso contenute. Il fatto che tale atto sia scritto dal notaio e venga ricevuto dallo stesso alla presenza di due testimoni, è sinonimo di certezza. La figura del Pubblico Ufficiale, infatti, consente di accertare scrupolosamente la volontà del testatore e di conferire alle di lui richieste valenza di legale tramite l’atto pubblico. I testimoni, infine, hanno il compito – a mezzo della loro presenza in atto – di garantire che quanto riportato in atto sia quanto voluto dal testatore. Questa procedura consente di riportare per iscritto la volontà del testatore garantendo allo stesso la massima tranquillità e solennità.

La volontà del testatore e le disposizioni nel testamento pubblico

La volontà del testatore è sostanzialmente libera poiché può decidere di inserire sia disposizioni di carattere patrimoniale sia di carattere non patrimoniale. Le prime sono le più frequenti, poiché hanno lo scopo di attuare la ripartizione dei beni ereditari verso uno o più beneficiari (siano essi istituiti a titolo di erede o di legatario). Le seconde, invece, parzialmente disciplinate dal codice, possono constare in disposizioni prive di valore giuridico ma solo morale, che acquistano solennità in virtù della sede in cui vengono espresse e riguardano, per esempio, la designazione del tutore del minore da parte del testatore-genitore; oppure la nomina della figura dell’esecutore testamentario.
Altre ancora possono essere disposizioni morali ossia espressioni con cui il testatore lascia scritte delle raccomandazioni ai suoi eredi o con cui chiede perdono per azioni commesse in passato.

I vizi del testamento pubblico

Il testamento pubblico è nullo per vizio di forma, ossia quando mancano i requisiti fondamentali (presenza del notaio; dei testimoni; eventuale presenza dell’interprete nel caso in cui il testatore non si possa esprimere in modo comprensibile essendo privo, per esempio dell’udito; accertamento della sua idoneità e giuramento dello stesso; dichiarazioni di volontà rilasciato davanti al notaio ed alla costante presenza dei testimoni; redazione per iscritto da parte del notaio con eventuale menzione del fatto che il testatore è impossibilitato a sottoscrivere; lettura alla presenza del testatore e ai testimoni più eventualmente all’interprete da parte del notaio; menzioni delle formalità compiute, luogo, data ed orario di chiusura del testamento, sottoscrizione da parte del testatore, dei testi, dell’eventuale interprete, e del notaio) ovvero ogni qualvolta manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del testatore, dei testi e/o del notaio.

I diritti dei legittimari nel testamento pubblico

I legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti a prescindere da qualsivoglia altra disposizione del de cuius; tali soggetti sono il coniuge, i figli (a cui sono equiparati gli adotti) e gli ascendenti. La quota di questi soggetti non può essere lesa ed è ammesso quindi il rimedio dell’impugnabilità delle disposizioni testamentarie. Anche in questo caso, il ruolo di adeguamento del notaio è fondamentale poiché, grazie al suo intervento, è possibile evitare che si addivenga a tale procedura.

La giurisprudenza sul testamento pubblico

La Cassazione civile sez. II, sentenza n.1649 del 2017, ha stabilito che nel testamento pubblico, le operazioni atte al ricevimento delle disposizioni testamentarie nonché quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte ed è quindi possibile svolgere queste azioni in due momenti temporalmente distinti; è quindi ammesso che il notaio possa provvedere a redigere la scheda testamentaria prima dell’atto ma in questo caso è condizione necessaria che il rogante, ai fini della validità, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare nuovamente al testatore la sua volontà alla presenza dei testimoni.

Quanto alle azioni di annullabilità e nullità la Cassazione civile sez. sentenza n. 2489/2019 ha affermato che l’attore titolare della legittimazione e che intende esercitare tali azioni, è chiamato a dimostrare la sussistenza di un interesse concreto nonché proprio ad agire; in virtù di ciò, l’azione non è proponibile in mancanza della prova, da parte dello stesso, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e conseguente danno.

Oltre al testamento pubblico ricordiamo che esistono anche il testamento olografo e il testamento segreto.

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4 Commenti

  1. Gianluca Tabarelli

    Buongiorno, Mia Zia deceduta ad agosto 2020 (marito deceduto e senza figli) ha fatto testamento pubblico (regolarmente pubblicato) nominando me suo nipote (figlio del fratello deceduto) erede unico ed universale.
    Io avevo anche la delega di firma sul c/c per la gestione finanziaria di mia zia, ora mio fratello mi chiede tramite avvocato copia degli estratti conto dal 2017 al 2020 al fine di verificarne la trasparente gestione in quanto come possibile coerede Intende dipanare qualsiasi dubbio al fine di evitare di impugnare il testamento.
    – Ma se mia zia ha nominato solo me come erede non credo di essere tenuto ad avvallare la sua richiesta in quanto credo lui non abbia nessun diritto a pretendere nulla.

    In attesa di un vs riscontro porgo distinti saluti.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      In linea teorica ha ragione lei ma se il fratello impugna il testamento (va capito a che titolo) e il testamento viene dichiarato nulla il fratello diventerebbe erede.
      Ovviamente tutto questo non può assumere natura di un parere qualificato: si affidi ad un avvocato per tutelare le sue ragioni

  2. diego

    Salve,
    mio nonno è andato da un notaio ed ha espresso le sue volontà così che il notaio verbalizzò (non ci risulta ci siano stati testimoni), si prese una bella parcella e conservò tutto fino alla morte : si può definire testamento pubblico?
    alla morte di mio nonno, uno dei figli (mio zio) ha contattato il notaio per metterlo a conoscenza del decesso di mio nonno; il notaio dopo qualche giorno ha invitato mio zio a pagare una bella somma per la pubblicazione del testamento, da fare entro 2 mesi dalla morte, con successiva lettura.
    a distanza di meno di un mese dalla morte di mio nonno il notaio ha richiamato mio zio intimando l’intervento dell’ufficiale giudiziario visto che ancora non si è fatta la pratica di pubblicazione.
    non avendo la somma a disposizione come si può procedere?
    la procedura utilizzata da questo notaio è corretta?
    grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Il chiamato all’eredità può chiedere la pubblicazione del testamento secondo le sue volontà.

      Cordiali saluti

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