Testamento: quali sono conseguenze quando lo si impugna?

da | Ott 13, 2023

Impugnare un testamento è una espressione assolutamente generica che può significare tante cose. Il testamento può essere falso In questa ipotesi esso potrebbe ben essere definito come del tutto inesistente. Per raggiungere questa conclusione, deve essere promosso apposito giudizio, il cui esito non è per nulla scontato. Una volta dichiarata la falsità, quel testamento non […]

Impugnare un testamento è una espressione assolutamente generica che può significare tante cose.

Il testamento può essere falso

In questa ipotesi esso potrebbe ben essere definito come del tutto inesistente. Per raggiungere questa conclusione, deve essere promosso apposito giudizio, il cui esito non è per nulla scontato. Una volta dichiarata la falsità, quel testamento non potrà produrre alcun effetto e di conseguenza si produrranno delle ripercussioni anche penali a carico del falsificatore, ammesso che lo si possa identificare.

Il testamento può essere nullo

La legge prevede numerosi casi di radicale invalidità. Si pensi al testamento privo di data, non scritto di pugno da parte del testatore oppure non sottoscritto da costui. Non si tratta tuttavia soltanto di vizi formali. Un esempio di questa restrizione si trova nell’art. 589 del codice civile. Esso prevede che due o più persone non possano fare testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Il testamento è un atto unipersonale. Ad esempio, quando due soggetti, come ad esempio marito e moglie che, ingenuamente, desiderano esprimere la volontà comune di beneficiare i propri figli. In questo caso dispongano contestualmente i propri ultimi voleri, questo atto viene considerato lesivo della libertà testamentaria. Di conseguenza, viene sanzionato con la nullità.

Numerosi sono gli altri esempi di cosiddetta nullità “sostanziale”: si pensi alla condizione illecita (Tizio nomina proprio erede Caio a condizione che compia un reato). Cosa implica la nullità? Essa importa che l’atto non possa produrre alcun effetto.

Il testamento può essere annullabile

Si tratta di vizi meno gravi di quelli che danno origine alla nullità di cui abbiamo appena riferito. Ogni difetto di forma del testamento diverso da quelli più radicali appena citati viene sanzionato con la semplice annullabilità, che viene ad assumere dunque carattere residuale. Ma le ipotesi più ricorrenti di annullabilità sono altre: vengono in considerazione i vizi della volontà e l’incapacità del testatore.

Essi consistono nell’errore, nella violenza e nel dolo. Quest’ultimo, in materia, viene appellato “captazione”, proprio per alludere alla subdola attività di chi trae in inganno il testatore per deviarne la volontà ai propri fini.

Ma il caso “principe” è costituito dalla richiesta di annullamento del testamento per incapacità di colui che lo ha redatto. Se il testatore fosse stato proclamato incapace di intendere e di volere e per ciò stesso interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno l’atto di ultima volontà sarebbe già di per sé invalido.

Il problema si pone quando vi sia il sospetto o la prova che il testamento sia redatto da colui che in quel momento si trovava in una condizione di incapacità. Dar conto di questa circostanza è in concreto assai difficile. Bisogna infatti non soltanto provare la situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere ma anche che tale condizione esisteva nel preciso momento in cui venne compilata la scheda testamentaria. Cosa comporta la annullabilità? L’atto è valido, nel frattempo, ma può essere eliminato retroattivamente per effetto di una sentenza che lo annulla.

Ebbene: come si vede da questa rapidissima “carrellata” di casi, le ipotesi di “impugnazione” sono molto eterogenee e producono effetti assai differenti. Nel caso del testamento inesistente, si tratta di provarne la falsità, cui segue la radicale non qualificabilità dell’atto come testamento. Nell’ipotesi di nullità invece l’accertamento della relativa causa conduce alla proclamazione della sua inefficacia originaria. Si tratta di una situazione insanabile? Assolutamente no. Va al riguardo messo a fuoco come un testamento, che viene alla ribalta nel tempo in cui il soggetto che lo ha confezionato, non è più in vita. Inoltre, a differenza di un contratto, il testamento non sarà ripetibile.

Per tale motivo la legge permette agli eredi di confermare o di dare volontaria esecuzione alle disposizioni invalide dopo la morte del testatore. Ovviamente si richiede che costoro siano a conoscenza del vizio invalidante e che, pur conoscendolo, abbiamo voluto rispettare la volontà del defunto. Il quale, ad esempio, non abbia apposto la sottoscrizione alla scheda testamentaria, pur indubbiamente da lui compilata, vizio che ne causa la nullità.

Ma non è tutto. Con la locuzione “impugnabilità” si intende anche definire la situazione, tutt’altro che rara, in cui taluno dei legittimari (principalmente i figli, il coniuge del defunto) intenda contestare il testamento. Questo avviene quando risulta lesa la propria quota di legittima, e in alcuni casi, quando ci si ritrova del tutto pretermessi.

In questo caso, è bene dirlo, il testamento è pienamente legittimo. La disposizione lesiva della porzione legittima, infatti. non causa né la nullità né l’annullabilità del testamento. Bensì la riducibilità delle disposizioni che ne hanno determinata la lesione. Come individuarle e a quali condizioni è possibile esercitare questa speciale impugnativa è materia assai complessa, sulla quale avremo modo di trattenerci in un’altra occasione.

Daniele Minussi 

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2 Commenti

  1. Marco Forte

    Buongiorno,
    Non avendo figli, con un testamento olografo posso
    lasciare tutti i miei averi a
    uno solo dei miei fratelli ?
    Nel testamento devo dichiararlo Erede universale ?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • Daniele Minussi

      Buongiorno
      certamente è possibile. Non essendovi legittimari nessuno potrà impugnarlo con l’azione di riduzione. Il fratello può essere nominato erede universale. Cordialità

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