La legge n. 76 del 2016 ha introdotto la possibilità che due persone dello stesso sesso contraggano tra loro un’unione civile. Prima di questa riforma, tali rapporti non potevano che essere qualificati nell’ambito delle coppie di fatto, che non godevano di alcun diritto. In caso di morte del convivente, l’altro non vantava diritti all’eredità, a meno che non fosse stato nominato erede o legatario nel testamento.
L’unione civile, in sintesi, costituisce un vero e proprio legame avente valenza giuridica che produce effetti analoghi a quelli del vincolo coniugale. Anche a livello patrimoniale, infatti, il comma 13 dell’art. 1 della legge prevede che “il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni”. Liberi, dunque, i contraenti di stabilire il differente regime patrimoniale della separazione dei beni, ma se tale scelta non viene effettuata nel corso dell’istituzione del vincolo, il regime “di base”, come nel caso del matrimonio, rimane quello della comunione legale dei beni.
E in caso di morte di uno dei partner dell’unione civile?
Il comma XVII dell’art.1 della legge prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile. Qui siamo ancora fuori dal campo della successione a causa di morte, dal momento che le indennità vengono attribuite jure proprio al superstite.
Ma la regola più importante è quella di cui al comma XXI dell’art. 1 della legge: “alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.”
Questo comporta una piena equiparazione, a livello successorio, all’istituto del coniugio.
In una unione civile, il partner superstite ha, pertanto, gli stessi diritti successori del coniuge in un matrimonio. Dunque, in caso di morte di uno dei due, il partner superstite ha diritto a una quota dell’eredità, sia in caso di successione legittima (cioè quella che si apre per legge, in mancanza di testamento), sia di successione testamentaria. La legge equipara così la posizione del partner dell’unione civile a quella di un marito o di una moglie, garantendogli diritti successori e patrimoniali del tutto analoghi.
Più nel dettaglio, si può dire che, nel caso in cui la successione si aprisse per legge, il partner superstite vanta il diritto ad una quota dell’eredità che cambia a seconda della presenza di altri eredi (figli, genitori, ecc.). L’ordinamento italiano adotta, infatti, il sistema della “quota mobile” che varia in base alla concorrenza di altri soggetti.
Il partner superstite può, ovviamente, essere nominato erede o legatario nel testamento, con la possibilità di disporre liberamente di una parte del patrimonio, rispettando le quote di legittima degli altri eredi. All’inverso, il partner dell’unione civile vanta un vero e proprio diritto di legittima. Questo significa che, nell’ipotesi in cui il defunto avesse disposto per testamento in maniera tale da lederne i diritti (ad esempio lasciando i propri beni ad altri soggetti), sarebbe possibile agire con l’azione di riduzione allo scopo di garantire il rispetto della porzione legittima.
Ma non basta: oltre alla porzione legittima, il partner superstite ha diritto all’abitazione nella casa familiare e all’uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai sensi dell’art. 540 cod. civ.. Si tratta di un vero e proprio prelegato ex lege che si preleva in anteparte dalla massa ereditaria e che lascia inalterato il diritto alla porzione di legittima. In sintesi, le unioni civili offrono al partner superstite una solida tutela successoria, del tutto equiparata a quella prevista per le coppie unite in matrimonio.
Vorresti acquisire altre informazioni dettagliate su eredità e unioni civili? Ti invito di consultare il nostro sito web per accedere a dettagli esaustivi.
Daniele Minussi – contattami per una consulenza
0 commenti