Decreto sostegni bis: agevolazioni per l’acquisto della prima casa

da | Mag 26, 2021

Il Decreto Sostegni Bis – DL 25 maggio 2021, n. 73 – ha previsto all’art. 64 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di giovani a determinate condizioni. Quali sono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dal decreto? Le agevolazioni previste dal decreto sono le seguenti: La prima prevede l’esenzione dall’imposta […]

Il Decreto Sostegni Bis – DL 25 maggio 2021, n. 73 – ha previsto all’art. 64 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di giovani a determinate condizioni.

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Quali sono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dal decreto?

Le agevolazioni previste dal decreto sono le seguenti:

  • La prima prevede l’esenzione dall’imposta di registro nonché dalle imposte ipotecaria e catastale, in riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ivi compresi gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi sempre a prime case di abitazione;
  • Per gli atti di cui sopra soggetti a imposta sul valore aggiunto è, invece, attribuito agli acquirenti un credito di imposta di ammontare pari all’IVA versata al costruttore. Detto credo è possibile portarlo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo l’acquisto dell’abitazione ovvero può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto o, ancora, può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997. Il credito, in ogni caso, non dà diritto ad alcun rimborso;
  • Infine, i mutui bancari sono esenti dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato prevista dall’art. 18 D.P.R. 601/1973

Quali sono le condizioni per ottenere le agevolazioni?

Al fine di ottenere dette agevolazioni il legislatore richiede:

  • L’acquisto e/o il mutuo devono essere stipulati da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • L’avente diritto deve avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a euro 40.000,00 annui (si precisa che il requisito reddituale non è previsto per il caso degli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto);
  • L’acquisto e/o il mutuo devono essere stipulati dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023 (come prorogato dalla Legge Finanziaria 2023 – L. 197/2022 art. 1, comma 74);
  • L’acquisto deve aver a oggetto abitazioni non di lusso e, quindi, in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e la parte acquirente deve avere i requisiti per beneficiare della c.d. agevolazione prima casa.

Cosa accade in caso d’insussistenza dei requisiti?

In caso d’insussistenza dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle imposte ordinarie, con gli interessi legali e una sanzione del 30%.

Sussiste l’ipotesi di decadenza?

Alla pari della decadenza dall’agevolazione prima casa, anche in questa ipotesi il trasferimento dell’immobile, a titolo oneroso o gratuito, prima del quinquennio dalla registrazione dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dall’esenzione e, anche in tal caso, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle imposte ordinarie, con gli interessi legali e una sanzione del 30%.

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