Allontanamento dei fidefacienti

da | Nov 2, 2017

La funzione dei fidefacienti si esaurisce nell’attestazione dell’identità personale delle parti.

Possono allontanarsi i fidefacienti durante la stipula dell’atto notarile?

La funzione dei fidefacienti si esaurisce nell’attestazione dell’identità personale delle parti, conseguentemente, svolto il loro ufficio possono allontanarsi dopo aver rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 51, comma 2, n. 4, LN. La lettera della norma non è chiara in ordine al luogo in cui questa dichiarazione deve essere collocata e circa il suo contenuto.

diritto giustizia

La tesi prevalente ritiene che la procedura formale corretta sia la seguente:

  • attestazione verbale dell’identità da parte dei fidefacienti e conseguente menzione del notaio;
  • menzione prudenziale che i fidefacienti intendono allontanarsi;
  • firma seguente dei fidefacienti;
  • allontanamento dei fidefacienti e conseguente menzione del notaio.

Esempio redazionale:

io notaio mi sono accertato dell’identità personale dei comparenti a mezzo dei fidefacienti, aventi requisiti di legge, e da me personalmente conosciuti, signori:
Mevio…. (generalità)
Sempronio… (generalità)
I fidefacienti chiedono a me notaio di di allontanarsi e conseguentemente qui si sottoscrivono:
…. sottoscrizione Mevio
…. sottoscrizione Sempronio
A questo punto i fidefacienti, dopo aver reso la suddetta dichiarazione e sottoscritto l’atto, si allontanano”.

Si ritiene che anche i fidefacienti che non sanno, o possono, sottoscrivere possano allontanarsi; in questo caso l’iter è il seguente:

  • attestazione verbale dell’identità da parte dei fidefacienti e conseguente menzione del notaio;
  • menzione prudenziale che i fidefacienti intendono allontanarsi;
  • dichiarazione verbale dei fidefacienti impossibilitati a sottoscrivere;
  • menzione del notaio circa l’impossibilità ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 10 L.N.;
  • allontanamento dei fidefacienti e conseguente menzione del notaio.

Si ritiene, altresì, che anche solo uno dei fidefacienti si possa allontanare, ferma la presenza dell’altro/altri. Una volta che i fidefacienti si sono allontanati la legge vieta di modificare o integrare con postilla le indicazioni circa l’identità dei comparenti identificati dai fidefacienti.

Le norme di riferimento
Art. 51, comma 2, n. 10, secondo capoverso, L.N.:
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione”.

Art. 53, comma 3, LN.:
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell’atto a norma dell’art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata”.

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