L’atto notarile in italiano tradotto in lingua straniera

da | Dic 12, 2017

Quando occorre tradurre l’atto notarile in italiano in lingua straniera?

Quando è necessario tradurre l’atto notarile in lingua straniera?

L’atto in italiano va tradotto in lingua straniera quando:
– il notaio non conosce la lingua straniera;
– una o più parti dichiarano di non conoscere la lingua italiana

traduzione

Sono necessari i testimoni?

Parte della dottrina ritiene che i testimoni siano sempre necessari, in quanto il comparente che non conosce l’italiano è assimilabile alla posizione dell’analfabeta rispetto all’originale scritto in italiano. Altra parte dottrina, invece, ritiene che i testimoni siano necessari solo nei casi obbligatori previsti dalla legge all’art 48 L.N. Il Consiglio Nazionale del Notariato con i quesiti CNN n. 927-1993 e n. 500-2006/C ritiene che non è necessaria la presenza dei testimoni quando la parte non conosca la lingua italiana e sappia leggere e scrivere. La presenza dell’interprete dà, infatti, sufficiente garanzia della esatta comprensione della volontà della parti.

I testimoni devono conoscere la lingua straniera?

Se le parti sanno sottoscrivere è sufficiente che uno solo dei testimoni conosca la lingua straniera. Se, invece, le parti non sanno sottoscrivere entrambi i testimoni devono conoscere la lingua straniera. Il testimone, in tutti i casi, deve sempre conoscere anche la lingua italiana. Qualora vi siano più parti che conoscano lingue diverse tra loro, sono ammissibili più coppie di testimoni riferite alla lingua di ciascuna comparente.

Qual è la funzione dell’interprete?

L’interprete deve essere presente quando l’atto viene ricevuto e ha il compito di consentire una comunicazione tra le parti e il notaio che parlano in lingua diversa.

A chi compete la scelta dell’interprete?

La scelta spetta ai comparenti. È ammessa la presenza di più interpreti qualora non si trovi un interprete che conosca tutte le lingue dei comparenti.

Quali sono i requisiti dell’interprete?

L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, ma non può essere scelto fra i testimoni e i fidefacienti; pertanto:
– deve essere maggiorenne;
– deve essere cittadino italiano o straniero residente in Italia ed aver compiuto 18 anni;
– deve avere la capacità d’agire;
– deve sapere sottoscrivere ma, a differenza dei testimoni, deve sapere necessariamente anche scrivere e leggere;
– non deve essere interessato all’atto (l’interesse deve essere giuridico, attuale e diretto);
– non deve essere cieco, sordo, muto e non deve essere parente o affine del notaio e delle altre parti nei gradi indicati dall’art. 28 L.N., né coniuge dell’uno o delle altre.

L’interprete deve fare un giuramento?

L’interprete deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio e di ciò deve essere fatta menzione in atto.

L’interprete va costituito in atto?

La norma non dispone che l’interprete debba essere costituito con le generalità complete, tuttavia, è prassi costituirlo con tutte le generalità. Redazionalmente va costituito dopo le parti.

Quali sono le particolarità della traduzione in lingua straniera?

Diversamente dall’ipotesi dell’art. 54, comma 2, L.N., la traduzione in lingua straniera non fa parte dell’originale, ma non rappresenta nemmeno un suo allegato. La dottrina prevalente, infatti, ritiene che la traduzione costituisca uno scritto secondario in quanto ricavato dall’interprete. Essa va apposta di fianco all’originale ovvero in calce. In caso di non vi sia una piena coincidenza tra la traduzione e l’originale in italiano, prevale sempre quest’ultimo.

Va letta la traduzione in lingua straniera?

È evidente che sia l’originale in italiano che la sua traduzione debbano essere letti alle parti. L’originale in italiano viene letto dal notaio, mentre la traduzione dall’interprete (tale circostanza può essere fatta emergere nella chiusa dell’atto).

Come vanno conteggiate le pagine dell’atto tradotto in lingua straniera?

Considerato che, come si è visto, la traduzione non fa parte dell’originale, la problematica dovrebbe potersi risolvere in modo diverso rispetto all’ipotesi dell’atto rogato dal notaio in lingua straniere ai sensi dell’art. 54 comma 2 LN. Conseguentemente, nella chiusa dell’originale scritto in italiano, potrebbe correttamente non farsi cenno al numero di pagine e foglio della traduzione (non è vietata, però, la chiusa analitica che indica il numero delle pagine e dei fogli sia dell’originale in italiano sia della traduzione in lingua straniera).

Ci sono particolarità nella sottoscrizione dell’atto tradotto in lingua straniera?

L’art. 55 L.N. dispone che l’interprete deve sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione. In relazione alle firme marginali si sono sviluppate due tesi:
– una prima tesi ritiene che l’interprete deve sottoscrivere due volte l’originale e la traduzione, la prima ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 10 LN e l’altra ai sensi dell’art. 55 LN;
– secondo un’altra tesi l’interprete deve sottoscrivere una volta sola.

In relazione alle firme in calce sia l’originale in italiano che la traduzione in lingua straniera devono essere sottoscritti in calce.

Devono essere tradotti gli allegati?

In via prudenziale si ritiene che anche gli allegati debbano essere tradotti salvo che non si tratti di documenti di natura tecnica (esempio planimetrie, elaborati planimetrici ovvero attestati di prestazione energetica).

La norma di riferimento:

Art. 55. L.N.
[1] Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, che sarà scelto dalle parti.
[2] L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto.
[3] Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera.
[4] L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto nell’art. 51. L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.

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13 Commenti

  1. Antonio

    Buona sera,
    mi viene commissionata traduzione di atto di compravendita con procura dall’italiano all’inglese.
    Il notaio eletto mi ha inoltrato anche l’ APE da tradurre. Ma è la prima volta che mi capita in quanto presso altri notai i vari documenti tecnici sono sempre stati allegati all’atto in originale. Data la particolare struttura anche grafica del documento alla parte questo ultimo documento costerà un bel po’ nella traduzione.
    È obbligatorio tradurre l’APE?
    Grazie

    Rispondi
  2. Oli

    Buongiorno, ho venduto casa in Francia e l agente immobiliare mi ha fatto firmare il compromesso senza volerlo tradurre dal francese all italiano.
    È stato corretto?è legale?
    Grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Avrei preteso la traduzione: in questo modo di fatto ha firmato un documento senza aver contezza del suo contenuto.

      GB

  3. elisabetta

    Buongiorno,
    Ho effettuato una traduzione di un compromesso di vendita dal francese all’italiano. La traduzione mi è stata richiesta senza alcun tipo di giuramento, ed è stata consegnata a mano al cliente per sua richiesta.

    Ora questo cliente mi chiede di fornirgli il Word della traduzione dicendo che deve firmare tutte le pagine della traduzione.

    Dal momento che la traduzione è stata effettuata come una semplice traduzione (non è stata apposta la mia firma né vengo nominata nel compromesso), mi chiedevo se effettivamente ci siano problemi per me, o comunque responsabilità, se il cliente firma una mia traduzione e, in base alla vostra esperienza, capire il motivo per il quale debba farlo.

    Grazie mille.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      se sta firmando un compromesso senza ausilio di un notaio si accerti sulla conformità della traduzione

  4. gaetano

    buonasera.
    una mia conoscente , di nazionalita’ non italiana(MA EUROPEA) vorrebbe acquistare un immobile in italia, conoscendo poco la lingua…. come si fa a stipulare un atto di compravendita presso il notaio? serve una traduzione giurata . o basta solo un conoscente che conosca bene la lingua? grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      L’atto generalmente viene stipulato in italiano alla presenza di due testimoni ed un interprete. L’interprete traduce e legge l’atto in lingua straniera alla presenza del notaio
      GB

  5. gaetano montalto

    buonasera.
    una mia conoscente , di nazionalita’ non italiana(MA EUROPEA) vorrebbe acquistare un immobile in italia, conoscendo poco la lingua…. come si fa a stipulare un atto di compravendita presso il notaio? grazie

    Rispondi
  6. Anita

    Salve
    Nel caso di un cittadino europeo che non abbia padronanza della lingua italiana, l’interprete deve necessariamente tradurre dall’italiano alla lingua originale del paese di provenienza del soggetto, o può tradurre nella lingua di cui il soggetto dichiara di avere padronanza (per esempio, inglese)?

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  7. Francesca

    Gentilmente, se il venditore è straniero e l’acquirente italiano, e l’immobile è sito sul territorio italiano, a chi vengono imputati i costi di traduzione dell’atto? grazie

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Salvo diverso accordo, l’acquirente.
      Cordiali saluti

    • Susanna Lett

      Salve
      Posso fare da traduttore a mio nipote e tradurre l’atto in inglese per l’acquisto di un immobile ?
      Grazie

    • Guido Brotto

      Dipende dal grado di parentela. Suo nipote in linea retta ovvero nipote in linea collaterale?

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