L’acquisto di un immobile pignorato è possibile?

da | Nov 4, 2017

L’acquisto di un bene pignorato può avvenire con la rinuncia agli atti della procedura esecutiva da parte di tutti i creditori interessati.

L’acquisto di un immobile pignorato può avvenire con la rinuncia agli atti della procedura esecutiva da parte di tutti i creditori interessati.

Come si ottiene la rinuncia da parte dei creditori di un immobile pignorato?

Per ottenere la rinuncia dai creditori è necessario siglare un accordo tra gli stessi e il debitore, in modo che il prezzo della vendita soddisfi le loro ragioni creditorie.

acquisto immobile pignorato

Che fare nel caso il debito sia superiore al prezzo di vendita del bene pignorato?

Si verifica un impedimento all’operazione quando il debito è superiore al prezzo di vendita del bene pignorato. In questo caso è possibile tentare un accordo con il creditore che preveda una soddisfazione integrale delle sue ragioni nonostante il credito venga soddisfatto parzialmente (c.d. procedura di saldo e stralcio del debito).

L’acquirente di un bene pignorato

Per acquistare un bene pignorato è meglio farsi seguire da un notaio per evitare ogni possibile rischio. In base alle prassi dei vari Tribunali si deciderà di effettuare, alternativamente:

  • una compravendita immediatamente efficace davanti al Giudice dell’Esecuzione che emetterà contestualmente l’ordinanza di cancellazione del pignoramento a fronte della rinuncia agli atti da parte di tutti i creditori interessati;
  • una compravendita sospensivamente condizionata all’estinzione della procedura nel caso i creditori rinunciano alla procedura davanti al Cancelliere del Tribunale, per impossibilità di farlo in regime di contestualità all’atto davanti al Giudice dell’Esecuzione.

Quali rischi fa evitare la compravendita condizionata sospensivamente?

Nel tempo che intercorre tra la rinuncia del creditore fatta davanti al Cancelliere del Tribunale e l’emissione dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione possono, potenzialmente, intervenire altri creditori al fine di opporsi all’estinzione della procedura. Per evitare questo rischio a carico dell’acquirente è possibile sospendere gli effetti della compravendita sino all’effettiva estinzione della procedura esecutiva.

NOTE

* Norme di riferimento:

  • artt. 2913 e seguenti, Codice Civile;
  • artt. 629 e seguenti, Codice di Procedura Civile
;
  • art. 6, L. 22 gennaio 1934, n. 64
;
  • art. 40-bis, T.U.B.

Dottrina: http://www.genghinieassociati.it/wp-content/uploads/2017/02/vendita-bene-pignorato.pdf

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