Le clausole di continuazione della società con l’erede

da | Ott 13, 2017

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi.

L’art. 2284 c.c. (applicabile a tutte le società di persone) stabilisce che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano; il legislatore però ha dato la possibilità di abdicare al meccanismo legislativo, prevedendo le c.d. clausole di continuazione. Con esse i soci, dalla sottoscrizione della clausola, optano per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto e, quindi, rinunciano prima dell’evento della morte alla facoltà di sciogliere la società o di continuarla liquidando la quota del socio defunto.

contratto notaio

Ci sono più tipologie di clausole di continuazione?

Le clausole di continuazione della società con l’erede sono di tre tipi:

  1. clausole di continuazione facoltativa (diritto di continuazione): i soci superstiti sono obbligati, mentre gli eredi possono o non continuare la società secondo una loro libera scelta;
  2. clausole di continuazione obbligatoria (obbligo di continuazione): gli eredi sono obbligati a continuare la società, ma se non la continuano gli altri soci dovranno accontentarsi del risarcimento del danno;
  3. clausole di successione o di continuazione automatica: con le quali si stabilisce che l’accettazione dell’eredità comporti automaticamente l’assunzione della qualità di socio.

Sono valide le clausole di continuazione alla luce del divieto dei patti successori?

La dottrina si è posta il problema della compatibilità con il divieto di patti successori dell’inserimento nei patti sociali delle società di persone di clausole destinate a disciplinare la composizione degli assetti societari a seguito della morte di uno dei soci. Secondo buona parte della dottrina queste clausole non costituiscono patti successori perché non hanno natura di atti a causa di morte, tuttavia le clausole di continuazione automatica si devono ritenere ugualmente nulle, perché non è possibile imporre a un soggetto la qualità di socio illimitatamente responsabile.
L’opinione dominante, invece, ritiene valide i primi due tipi di clausole di continuazione (facoltative e obbligatorie) con i soci superstiti e, in questi, casi l’erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fra vivi, atto alla cui stipulazione gli eredi sono, rispettivamente, facoltizzati e obbligati (c.d. atto di subingresso di eredi in società di persone).

Si deve, tuttavia, dare rilievo ad una tesi che ritiene valida anche la clausola di continuazione automatica perché oltre a non contrastare con il divieto dei patti successori non si avrebbe neppure la violazione del principio secondo cui non si può diventare soci a responsabilità illimitata  senza il proprio consenso, perché l’erede può evitare di acquisire la qualità di socio illimitatamente responsabile rinunziando all’eredità o accettandola con beneficio di inventario (nel quale ultimo caso, la responsabilità per le obbligazioni sociali sarebbe limitata per le obbligazioni anteriori all’apertura della successione, e illimitata per le obbligazioni sorte successivamente).

È stata, infine, ritenuta valida la clausola di continuazione automatica nel caso di morte del socio accomandante[1], non invece la clausola che preveda l’automatica continuazione della società con gli eredi del socio accomandatario defunto[2].

[1] App. Milano 30-3-1993

[2] Cass. 2632/1993. Contra: Cass. 19-3-2013, n. 15395: “È valida la clausola “di continuazione”, con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 2284 cod. civ., l’automatica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il “munus” di amministratore, dal momento che tale funzione – a differenza di quanto previsto dall’art. 2455 cod. civ. per le società in accomandita per azioni – nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari”.

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