Dodicimilacinquecento, tremila, duemila, mille: quando il diritto dà i numeri

da | Nov 17, 2019

Con il decreto legge 124/2019 (meglio conosciuto come DEF 2019) tra le altre cose, è stato ancora una volta variato il tetto massimo ai pagamenti che possono essere effettuati utilizzando denaro contante. Dal prossimo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 si potranno utilizzare contanti fino all’importo di euro 1999, oltre tale data fino all’importo […]

Con il decreto legge 124/2019 (meglio conosciuto come DEF 2019) tra le altre cose, è stato ancora una volta variato il tetto massimo ai pagamenti che possono essere effettuati utilizzando denaro contante. Dal prossimo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 si potranno utilizzare contanti fino all’importo di euro 1999, oltre tale data fino all’importo di euro 999.

A noi non interessa fare alcuna considerazione di ordine politico o di opportunità, ma un discorso di carattere puramente tecnico. La prima cosa da riferire al riguardo è quella di mettere a fuoco la norma fondamentale costituita dall’art. 1277 codice civile, ai sensi del quale “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.” Che la moneta avente corso legale possa consistere nei biglietti di banca, corrisponde ad un dato d’esperienza comune.

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A questa regola sono state nel corso degli anni poste limitazioni via via sempre più stringenti fino all’ultima di poche settimane fa. Ma vediamo, sia pure in via di estrema sintesi, il minuetto delle disposizioni che si sono succedute nel tempo. Iniziamo dal 2006: a quel tempo non era indispensabile “tracciare” i pagamenti, pur vigendo già il limite per la possibilità di utilizzare i contanti, il cui importo per singolo pagamento non poteva eccedere euro 12.500. Dal 4 luglio di quell’anno venne introdotto l’obbligo negli atti notarili di vendita immobiliare di indicare anche le modalità di pagamento del prezzo.

Da quel momento in poi si può ben dire che sia seguita una sarabanda di interventi normativi, anche in contraddizione l’uno rispetto all’altro. Così, di seguito, dal 29 dicembre 2007 fa introdotta, allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro, la previsione della c.d. “adeguata verifica” che consiste nella valutazione della congruenza della situazione personale dell’acquirente rispetto alla capacità economica manifestata con l’acquisto.

Dal 30 aprile 2008 il limite della utilizzabilità del denaro contante venne drasticamente ridotto al limite di euro 5000, per di più aggiungendo il cosiddetto “cumulo”. Se Tizio avesse pagato a Caio per lo stesso affare in tempi diversi somme in contanti, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale superamento del predetto limite di euro 5000, tutti questi singoli pagamenti avrebbero dovuto essere tra loro cumulati.

Dal 25 giugno 2008 e fino al 3 novembre 2009 si ripristinò il “vecchio” limite di euro 12.500, pur permanendo le altre prescrizioni già descritte. Dal 31 maggio 2011, ancora una volta il limite venne ristretto ad euro 5000. Questo non bastava ancora: così dal 13 agosto dello stesso anno si verificò un ulteriore “giro di vite”. La nuova limitazione si pose sulla soglia di euro 2.500. Come si sa, il legislatore è instancabile: ancora nel 2011, precisamente a far tempo dal 6 dicembre, il limite venne ancora abbassato in maniera draconiana fino ad euro 1000, ove rimase per qualche anno.

Dal 1° gennaio 2016 la soglia venne, questa volta, incrementata ad euro 3000, che è l’attuale livello vigente. Come detto nelle prime righe di questo articolo, l’anno venturo però si andrà ad euro 2000 dal 1° luglio, per poi “convergere” nuovamente a 1000 euro dal 1° gennaio 2022, ovviamente semprechè qualcuno non ci ripensi, cambiando ancora le carte in tavola.

Dov’è il problema? Va chiarito al riguardo che nel sistema normativo vale, in generale, la regola secondo la quale “tempus regit actum”. Cosa significa? Che per giudicare un fatto (nel nostro caso la legittimità dell’esecuzione di un pagamento) occorre fare riferimento alla legge vigente in quel preciso momento in cui esso venne compiuto. Se Paolo ha pagato 4500 euro in contanti a Giulio nel tempo che intercorre tra il 2006 e oggi, per vedere se è sanzionabile oppure se la sua condotta è conforme a legge, occorre andare a verificare il giorno preciso in cui questo pagamento è stato eseguito. Soltanto così si può capire, in base alla legge vigente a quel tempo, se il suo comportamento può essere considerato legittimo o no. Insomma: è necessario andare in giro con la tabellina e il calendario e, come sappiamo, l’ignoranza della legge non è scusabile.

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