La clausola di drag along

da | Ott 5, 2017

La clausola di drag along prevede che il socio di maggioranza ha il diritto di trascinare nella sua cessione di quota anche i soci di minoranza.

La clausola di drag along prevede che, se il socio di maggioranza decide di vendere l’intero capitale sociale a un terzo a determinate condizioni, gravi sui soci di minoranza l’obbligo di vendere la loro quota al medesimo terzo e alle stesse condizioni. In altre parole il socio di maggioranza ha il diritto di trascinare nella sua cessione di quota anche i soci di minoranza.

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Quali sono in concreto gli effetti della clausola di drag along?

Gli effetti della clausola in oggetto si manifestano nei confronti di tre soggetti e precisamente:

  • il socio di maggioranza ottiene il diritto (non l’obbligo) di vendere non solo la sua quota sociale, ma anche quelle del socio di minoranza;
  • sul socio di minoranza grava il potenziale obbligo di vendere la sua quota sociale allo stesso terzo a cui vende il socio di maggioranza e alle stesse condizioni;
  • il terzo cessionario, solo nel caso il socio di maggioranza decida di vendere l’intero capitale sociale, ha il vantaggio di poter acquistare il controllo totale della società, in forza di un accordo semplificato perché non coinvolge il socio di minoranza.

Quali sono gli scopi attuabili con la clausola di drag along?

Gli interessi sottostanti a una clausola di drag along sono eterogenei essendo tre i soggetti coinvolti: 1) socio di maggioranza; 2) socio di minoranza; 3) terzo acquirente.
Il socio di maggioranza è sicuramente colui che beneficia al massimo della clausola in quanto assume il diritto (ma non l’obbligo) di vendere l’intero capitale sociale ad un terzo. Tale diritto dovrebbe facilitare la vendita della partecipazione di maggioranza nei confronti di soggetti terzi che non intendono acquistare una società, ad esempio, con una minoranza ostile. Nonostante il socio di minoranza sia soggetto all’obbligo di vendere sulla base di una decisione del socio di maggioranza, non è detto che tale circostanza sia per esso negativa. Il socio di minoranza, infatti, potrebbe trarre vantaggio dall’operazione speculando sul valore della sua partecipazione, che sarebbe valutata alla pari di quella del socio di maggioranza.
L’ipotesi win-win accade quando il terzo acquirente è disposto ad acquistare l’intero capitale sociale per avere il controllo totale della società ed è disposto, per questo motivo, a pagare un maggior prezzo; il socio di maggioranza potendo garantire al socio di minoranza delle migliori condizioni di disinvestimento della sua quota, potrà esercitare il suo diritto di trascinamento senza “imporlo” alla minoranza che sarà ben lieta di adempiere al suo obbligo. Le difficoltà sorgono quando c’è la volontà del socio di maggioranza di esercitare il suo diritto di trascinamento senza che vi sia un interesse da parte del terzo ad acquisire il controllo totale della società ovvero nel caso il socio di minoranza non intenda adempiere volontariamente al suo obbligo statutariamente previsto.

È necessaria l’unanimità per introdurre tale clausola nello statuto sociale?

La clausola drag along, diversamente dalla tag along, non è assimilabile a una mera clausola che limita la circolazione delle partecipazioni sociali, ma implica un meccanismo ben più gravoso che determina a carico del socio di minoranza uno stato di soggezione, senza termine alcuno, al potere della maggioranza volto alla cessione del rapporto sociale. Per questo motivo la dottrina maggioritaria e la Giurisprudenza, che si è occupata dall’argomento, ritengono che tale clausola debba essere introdotta all’unanimità e in particolare con il consenso di quei soci di minoranza che potrebbero, potenzialmente, subire gli effetti della clausola di drag along.

NOTE

* Norme di riferimento:
— artt. 2355-bis, 2437, comma 2, lett. b), 2469 del codice civile

* Giurisprudenza:
— Tribunale di Milano, 24 marzo 2011

* Altri provvedimenti:
– massime del triveneto: I.I.25;
– massime di Milano: 88.

Esempio redazionale di una clausola di drag along per una SRL:

Qualora il socio di maggioranza intenda vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 60% del capitale sociale, allo stesso socio di maggioranza spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni delle quali sono titolari i soci di minoranza. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi dell’esercizio di tale diritto di trascinamento, dovrà comunicare al socio di minoranza le modalità del trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l’acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni, a mezzo di raccomandata A/R, o con mezzi di comunicazione ad essa equiparabili. Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell’unitario atto di cessione.
Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile”.

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