Eredità digitale: la successione nei rapporti e nei file digitali

da | Giu 3, 2020

Sempre di più, nell’era digitale, a fianco dei beni fisici i soggetti formano rapporti giuridici informatici, ovvero digitali. Questi beni, nonché rapporti giuridici, acquistano sempre più rilevanza data anche la loro elevata redditualità. La dottrina ha coniato per questi beni e rapporti digitali il nome di “diritti digitali” i quali, come ogni diritto disponibile, possono […]

Sempre di più, nell’era digitale, a fianco dei beni fisici i soggetti formano rapporti giuridici informatici, ovvero digitali. Questi beni, nonché rapporti giuridici, acquistano sempre più rilevanza data anche la loro elevata redditualità. La dottrina ha coniato per questi beni e rapporti digitali il nome di “diritti digitali” i quali, come ogni diritto disponibile, possono essere oggetto di trasferimento mortis causa.

eredità digitale

Una disciplina dell’eredità digitale nazionale unitaria non esiste e, spesso, la legge applicabile è quella di uno Stato estero. Pertanto, descrivere una disciplina unitaria della trasmissione mortis causa di beni e rapporti digitale è compito arduo. Non dissimilmente dai diritti, per così dire materiali, una volta rintracciata la natura giuridica dei diritti digitali, essi possono essere trasmessi trasferendo la proprietà oppure onerando un soggetto di porre in essere un determinato comportamento, finalizzato alla successione di un determinato diritto digitale.

A che cosa ci si riferisce quando si parla di eredità digitale?

L’eredità digitale comprende beni e rapporti di natura eterogenea. All’interno di questa espressione possiamo ricomprendere tre macro-categorie di beni:

  • i beni materiali che nascono come digitali;
  • i social network e le piattaforme digitali;
  • le password o chiavi crittografiche.

Come si trasmettono i beni materiali digitali

Le opere dell’ingegno o dell’arte, quindi progetti, opere o lettere, conservate all’interno di chiavi di archiviazioni fisiche o digitali costituiscono beni materiali che nascono digitali. La trasmissione mortis causa di questa categoria di beni non differisce da qualunque altro bene materiale. Nella sostanza, differiscono dal bene materiale solo per il supporto sul quale sono conservati, che non è più la carta, ma è un foglio digitale. Il testatore ha diverse facoltà:

  • trasmettere il diritto di proprietà del supporto di archiviazione fisico all’interno del quale vengono stoccati i contenuti digitali;
  • trasmettere il diritto di proprietà del file informatico;
  • legare il diritto di sfruttare economicamente le opere dell’ingegno che si trovino scritte all’interno di uno o più file, in conformità di quanto prescritto dal Testo unico in materia di Diritto d’Autore.

È opportuno precisare che questi beni devono essere di proprietà del testatore, e non devono essere beni di cui egli aveva la disponibilità in vita, pur essendo di proprietà altrui, ad esempio del datore di lavoro.

È possibile trasmettere i profili dei propri social network o di altre piattaforme, anche di gioco online?

Giuridicamente i profili che utilizziamo su Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, LinkedIn, al pari del profilo Google o Apple ID, non sono sempre assoggettati alla legge nazionale del testatore. Molto spesso, questi social network sono assoggettati alla legge del Common Law. Inoltre, nella maggior parte nei social network, l’utilizzatore non è proprietario del proprio profilo, ma ne è un semplice gestore. Quindi, la persona fisica ha contrattualmente la possibilità di utilizzare e gestire la propria pagina, potendo creare, modificare, cancellare contenuti e perfino cancellare lo stesso profilo. Spesso, nelle policy delle piattaforme si specifica poi che, quanto immesso nel portale, volenti o nolenti, diventa di proprietà del provider. In questo caso, il testatore non può trasferire la proprietà del profilo, non essendone il proprietario bensì un semplice utilizzatore.

Tuttavia, il testatore potrebbe legare il rapporto giuridico che il medesimo ha con il provider che mette a disposizione la piattaforma. Questo accade anche per le piattaforme di gioco online. Molto in voga in questi anni sono i c.d. casinò online o simili, caratterizzati per lo scambio di denaro tra utilizzatore e provider, ma un tale scambio avviene anche su altre piattaforme, come YouTube o Twitch. In questo caso, l’addebito e accredito delle somme avviene periodicamente su conto corrente oppure su carta di credito. Quindi, la successione del denaro non dovrebbe mai essere un problema, potendo il testatore legare il diritto di proprietà di una somma di denaro. Se vorrà legare una somma di denaro guadagnata o vinta a mezzo di una piattaforma online dovrà necessariamente identificare la somma. In questo caso, il testatore mette in relazione la somma a un avvenimento, al fine di quantificare l’ammontare della somma legata. Ad esempio, il testatore potrebbe legare la somma che ha vinto in una determinata partita, senza doverla quantificare al momento, dato che essa è quantificata in base a una relatio.
Se, invece, la piattaforma utilizza il sistema del credito, il testatore potrà legare al beneficiario prescelto tutto o parte del credito vantato.

Come è possibile trasmettere le password a mezzo del testamento?

La dottrina notarile si è espressa soprattutto su questo argomento. Il regime di circolazione delle password dipende dalla tipologia di queste. Queste si possono dividere in due gruppi.

Il primo gruppo di password, che permette l’accesso a risorse online, secondo la dottrina può essere trasmesso solo qualora il testatore possa anche trasmettere il relativo rapporto contrattuale protetto. Quindi, è possibile trasmettere le password di un determinato social network o di portali online di gioco solo se è permesso dalle condizioni di utilizzo. Vi sono casi particolari però in cui le password, pur se trasmesse, nei modi di cui infra, non legittimano il successore a disporre del bene protetto. È il caso delle credenziali dell’home banking o della firma digitale del professionista.

Le password del secondo gruppo, che permettono l’accesso a risorse fisiche, sono invece normalmente trasmissibili, salvo che la trasmissione di queste non comporti un illecito. Quindi, il testatore potrà enunciare al beneficiario le credenziali di accesso a un apposito hardware solo se all’interno si trovino unicamente diritti digitali di sua proprietà.

Al fine di mantenere la segretezza e la riservatezza dei dati trasmissibili, il testatore si può avvalere di persona di sua fiducia che conservi le credenziali a lui date in deposito affinché, nel momento specificato all’interno del testamento, mediante ad esempio un mandato post mortem, abbia a consegnarle al beneficiario del diritto digitale trasmesso.

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