Differenze tra eredità e legato

da | Ott 31, 2017

Il concetto di eredità è contrapposto al concetto di legato[1]. Il legato è l’istituto giuridico con il quale il testatore lega a un soggetto un bene determinato, ed è per questo che nel linguaggio comune si definisce il legatario come successore a titolo particolare. L’erede, invece, è colui che succede universalmente su tutto il patrimonio […]

Il concetto di eredità è contrapposto al concetto di legato[1]. Il legato è l’istituto giuridico con il quale il testatore lega a un soggetto un bene determinato, ed è per questo che nel linguaggio comune si definisce il legatario come successore a titolo particolare. L’erede, invece, è colui che succede universalmente su tutto il patrimonio o su di una sua quota.

problemi legali

Quali sono le differenze strutturali tra eredità e legato?

La differenza strutturale tra eredità e legato è la seguente:

  • l’eredità è un istituto necessario perché un erede ci deve sempre essere anche in assenza di un testamento o di eredi accettanti (in ultima istanza, infatti, il patrimonio è devoluto allo Stato);
  • il legato, invece, è un istituto eventuale e deve essere previsto necessariamente in un testamento.

Cosa cambia nella disciplina dei due istituti?

I due istituti giuridici hanno profonde diversità nell’ambito della loro disciplina; vediamo i punti più significativi:

  1. acquisto dell’eredità e del legato: l’eredità si acquista a mezzo di un’accettazione (tacita o espressa); mentre il legato si acquista automaticamente con la morte fatta salva la possibilità di rinuncia del legatario (art. 649 c.c.);
  2. debiti ereditari: i debiti competono solo agli eredi in quanto il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari (art. 756 c.c.). Se sul legato sono posti degli oneri, il legatario comunque risponde non oltre quanto ricevuto (art. 671 c.c.);
  3. possesso: l’erede continua il possesso del defunto con effetto dall’apertura della successione (art. 1146, 1° comma, c.c.); il legatario, invece, comincia un nuovo possesso su quanto ricevuto a titolo di legato (art. 1146, 2° comma, c.c.).;

È possibile apporre un termine all’eredità o al legato?

Un’altra distinzione tra eredità e legato riguarda la possibilità di apporre a essi un termine. Nella successione ereditaria non può essere previsto un termine: infatti, il principio previsto dall’art. 637 c.c. è “semel heres semper heres[2]” lo impedisce. Il diritto del legatario, invece, può essere limitato nel tempo prevedendo sia un termine iniziale che finale.

[1] Il concetto di legato può essere di difficile comprensione per una persona non avvezza ai tecnicismi giuridici. Di fatto il legato rappresenta un’attribuzione a causa di morte a favore del legatario e carico dell’eredità (in parole ancora più semplici può essere paragonato ad una sorta di donazione che il defunto compie a favore del legatario)

[2] Il detto “semel heres semper heres” significa “una volta erede, erede per sempre”.

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2 Commenti

  1. Ottavia

    Una zia, parente di 3°grado in linea collaterale con 3 nipoti, è morta senza lasciare eredi legittimari. Nel testamento ha stabilito come dovevano essere ripartiti i suoi beni e per per quanto riguardava la sua abitazione ne ha disposto la vendita indicando che il ricavato doveva essere devoluto a 3 nipoti. Il nipote che ha ricevuto la somma di denaro, frutto della vendita dell’appartamento, è dunque solo un legatario?
    Posto poi che nel testamento era stato nominato un curatore testamentario e che la successione si è aperta in Gran Bretagna, poiché la zia era cittadina britannica, quali obblighi ha in Italia il legatario se il curatore testamentario ha già pagato tutte le tasse e le imposte di successione all’estero ?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Il suo quesito merita una consulenza adeguata. Con così poche informazioni e senza alcun documento (e soprattutto senza leggere il testamento) è davvero difficile poterle dare una risposta.
      Da quello che scrive il nipote appare un beneficiario di un onere posto a carico di chi ha l’obbligo di vendere l’abitazione, sulla base delle “regole” testamentarie.
      In riferimento al quesito fiscale, stando alle sue parole nulla è dovuto in Italia purché la zia britannica abbia avuto la residenza nel Regno Unito e la sua abitazione si trovi sempre nel Regno Unito. In altre parole non c’è il requisito della territorialità per applicare l’imposta di successione in Italia ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 346/1990.
      Resta inteso che la mia risposta non vuole sostituirsi in alcun modo ad un parere di un professionista che abbia avuto modo di leggere la documentazione relativa alla sua pratica.
      Guido Brotto notaio in Lecco
      http://www.officinanotarile.it/creditdisclaimer/

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