Il contratto fiduciario

da | Feb 21, 2022

Il contratto fiduciario si compone di due elementi: un classico contratto (ad esempio una compravendita) ad effetti reali e un patto esterno, collegato al primo elemento, con una mera rilevanza interna (con efficacia obbligatoria) detto pactum fiduciae.

Il contratto fiduciario si compone di due elementi: un classico contratto (ad esempio una compravendita) ad effetti reali e un patto esterno, collegato al primo elemento, con una mera rilevanza interna (con efficacia obbligatoria) detto pactum fiduciae. La combinazione di questi due elementi dà vita a un contratto con cui un soggetto, il fiduciario, assume determinati obblighi nei confronti di un altro soggetto detto fiduciante.

La natura giuridica e la causa del negozio fiduciario

Secondo prevalente teoria, il negozio fiduciario cade nell’ipotesi del collegamento negoziale: il primo negozio con effetti reali è efficace erga omnes a cui si collega un secondo negozio, collegato al primo e con effetti obbligatori interni vincolati solo tra le parti, che modifica il risultato finale del primo negozio.

contratto fiduciario

Un esempio di contratto fiduciario

L’esempio tipico è il seguente: Tizio (fiduciante) incarica Caio (fiduciario) di acquistare, con la provvista che gli fornirà Tizio, un bene immobile da Sempronio (terzo estraneo al patto), con l’impegno di conservare l’immobile e di ritrasferirlo a Tizio non appena glielo chiederà. Il primo trasferimento, da Terzo a Caio, sarà una semplice compravendita ove il corrispettivo sarà versato da Caio tramite la provvista fornitagli da Tizio.
Nei rapporti esterni, il fiduciario è pieno ed esclusivo proprietario dell’immobile acquistato da Caio in quanto non ha nessuna rilevanza esterna il loro pactum fiduciae.
Nel momento in cui il fiduciante chiederà il ritrasferimento dell’immobile dal fiduciario, Caio si recherà dal notaio con Tizio e, in esecuzione del patto fiduciario interno, ritrasferirà fiduciariamente il bene immobile a Tizio.

La forma del contratto fiduciario

Il contratto principale, a cui si collega il patto, se ha ad oggetto beni immobili – ai sensi dell’Art. 1350, comma 1, n . 1, del codice civile – deve essere redatto in forma scritta; il patto collegato, diversamente e in forza del silenzio normativo, può essere effettuato anche in forma orale. Sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 6459/2020), ha sancito la validità, appunto, del patto fiduciario concluso in forma verbale anche qualora esso riguardi beni immobili. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha ricordato che solo la promessa fiduciaria in senso stretto (ossia l’accordo con mera valenza interna tra fiduciante e fiduciario) può essere concluso in forma orale nonostante sia prodromico al successivo ritrasferimento.
È bene segnalare che, sebbene la Cassazione abbia riconosciuto piena validità al patto in forma orale, sia difficile, in sede di contenzioso, dimostrare l’esistenza di siffatto patto. È quindi sempre prudente procedere a redigere detti accordi in forma scritta in modo da facilitare la prova della loro esistenza.

Che differenza c’è tra contratto fiduciario e contratto preliminare?

Il patto collegato, nella maggior parte dei casi, ha ad oggetto un ritrasferimento immobiliare che, a una prima lettura assomiglia all’obbligo di contrarre previsto dal preliminare (Ai sensi dell’Art. 1351, cod. civ.) A differenza del preliminare che ha come conseguenza il contratto definitivo, il ritrasferimento in conseguenza della promessa fiduciaria ha la sua natura non in un adempimento traslativo, bensì nella necessità di sanare uno squilibrio patrimoniale tra la sfera economica del fiduciante e quella del fiduciario, che – se non ci fosse – darebbe luogo a un arricchimento ingiustificato da parte del del fiduciario. Si noti inoltre che il primo trasferimento è del tutto assente nella sequenza preliminare-definitivo, e ha invece notevole rilievo nell’operazione fiduciaria.

Come funziona il contratto fiduciario

La fiducia, propriamente intesa, può essere di due tipi:

  • cum amico: ammessa pacificamente, ove il patto è a favore del fiduciante il quale trasferisce o fa acquistare un bene a un fiduciario il quale lo gestisce e lo conserva e successivamente, come visto sopra, a richiesta del fiduciante glielo deve ritrasferire (o lo deve trasferire a un terzo);
  • cum creditore: non ammesso e considerato nullo da costante giurisprudenza in quanto qui si favorisce l’interesse del creditore fiduciario il quale trattiene presso di sé il bene e lo restituisce al fiduciante solo una volta che il credito sarà estinto.

Per il caso in cui il bene conservato sia di valore maggiore rispetto al credito vantato, si incorrerebbe nel divieto del patto commissorio, pacificamente vietato.

Effetti del contratto fiduciario

Gli effetti a carico del fiduciario riguardano l’onere di conservare quanto ricevuto dal fiduciante nelle modalità che gli sono comunicate dal fiduciante per soddisfare l’interesse del fiduciante stesso , nonché di restituirgli il bene (ovvero di restituirlo al terzo) al termine convenuto nel patto.

Quando il contratto fiduciario è nullo

Si ricade all’interno della nullità nell’ipotesi in cui il contratto sia stipulato in frode alla legge o nei casi, già sopra citati, di fiducia cum creditore quando il patto è volto a eludere il divieto del patto commissorio previsto dell’Art. 2744, c.c.

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