La successione transfrontaliera

da | Feb 28, 2024

Si parla di successione transfrontaliera o internazionale nel caso in cui una persona, venendo meno, determina l’apertura di una successione qualificata dalla concorrenza di elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico di più Paesi contemporaneamente. Si pensi al caso in cui la persona deceduta vivesse in uno Stato differente rispetto a quello di origine oppure all’esistenza […]

Si parla di successione transfrontaliera o internazionale nel caso in cui una persona, venendo meno, determina l’apertura di una successione qualificata dalla concorrenza di elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico di più Paesi contemporaneamente. Si pensi al caso in cui la persona deceduta vivesse in uno Stato differente rispetto a quello di origine oppure all’esistenza di beni in più Stati o ancora alla presenza di eredi residenti in più di un Paese. In tutti questi casi occorre stabilire in base a quali regole si disciplina la successione e, conseguentemente, come si devolvono i beni ereditari.

In materia è importante tenere presente che, dal 17 agosto 2015 vige il Regolamento UE 2012 n.650 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”.
Con esso si è voluto agevolare i cittadini europei in relazione alle cosiddette “successioni transfrontaliere”, anche se va chiarito come le disposizioni non valgano certo in tutto il mondo, essendo destinate a regolare le fattispecie nell’ambito europeo.

Qual è l’ambito d’applicazione del citato Regolamento? Esso si riferisce a tutti gli aspetti civilistici della successione a causa di morte, vale a dire alle modalità di trasferimento di beni mobili e immobili, diritti e obbligazioni, sia che discendano da un atto volontario per disposizione a causa di morte (cioè un testamento) ovvero da un trasferimento derivante da successione legittima. Non sono contemplati invece gli aspetti fiscali e amministrativi, di competenza di ciascuna legislazione nazionale.

Per quanto attiene all’Italia, alla disciplina di cui all’art. 46) della legge 218/1995, la quale indica, quale criterio generale di competenza, quello della cittadinanza de defunto al momento della morte, è subentrato (ovviamente soltanto per quanto attiene ai casi che si esauriscono all’interno della UE), a fare tempo dal 17 agosto 2015, il criterio generale della residenza abituale del de cuius al momento della morte semplificando e delimitando la competenza generale a decidere sull’intera successione.

Non è tutto però: gli artt. 5 e 22 del Regolamento 650/2012 prevede la facoltà di scelta per colui che intende disciplinare espressamente la propria futura successione. Si tratta della c.d. professio iuris, per l’appunto una consapevole scelta, in deroga rispetto al criterio della residenza abituale, della legge che regolerà l’intera successione. Si faccia l’esempio pratico di una persona che abbia più di una cittadinanza, la quale possa così scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui si trova ad essere cittadina. La scelta dovrà essere operata espressamente: è chiaro che questo avverrà per lo più con lo stesso testamento per il cui tramite l’ereditando avrà anche a disporre delle proprie sostanze.

Ulteriore semplificazione è quella dell’introduzione di un certificato successorio europeo. Esso permette di far valere la qualità di erede o legatario o di amministratore testamentario in tutta l’Unione Europea senza bisogno di ulteriori adempimenti. I dati contenuti nel Certificato consentono infatti di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione: tra l’altro si presume che la persona indicata nel certificato come avente la qualità di erede, di legatario, di esecutore testamentario o amministratore dell’eredità sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato.

Sono così risolti tutti i problemi? la risposta è negativa. Le successioni transfrontaliere sono connotate da elementi di notevole complessità: al di là degli aspetti tributari, come detto non contemplati dal Regolamento 650/2012 CE, basterebbe osservare che anche all’interno del continente europeo vi sono Paesi come Inghilterra, Danimarca e Irlanda al quale detta normativa non si applica. Va anche ricordato come nei Paesi dell’area di common law (tali ad esempio l’Inghilterra, gli USA, l’Australia) vige il criterio della lex rei sitae, vale a dire dell’applicazione della legge del luogo ove il bene si trova. Se ad esempio il bene di un cittadino inglese si trova in Italia, secondo quegli ordinamenti la legge da seguire sarebbe quella italiana, ma secondo la legge italiana, la legge di riferimento dovrebbe invece essere piuttosto quella inglese. In breve: una materia assai complessa, ragion per la quale, avendo problemi di successione internazionale, converrebbe avvalersi di professionisti di sicura competenza.

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Daniele Minussi – contattami per una consulenza

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