La morte di un socio: cosa dice il legislatore

da | Mag 23, 2022

La morte di un socio in una società è compiutamente disciplinato solo dall’art. 2284 del codice civile sulle società semplici, norma estensibile ed applicabile anche alle altre società di persone. Il citato art. 2284 del codice civile contempla tre diverse possibilità.

La morte di un socio in una società è un evento compiutamente disciplinato solo dall’art. 2284 del codice civile sulle società semplici, norma estensibile e applicabile anche alle altre società di persone.

Cosa succede in caso di morte del socio?

Il citato art. 2284 del codice civile contempla tre possibilità:

  • liquidare la quota di partecipazione agli eredi del socio defunto;
  • sciogliere la società;
  • continuare la società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi acconsentano.

I soci superstiti sono, quindi, obbligati a procedere con una delle suddette modalità. Mentre nei primi due casi la scelta è rimessa solo alla volontà dei soci superstiti, nella terza ipotesi la decisione finale spetta agli eredi del socio venuto a mancare.

morte di un socio

Cosa si può prevedere nei patti sociali?

Anzitutto, è possibile inserire delle clausole che mutuano il dettato normativo, prevedendo:

  • di liquidare gli eredi e, in caso di mancata liquidazione, lo scioglimento della società;
  • di continuare la società con gli eredi e, in caso di mancata accettazione da parte di questi, la loro liquidazione o lo scioglimento della società.

In particolare, prassi, giurisprudenza e dottrina hanno elaborato e analizzato le c.d. clausole di continuazione e clausole di consolidazione o accrescimento.

Le clausole di continuazione

Come abbiamo già accennato, in linea generale, perché la società continui con gli eredi del socio defunto, occorre sia il loro consenso, sia il consenso dei soci superstiti. Il consenso dei soci superstiti consiste in una modificazione del contratto sociale, che aggiunge nuovi soci a quelli preesistenti. L’unica differenza derivante dalla circostanza che i nuovi soci sono eredi di un socio defunto, è che essi non saranno tenuti a eseguire alcun nuovo conferimento in società, valendo a tal fine il conferimento fatto a suo tempo dal de cuius.
È, tuttavia, possibile prevedere delle clausole di continuazione, cioè convenzioni con effetti immediati, ma sospensivamente condizionati alla morte del socio, che puntano alla continuazione della società, appunto, con gli eredi del socio defunto. Ne sono state individuate tre diverse tipologie:

  • la clausola di continuazione facoltativa: vincola unicamente i soci superstiti, imponendogli di continuare la società con gli eredi del socio defunto, i quali conservano la facoltà di aderire o no al contratto sociale e chiedere quindi la liquidazione della quota. La clausola viene considerata valida poiché non vincola gli eredi, i quali possono liberamente scegliere di entrare in società o meno;
  • la clausola di continuazione obbligatoria: impone agli eredi, e non solo ai soci superstiti, di continuare la società;
  • la clausola di continuazione automatica: differisce da quella di continuazione obbligatoria, perché l’accettazione dell’eredità, da parte degli eredi del socio defunto, comporta l’assunzione automatica della qualità di socio, senza necessità di un’esplicita adesione al contratto sociale.

La giurisprudenza ha affermato la validità delle clausole di continuazione obbligatoria e automatica, mentre la dottrina invece è divisa (specialmente quella obbligatoria) e questo perché:

  • secondo l’opinione prevalente tali clausole possono essere considerate come promessa del fatto del terzo;
  • sono incompatibili con la necessità di un’autorizzazione nel caso di erede minore o minorato;
  • secondo alcuni, sono nulle perché violano il divieto dei patti successori.

Le clausole di consolidazione o accrescimento

È possibile prevedere anche clausole di consolidazione o accrescimento, che consistono nell’automatico consolidamento della quota del socio defunto in capo ai soci superstiti.
Ve ne sono due tipologie:

  • pure: prevedono la consolidazione senza diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto. Queste sono state ritenute invalide sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, poiché contrarie al divieto del patto leonino e al divieto dei patti successori;
  • impure: consentono l’accrescimento con diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto, liquidazione da effettuarsi al valore effettivo o nominale. Sono prevalentemente reputate valide.

E per le società di capitali?

Come abbiamo sopra anticipato, la disciplina in caso di morte del socio è espressamente prevista solo per le società di persone (art. 2284 c.c.). Tuttavia, vi sono delle particolarità anche per le società di capitali. Vediamo quali.

Nelle società a responsabilità limitata, l’art. 2469 del codice civile consente di prevedere nello statuto l’intrasmissibilità delle quote agli eredi del socio defunto; tuttavia, questa pattuizione deve essere corredata dalla liquidazione del valore della partecipazione spettante agli eredi, da effettuarsi da parte dei soci superstiti o direttamente da parte della società.
Nelle società per azioni, invece, l’art. 2355 del codice civile non ammette l’intrasmissibilità assoluta delle azioni, ma è, in ogni caso, considerata legittima la clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti il diritto di opzione nell’acquisto dagli eredi delle partecipazioni cadute in successone.

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