La società di capitali: società per azioni

da | Apr 20, 2021

La società per azioni o in breve S.p.A., insieme alla società a responsabilità limitata e alla società in accomandita per azioni, forma la categoria delle società di capitali. La S.p.A., disciplinata nel codice civile agli articoli da 2325 a 2451, è una delle forme societarie adoperata per conferire beni o servizi al fine dell’esercizio in […]

La società per azioni o in breve S.p.A., insieme alla società a responsabilità limitata e alla società in accomandita per azioni, forma la categoria delle società di capitali.
La S.p.A., disciplinata nel codice civile agli articoli da 2325 a 2451, è una delle forme societarie adoperata per conferire beni o servizi al fine dell’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La S.p.A., pertanto, è una società commerciale che, oltre a condividere con le altre società le caratteristiche comuni di cui all’art. 2247 codice civile, presenta due principali caratteristiche peculiari:

  • le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni;
  • la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali.

società per azioni

Cosa sono le azioni ?

Le azioni rappresentano le singole quote di partecipazione di ogni socio alla società per azioni. Le S.p.A. possono emettere titoli azionari, cioè documenti cartacei rappresentativi delle partecipazioni societarie, che ne consentono la circolazione secondo la disciplina propria dei titoli di credito.
Tuttavia, l’incorporazione delle azioni in un documento è solo una possibilità, non un obbligo o una necessità; infatti, lo statuto sociale può espressamente escludere l’emissione di titoli azionari. In questi casi, la prova della qualità di socio è rappresentata dall’iscrizione nel libro soci e le azioni circolano secondo la disciplina della cessione del contratto, seppur nei limiti di compatibilità.
I titoli azionari possono essere:

  • nominativi, cioè recano materialmente sul documento il nominativo del loro titolare;
  • oppure, al portatore, cioè la materiale detenzione del documento attesta la titolarità delle relative azioni.

I titoli azionari devono contenere:

  • denominazione e sede sociale;
  • data dell’atto costitutivo e di sua iscrizione al registro imprese;
  • valore nominale o complessivo delle azioni;
  • diritti e obblighi particolari a esse inerenti.

Come si costituisce?

Esistono due forme di costituzione delle società per azioni:

  • la costituzione simultanea (quella maggiormente adoperata), consistente nella stipulazione dell’atto costitutivo a opera di uno o più soggetti interessati a dare vita alla società;
  • la costituzione per pubblica sottoscrizione, cioè tramite una pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi oggetto, capitale, principali disposizioni di atto costitutivo e statuto, termine di stipulazione dell’atto e presenza di eventuali soci promotori oltre ai soci fondatori.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile e la mancata stipulazione in tale forma determina la nullità della società.
L’atto costitutivo deve contenere:

  • generalità dei soci, inclusa la cittadinanza;
  • denominazione;
  • sede legale;
  • oggetto sociale;
  • capitale sociale, sottoscritto e versato;
  • numero e valore delle azioni;
  • eventuali conferimenti in natura e di crediti;
  • criteri di ripartizione degli utili;
  • eventuali benefici per i soci promotori e i soci fondatori;
  • cariche sociali;
  • durata;
  • spese di costituzione.

Quali attività possono formare l’oggetto delle S.p.A?

L’oggetto nelle S.p.A. rappresenta le attività economiche che la società ha in programma di svolgere e deve essere lecito, possibile e determinato. In linea generale, salve eventuali specifiche limitazioni normative, qualsiasi attività economica o commerciale può formarne l’oggetto.
L’indicazione analitica dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo e nello statuto sociale serve a delimitare i poteri degli amministratori e anche i poteri dell’assemblea dei soci. Infatti: gli amministratori rispondo verso la società per gli atti eccedenti l’oggetto sociale o contrari a esso; i soci possono cambiare l’oggetto sociale, solo attraverso una modifica statutaria da parte della loro assemblea.

Aspetti patrimoniali: capitale e patrimonio sociale

Il capitale sociale indica il valore nominale dell’ammontare dei conferimenti che i soci si sono obbligati a effettuare in sede di costituzione della società o di successivo aumento del capitale stesso. L’indicazione del capitale sottoscritto e anche di quello effettivamente versato è essenziale e prevista a pena di nullità della società.
In virtù della modifica introdotta dall’art. 20 D.L. n. 91/2014, conv. con mod, dalla L. n. 166/2014, il capitale sociale minimo delle società per azioni è oggi di euro 50.000,00. Il capitale sociale e gli altri conferimenti effettuati dai soci a diverso titolo (riserve, versamenti a fondo perduto, finanziamenti, etc.) costituiscono il patrimonio complessivo della S.p.A..

I conferimenti possono essere effettuati:

  • in denaro;
  • con beni in natura, previa perizia di valutazione di quanto conferito ex art. 2343 codice civile;
  • a mezzo crediti, sempre previa stima ex art. 2343 codice civile.

Responsabilità per le obbligazioni sociali: soggettività e personalità giuridica

Le società di capitali e in particolare le società per azioni, a differenza delle società di persone, sono dotate non solo della soggettività giuridica, ma anche della personalità giuridica. Per soggettività giuridica, si intende la capacità di essere titolari in proprio di diritti e doveri giuridici.
Personalità giuridica o autonomia patrimoniale perfetta significa che delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, restando i singoli soci responsabili solo nei limiti delle entità patrimoniali conferite nella società.

Come viene amministrata la società per azioni?

La S.p.A., per il conseguimento dell’oggetto sociale, deve porre in essere numerose e complesse funzioni e attività e, a tal fine, bisogna distinguere:

  • l’organo che riunisce i soci per operare le scelte fondamentali per la vita sociale e per fornire indicazioni di massima sulle attività da svolgere: assemblea dei soci;
  • l’organo che ha l’incarico di gestire e dirigere quotidianamente l’attività sociale e rappresentare la società: amministratore unico, più amministratori con poteri congiunti o disgiunti oppure consiglio di amministrazione;
  • l’organo deputato a controllare l’amministrazione: collegio sindacale;
  • l’organo che ha il compito di controllare la gestione contabile della società: revisore unico esterno o società di revisione esterna.

In particolare, per le S.p.A. il nostro legislatore ha previsto tre diversi sistemi di amministrazione:

  • il sistema tradizionale prevede la ripartizione delle funzioni e gli organi sociali come sopra indicato;
  • il sistema dualistico prevede l’assemblea dei soci con funzioni deliberative ridotte, il consiglio di gestione con funzioni amministrative e il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo e alcune funzioni deliberative;
  • il sistema monistico (di ispirazione anglosassone) contempla l’assemblea dei soci con le stesse competenze del sistema tradizionale, il consiglio di amministrazione con esclusive funzioni di gestione e direzione e il comitato di controllo sulla gestione, i cui componenti sono scelti solo fra i membri del medesimo organo amministrativo, con funzioni appunto di controllo.

S.p.A. vs S.r.l.

Pare proficuo distinguere la S.p.A. dalla forma di società di capitali di gran lunga più adoperata in Italia, cioè la S.r.l, società a responsabilità limitata semplificata.
In particolare, le principali differenze delle società a responsabilità limitata sono:

  • il capitale sociale non è suddiviso in azioni, bensì in quote di partecipazione;
  • le quote non possono essere oggetto di sollecitazioni all’investimento del pubblico risparmio;
  • il capitale sociale minimo è di euro 10.000,00 (è possibile in alcuni casi scendere anche sotto tale soglia e per le società a responsabilità limitata semplificata il minimo è di euro 1,00);
  • possono emettere titolo di debito e non obbligazioni;
  • gli organi di controllo e di revisione sono facoltativi e non obbligatori;
  • il libro soci è stato abrogato.

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