Il Covid e il ripianamento delle perdite societarie

da | Mar 22, 2021

Una delle conseguenza negative che ha provocato l’epidemia in corso è senz’altro quello di aver messo in difficoltà i bilanci di molte società commerciali costringendo le stesse a una riflessione futura sul ripianamento delle perdite. Numerose società italiane, infatti, hanno riscontrato perdite ingenti e a tal fine il legislatore ha previsto una deroga rispetto alla […]

Una delle conseguenza negative che ha provocato l’epidemia in corso è senz’altro quello di aver messo in difficoltà i bilanci di molte società commerciali costringendo le stesse a una riflessione futura sul ripianamento delle perdite. Numerose società italiane, infatti, hanno riscontrato perdite ingenti e a tal fine il legislatore ha previsto una deroga rispetto alla necessità di adottare “opportuni provvedimenti” in caso di perdite c.d. rilevanti. In particolare, lo Stato ha concesso cinque anni di tempo per provvedere al ripianamento delle perdite.

ripianamento perdite

Perdite rilevanti e non rilevanti nella disciplina ordinaria

La presenza di perdite non è di per sé sufficiente a obbligare la società a procedere ad adottare opportuni provvedimenti. È necessario distinguere le seguenti ipotesi:

  • perdite superiori a 1/3 del capitale sociale ma non tali da portare il capitale al di sotto del minimo legale >> l’assemblea dei soci può rimandare la decisione all’esercizio successivo;
  • perdite superiori a 1/3 del capitale sociale ma non tali da portare il capitale al di sotto del minimo legale per due esercizi di fila >> l’assemblea dei soci o ripiana la perdita con versamenti a fondo perduto ovvero riduce il capitale sociale di un importo pari alla perdita (tenuto conto di eventuali riserve);
  • perdite superiori a 1/3 del capitale sociale che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo >> l’assemblea dei soci deve assumere immediatamente opportuni provvedimenti e in particolare: 1) i soci ricapitalizzano la società con nuovi conferimenti o 2) sciolgono la società, ovvero, 3) trasformano la società di capitali in società di persone.

Ripianamento perdite: la deroga “covid”

L’art. 6 del decreto legge 23/2020 (come da ultimo novellato), dà la facoltà di disapplicare la suddetta disciplina ordinaria e in particolare è stato previsto un periodo quinquennale per ripianare le perdite emerse alla data del 31 dicembre 2020.
Va precisato che secondo un’interpretazione estensiva le perdite da considerare non sono solo quelle realizzate nel 2020 bensì anche quelle realizzate negli anni precedenti. Tale interpretazione consente di dare un po’ di respiro anche alle imprese che si trovavano in difficoltà anche prima dell’emergenza sanitaria.

Cosa esattamente consente la deroga?

In primo luogo va precisato che la disciplina dà una facoltà alla società la quale potrà avvalersi o meno del periodo quinquennale per ripianare la perdita.
Qualora la società di capitali decidesse di usufruire della norma derogatoria è consentito:

  • nel caso in cui la perdita non sia ridotta nei limiti di legge entro l’esercizio successivo, è consentito rinviare a nuovo la perdita fino a cinque anni;
  • nel caso la perdita sia tale da intaccare il minimo legale della società o addirittura nel caso di patrimonio netto negativo è comunque consentito rinviare a nuovo la perdita fino a cinque anni. In quest’ultimo caso la società non si trova in stato di scioglimento in quanto la deroga disapplica l’art. 2484, comma 1, n. 4 del codice civile.

È possibile distribuire utili?

La deroga normativa non incide sul divieto di distribuire utili in caso di perdite. I soci, quindi, non possono distribuire utili finché la perdita non è stata assorbita.
Questo divieto incentiverà le società a intervenire sulle perdite non appena sarà possibile.

La società può aumentare il capitale sociale?

In caso di sussistenza di perdite rilevanti e fino all’assemblea di bilancio del 2025, sarà possibile assumere delibere di aumento di capitale sociale a pagamento, senza che sia necessario intervenire sulle perdite, e ciò anche nel caso le perdite siano tali da intaccare il minimo legale previsto dalla legge. Ciò consente di ottenere capitali da soci o da terzi che aiuteranno le società a superare il periodo di emergenza.

La contabilizzazione delle perdite

La disciplina derogatoria prevede che la società che si avvale del rinvio quinquennale della perdita, dovrà indicare nella nota integrativa del bilancio, distintamente e con apposite specificazioni, l’avvenuto rinvio delle perdite ai sensi dell’art. 6 D.L. 23/2020.

La deroga può valere anche per le perdite maturate negli esercizi successivi?

La norma non vale per le perdite assunte rispetto agli esercizi successivi al 2020. Considerato che l’emergenza sanitaria non è conclusa è auspicabile che il legislatore intervenga prevedendo una norma derogatoria anche per il 2021. Se il legislatore non interverrà, le perdite maturate nel 2021, qualora rilevanti, dovranno essere ripianate secondo la disciplina ordinaria.

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