Ripartizione dei diritti tra i soci nelle società di persone

da | Gen 4, 2022

La partecipazione in società attribuisce ai soci diritti amministrativi e patrimoniali e tra questi i principali sono il diritto di voto o di prestare il consenso, il diritto di recesso, il diritto agli utili e alla liquidazione.

La partecipazione in società attribuisce ai soci diritti amministrativi e patrimoniali e tra questi i principali sono il diritto di voto o di prestare il consenso, il diritto di recesso, il diritto agli utili e alla liquidazione. Alcuni di questi diritti spettano al socio in quanto tale e quindi appartengono ai soci di maggioranza e di minoranza in egual misura, altri invece spettano ai soci secondo il criterio della proporzione.

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Ripartizione dei diritti tra i soci: il meccanismo proporzionale

Il principio generale che regola l’attribuzione dei diritti proporzionali a ciascun socio è fondato sul rapporto tra il valore del conferimento eseguito (che corrisponde di regola al valore nominale della quota) e l’ammontare del capitale (che corrisponde al valore complessivo dei conferimenti di tutti i soci). Questo principio emerge dalla lettura della disposizioni in tema di società, tra le quali l’articolo 2263 c.c. in tema di utili e perdite “le parti spettanti ai soci … si presumono proporzionali ai conferimenti” oppure l’articolo 2282 c.c. in tema di ripartizione dell’attivo residuo “l’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni”.
Quanto detto non vale solo nel campo dei diritti patrimoniali ma anche in quelli amministrativi. Nelle società di persone il codice civile non prevede l’assemblea, tuttavia anche per queste è richiesta l’adozione di decisioni a maggioranza: nel procedimento di esclusione, per l’ammissione al concordato preventivo e nella trasformazione in società di capitali. La maggioranza viene calcolata in alcuni casi in base al numero dei soci e in altri secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
Infine esistono ipotesi nelle quali è necessario il consenso di tutti i soci: così per il trasferimento delle quote e in generale per le modifiche del contratto di società. Ad esempio, in una società con due soci e il capitale sociale ripartito in parti uguali, cioè al 50% ciascuno, i diritti spettano ai soci in egual misura e quindi: ciascun socio ha diritto al 50% dell’utile, nel caso di trasformazione in società di capitali da decidere a maggioranza ognuno ha un diritto di voto pari al 50%, ciascun socio ha diritto a ricevere, al momento della distribuzione, il 50% delle riserve accantonate e al termine della liquidazione il 50% del patrimonio residuo.

È possibile attribuire diritti ai soci con criteri differenti?

È certamente possibile modificare la regola della proporzione e stabilire che alcuni diritti spettino invece in misura differente ai soci e quindi adottando un criterio non proporzionale rispetto al conferimento eseguito.
Allo stesso modo è possibile, in alcuni casi, superare il criterio dell’unanimità previsto come regola generale dalla legge in assenza di una regola specifica.

Perché è possibile superare il meccanismo proporzionale nelle società di persone?

Nelle società di persone, cioè società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (nella prassi rispettivamente SS, SNC e SAS) la figura dei soci assume assoluta rilevanza, quindi è possibile valorizzare alcune attitudini, caratteristiche o aspirazioni individuali. Anche se si tratta di società che in genere hanno un numero ristretto di soci non tutti partecipano alla società con le medesime ambizioni, né apportano alla società le medesime risorse. È facile immaginare che in una società ci siano soci finanziatori e soci operativi che quindi aspirano a risultati differenti: i primi possono quindi ottimizzare l’investimento ottenendo una partecipazione all’utile maggiore senza eseguire un conferimento di valore superiore a quello dei secondi.
È possibile inoltre attribuire diritti specifici per la gestione della società per “ricompensare” la partecipazione di un socio che è in grado di apportare alla società anche le proprie capacità organizzative, di marketing o di esperienza.

Come viene eseguita l’assegnazione di diritti in misura non proporzionale?

L’assegnazione non proporzionale viene eseguita attribuendo al socio diritti in misura superiore oppure inferiore rispetto a quanto gli spetterebbe in base alla proporzione tra il valore del conferimento e il capitale.
Nel caso degli utili, in particolare, l’assegnazione maggiore a uno o più soci viene compensata riducendo l’assegnazione agli altri in modo tale da garantire un equilibrio complessivo. È possibile quindi stabilire che un socio titolare del 50% del capitale riceva il 60%, il 70% o il 90% degli utili e che al contrario l’altro socio alla pari riceva rispettivamente il 40% il 30% o il 10% degli utili.
Il medesimo criterio può essere utilizzato anche per la sola ripartizione del patrimonio residuo al termine della liquidazione della società e quindi in alternativa al criterio previsto dall’art. 2282 c.c. sopra richiamato. È quindi possibile prevedere che gli utili, per tutta la vita della società, siano ripartiti in misura proporzionale tra i soci, ma che al termine della liquidazione il patrimonio residuo sia assegnato tra i soci con un criterio diverso.
Anche per i diritti amministrativi valgono le medesime conclusioni e in particolare nei casi in cui la legge richiede la decisione a maggioranza. Anche per queste ipotesi è quindi possibile stabilire che il peso di ciascun socio sia superiore o inferiore rispetto al criterio previsto per legge. L’articolo 2500 – ter c.c. consente di trasformare la società di persone in società di capitali con la maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili: i soci possono decidere di creare meccanismi differenti di calcolo della maggioranza, richiedere che sia necessario il consenso di uno specifico socio o stabilire che sia necessario decidere la trasformazione con il consenso di tutti i soci.
La libertà che hanno i soci nella ripartizione dei diritti ad essi spettanti è decisamente ampia: è consentito ad esempio allontanarsi parecchio dal meccanismo proporzionale e quindi stabilire che alcuni abbiano il diritto di veto per singole operazioni, prevedere il diritto di prelevare una misura fissa degli utili, prima degli altri, oppure stabilire che alcuni soci partecipino alle perdite con un meccanismo progressivo.
Il medesimo socio potrebbe quindi possedere i diritti sociali secondo i differenti criteri e quindi avere alcuni diritti regolati dal criterio proporzionale, altri in misura superiore, altri in misura inferiore, altri a titolo individuale.
La modulazione dei diritti consente quindi di adattare la società sulle specifiche esigenze dei soci e di modellarla anche in conseguenza dei risultati e della crescita dell’attività sociale oppure dell’ingresso di nuovi soci in grado di apportare le proprie capacità e attitudini.

Quali sono i limiti alla deroga del principio proporzionale?

Nelle società di persone quindi lo spazio a disposizione dei soci per creare regole specifiche è molto ampio, ma esistono anche in questo caso limiti da rispettare.
I limiti sono costituiti dalle norme imperative, dai principi generali in tema di società, dai principi che regolano il tipo di società scelto: ad esempio il patto leonino previsto dall’art. 2265 c.c. che vieta in ogni tipo di società di escludere il socio da ogni diritto agli utili o da ogni partecipazione alle perdite; oppure il divieto di distribuire utili non realmente conseguiti che è previsto per la società in nome collettivo dall’articolo 2303 c.c..
Pertanto i meccanismi che prevedono la ripartizione degli utili non devono consentire, in concreto, di privare nessun socio del diritto all’utile oppure di escludere anche un solo socio dall’effettiva partecipazione alle perdite.
I patti che attribuiscono una quota fissa di utile in prededuzione a un socio, quindi, non possono operare in assenza di un effettivo risultato positivo realizzato dalla società, né in misura superiore all’utile che complessivamente ha maturato la società nel corso dell’esercizio.

Come e quando è possibile attribuire a un socio diritti non proporzionali?

I diritti dei soci sono disciplinati dall’atto costitutivo quindi è possibile prevedere la loro introduzione sia alla nascita della società sia in un momento successivo con un atto di modifica del contratto originario, anche contestualmente all’ingresso di un nuovo socio nella società. Di regola per la modifica dei patti di società è necessario il consenso di tutti i soci, ma si ritiene possibile anche l’inserimento di un meccanismo a maggioranza, ad esempio nel caso di trasferimento delle partecipazioni sociali.

Cosa accade se il socio titolare di diritti non proporzionali interrompe il rapporto con la società?

In ogni ipotesi di uscita di scena del socio per cessione delle quote, recesso, esclusione o decesso occorre modificare l’atto costitutivo. I soci in questa occasione sono tenuti a definire le conseguenze della variazione della compagine sociale e quindi possono concordare che a seguito della cessazione del rapporto sociale gli altri mantengano esclusivamente diritti proporzionali, oppure far subentrare l’acquirente o l’erede del socio cessato nella medesima posizione del precedente, oppure ancora scegliere un nuovo assetto con la distribuzione di diritti proporzionali e non tra i soci.

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