Snc: società in nome collettivo

da | Apr 6, 2021

Cos’è una società in nome collettivo? La società snc, società in nome collettivo (acronimo di società in nome collettivo), è uno dei tipi di società previste dal Codice Civile per l’esercizio dell’attività di impresa in forma societaria. La società in nome collettivo è la forma base di società per l’esercizio di un’attività commerciale. Come si […]

Cos’è una società in nome collettivo?

La società snc, società in nome collettivo (acronimo di società in nome collettivo), è uno dei tipi di società previste dal Codice Civile per l’esercizio dell’attività di impresa in forma societaria. La società in nome collettivo è la forma base di società per l’esercizio di un’attività commerciale.

società snc

Come si costituisce una società in nome collettivo?

L’atto costitutivo di una società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. Il notaio provvede successivamente al deposito nel Registro delle Imprese competente, il quale successivamente iscrive la società. Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese chiunque può conoscere l’esistenza della società e i suoi dati essenziali.

Quale denominazione deve assumere la società in nome collettivo?

Nella denominazione della società in nome collettivo (la ragione sociale) deve essere contenuto il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una S.n.c. (ad esempio “Alfa di Tizio s.n.c.”).

Esiste un capitale minimo per la società snc?

Per le società in nome collettivo non è previsto un capitale minimo. I soci sono quindi liberi di fissare il capitale sociale fino all’importo che ritengono più adeguato per l’inizio della loro attività.

Chi amministra la società in nome collettivo?

L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano a tutti i soci disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai patti sociali in sede di costituzione. È tuttavia possibile riservare l’amministrazione solo ad alcuni dei soci. Nella disciplina della società in nome collettivo, le limitazione al potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non risultano al Registro delle Imprese.

Qual è il regime di responsabilità?

La società in nome collettivo non ha “personalità giuridica” ed è pertanto caratterizzata da responsabilità personale illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. I soci rispondono con la società per i debiti sociali: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, che rappresenta la garanzia principale (anche se non esclusiva), e in via sussidiaria il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

I soci rischiano il fallimento?

Il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società. La società in nome collettivo può essere dichiarata fallita e la dichiarazione di fallimento comporta anche il fallimento di tutti i suoi soci.

Come si dividono utili e perdite?

Ai soci spetta una partecipazione agli utili proporzionale alla partecipazione, salvo diverso accordo tra i soci contenuto nei patti sociali. Il diritto agli utili scatta a seguito dell’approvazione di un bilancio/rendiconto di esercizio, che gli amministratori sono tenuti a redigere annualmente. Tuttavia, non esiste un obbligo di deposito nel Registro delle Imprese come per le SRL e le SPA.

Come si modificano i patti sociali?

La legge non prevede l’assemblea dei soci; per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

Quando si scioglie la società in nome collettivo?

Le ipotesi di scioglimento della società in nome collettivo sono indicate dall’articolo 2272 del Codice Civile:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto sociale.

Inoltre per la società in nome collettivo sono ulteriori cause di scioglimento all’articolo 2308 del Codice Civile ossia la dichiarazione di Fallimento della società e un provvedimento dell’autorità amministrativa di sorveglianza che dispone la Liquidazione Coatta Amministrativa.
In caso di scioglimento possono essere nominati uno o più liquidatori che provvedono a pagare i debiti residui e riscuotere gli ultimi crediti e, infine, a ripartire il patrimonio residuo fra i soci. Al termine della liquidazione viene poi richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Nelle società in nome collettivo, a differenza delle SRL e delle SPA, la fase di liquidazione può essere evitata se al momento dello scioglimento non esistono debiti sociali e i soci decidono di dividere direttamente il patrimonio sociale residuo.

Quali sono i vantaggi della società in nome collettivo?

Sicuramente la società in nome collettivo ha costi ridotti per il suo avviamento, per la sua gestione e per la sua chiusura. Infatti la società in nome collettivo può essere costituita con un capitale che non ha un minimo di legge. Inoltre il regime contabile è semplificato e richiede meno adempimenti fiscali/contabili rispetto alla SRL con conseguenti minori costi di consulenza. Nella società in nome collettivo i soci hanno un’imposizione sull’utile realizzato minore rispetto a quello di altre forme societarie.
Infine le perdite fiscali possono essere dedotte dal reddito dei soci, in base all’art. 84 del TUIR.

Quali sono i costi per la costituzione di una SNC?

Quanto ai costi fissi relativi alla costituzione di una SNC, nel caso del conferimento in denaro si deve calcolare un’imposta di registro di 200 euro, 156 euro di bollo, 90 euro di diritti di segreteria registro imprese, 120 euro di diritti annuale C.C.I.A.A., oltre all’onorario notarile. Nel caso in cui si proceda a effettuare conferimento diverso dal denaro, è necessario procedere a una valutazione ad hoc.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

6 + 2 =

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *