La successione testamentaria

da | Mar 9, 2021

È necessario innanzitutto precisare che la successione ereditaria può essere regolata dalla legge o da uno o più testamenti. La successione per legge, c.d anche “ab intestato” è disciplinata allo scopo di tutelare l’interessa della famiglia. La successione testamentaria, invece, soddisfa l’interesse, anche non economico, individuale del testatore a disporre soggettivamente e oggettivamente del suo […]

È necessario innanzitutto precisare che la successione ereditaria può essere regolata dalla legge o da uno o più testamenti. La successione per legge, c.d anche “ab intestato” è disciplinata allo scopo di tutelare l’interessa della famiglia. La successione testamentaria, invece, soddisfa l’interesse, anche non economico, individuale del testatore a disporre soggettivamente e oggettivamente del suo patrimonio per il tempo che avrà cessato di vivere.
Quindi la successione testamentaria è la successione regolata da un testamento che può assumere la forma di testamento olografo (scritto interamente di pugno dal testatore, debitamente datato e sottoscritto dal medesimo soggetto) pubblico o segreto.

successione testamentaria

Nel nostro ordinamento vige il principio di uguaglianza delle forme testamentarie. Quindi, è possibile per il testatore scegliere indistintamente una forma rispetto all’altra per raggiungere la propria volontà. A mezzo del testamento, il testatore può disporre per il tempo che verrà dopo la propria morte di tutto o parte del suo patrimonio. Nel secondo caso, pertanto, di disposizione parziale, la successione verrà regolata in parte anche dalla legge.

La successione necessaria

La successione necessaria può definirsi come quella quota di cui il testatore non può disporre liberamente, poiché la legge prevede determinati soggetti – facenti parte del nucleo famigliare più stretto – che il testatore deve soddisfare. La quota di cui il testatore non può disporre liberamente si chiama quota di legittima o necessaria e coloro che ne hanno diritto, sono denominati legittimari o riservatari o eredi necessari.

Soggetti riservatari e modo di calcolo della quota

Il Codice Civile individua all’art. 536 elenca quali siano i soggetti legittimari. Questi sono: il coniuge, i figli legittimi ai quali sono equiparati i figli legittimati, naturali e i figli adottivi, e infine gli ascendenti legittimi. Non sono compresi tra i legittimari i fratelli, le sorelle.
La legge oltre a riservare la quota di eredità può attribuire a determinati legittimari anche altri diritti nella successione; detti legittimari sono:

  1. il coniuge che, oltre alla quota di eredità, gli spetta anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare nonché il diritto d’uso sui mobili che la corredano ex art. 540, 2° comma;
  2. il coniuge separato con addebito a condizione che al momento dell’apertura della successione abbia ancora diritto agli alimenti (artt. 548, 2° comma e 585, 2° comma);
  3. figli naturali non riconoscibili, ai quali spetta un diritto di credito a carico dell’eredità (art. 594).

Dal punto di vista della natura giuridica, quindi, la categoria degli “altri diritti riservati ai legittimari” non è omogenea, considerando che essa comprende sia diritti di natura reale, sia diritti di credito.
La quota disponibile varia a seconda del tipo di legittimario nonché dall’eventuale concorso tra legittimari e talora anche dal numero degli aventi diritto. La legge prevede, comunque, che il testatore possa sempre disporre liberamente di una quota minima pari ad 1/4 del proprio patrimonio, ma questa può aumentare a seconda di quanti legittimari concorrano nella successione.

Capacità di fare testamento

Il legislatore non dà una nozione di capacità di testare, ma al 1° comma dell’art. 591 stabilisce che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Gli incapaci in senso giuridico sono quei soggetti che la legge ha previsto di sostituire con un altro soggetto per porre in essere rapporti giuridici. Ciò discende dal fatto che il testamento rientra fra i c.d. atti personalissimi per i quali, cioè, è esclusa la rappresentanza.
Comunque, un testamento compiuto da persona incapace non è nullo ma semplicemente annullabile e, ciò, lo si evince espressamente dall’ultimo comma dell’art. 591 il quale prescrive un termine di prescrizione di 5 anni per impugnare il testamento fatto da tale soggetto.
Quanto al tempo circa la capacità di testare va verificato nel momento in cui il soggetto ha redatto la scheda testamentaria.
La capacità di testare, quindi, costituisce la regola generale mentre l’incapacità costituisce l’eccezione. I casi di incapacità previsti dal 2° comma dell’art. 591 hanno carattere tassativo.
L’elenco dei soggetti incapaci di testare è tassativo. Questi sono:

  • minori anche se emancipati (emancipato è il minore autorizzato a contrarre matrimonio),
  • interdetti giudiziali (soggetti considerati da un giudice infermi di mente) e incapaci naturali (soggetti che oggettivamente sono infermi di mente ma per i quali non è intervenuta una sentenza di un giudice);
  • gli enti (ad es. società, fondazioni, associazioni, enti locali, enti regionali).

Non sono invece considerati incapaci di testare i soggetti inabilitati e i beneficiari di amministrazione di soggetto, salvo che il provvedimento giudiziario di apertura della tutela non preveda espressamente il divieto di testare.
Fino a non poco tempo fa anche gli interdetti legali (cioè i soggetti condannati all’ergastolo o a una pena detentiva non inferiore a 5 anni) non potevano testare. La norma del Codice penale è stata modifica per il principio per il quale la pena deve essere riabilitativa. Pertanto, oggi, anche a detti soggetti è permesso testare.

Capacità di ricevere per testamento

In linea generale esiste un’equiparazione fra la capacità di succedere e la capacità di ricevere per testamento. La regola generale è che, qualunque soggetto o ente esistente al momento dell’apertura del testamento ha la capacità di ricevere per testamento. Vi sono però dei casi marginai di incapacità c.d. relative poiché non costituiscono incapacità generalizzata di succedere, ma solo relativa alla successione di un determinato soggetto.
Alla regola sopra esposta fanno eccezione i casi che seguono:

  1. è riconosciuta la possibilità di succedere per legge e per testamento ai nascituri concepiti all’apertura della successione. I nascituri non concepiti figli di una determinata persona vivente al momento della apertura della successione hanno, poi, eccezionalmente, anche, la capacità di succedere, ma limitatamente a mezzo del testamento;
  2. è riconosciuta la possibilità di succedere solo per testamento alle persone giuridiche e gli enti non riconosciuti;
  3. inoltre ai sensi dell’art. 14, 2° comma, del Codice Civile è possibile disporre per testamento la costituzione di una fondazione. Mediante interpretazione di detto articolo di legge, la dottrina ha riconosciuto che il testatore possa designare quale suo successore, anche, persone giuridiche non ancora costituite, salvo circoscrivere che l’ente giuridico sia determinato o facilmente determinabile.

Imposte di successione

I beneficiari di una successione sono soggetti passivi di imposta. Il legislatore fiscale ha previsto che come ogni trasferimento, anche il trasferimento di beni derivanti da successione è soggetto a tassazione in quanto trasferimento di ricchezza. È da precisare che, rispetto ad altri Stati, l’Italia vanta di una delle tassazioni più agevolate e bassa. La normativa di settore prevede tre diverse aliquote di imposta a seconda dei soggetti beneficiari.
Queste aliquote possono essere sintetizzate nella tabella di cui sotto.

Coniuge e parenti in linea retta 4%
Fratello sorella 6%
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta, affine in linea collaterale fino al 3° grado 6%
Portatore di handicap Legge n. 104/92 4%, 6%, 8%, a seconda della parentela
Altro soggetto 8%

 

La legge prevede per i parenti stretti, oltre a una aliquota agevolata, anche un’esenzione dal pagamento dell’aliquota fino al concorrere di un certo valore. Questa è la c.d. “franchigia”.

Per i soggetti della prima riga (coniuge e parenti in linea retta) è previsto che essi non siano soggetti a pagamento dell’imposta di successione per quanto acquistato per successione fino a concorrenza di euro 1.000.000,00 per soggetto, mentre per i fratelli e le sorelle è previsto che non si applichi l’imposta per acquisti a titolo di successione che abbiano un valore fino ad euro 100.000,00.
Per i soggetti portatori di handicap la legge prevede una franchigia pari ad euro 1.500.000,00.

 

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