Il testamento come strumento di divisione del patrimonio

da | Set 15, 2019

In caso di divisione testamentaria, il combinato disposto degli articoli 733 e 734 c.c. prevede due forme di partecipazione del testatore alle operazioni divisionali del suo patrimonio, dopo la sua morte. La prima, c.d. assegno divisionale semplice, ricorre allorquando alla scheda testamentaria siano affidate disposizioni con le quali il testatore intende “orientare” la futura divisione […]

In caso di divisione testamentaria, il combinato disposto degli articoli 733 e 734 c.c. prevede due forme di partecipazione del testatore alle operazioni divisionali del suo patrimonio, dopo la sua morte. La prima, c.d. assegno divisionale semplice, ricorre allorquando alla scheda testamentaria siano affidate disposizioni con le quali il testatore intende “orientare” la futura divisione per mano di un erede o di un terzo. La seconda possibilità, c.d. assegno divisionale qualificato, si ha quando il documento testamentario prevede un regolamento negoziale completo e autosufficiente, che avrà efficacia reale al momento dell’apertura della successione.

successione notarile

Cosa vuol dire divisione del patrimonio da parte del testatore?

Attraverso il riconoscimento al testatore del potere di realizzare un regolamento divisionale completo e organico mediante il testamento, si determina un sensibile ampliamento dei margini operativi riservati all’autonomia del testatore. In tali casi la volontà testamentaria non si esaurisce nella sola individuazione degli eredi e della quota a loro spettante del patrimonio ereditario, bensì è possibile determinare il contenuto qualitativo della quota stessa, ossia attribuire particolari beni a determinati eredi.

Il testatore può far scegliere i beni da assegnare a un terzo soggetto?

Si, il testatore può, sia rimettere le operazioni divisionali sia a un terzo soggetto, che a uno degli eredi stessi [1], purché la stima dei beni non venga effettuata da un erede o da un legatario. Quindi il terzo che predisporrà il progetto divisionale dovrà sentire gli eredi, ai sensi dell’art. 706 c.c., prima di procedere con la redazione del progetto stesso. Una volta completato il progetto sarà vincolante per gli eredi, eccezion fatta per i casi in cui esso sia contrario alla volontà del testatore espressa in un altro testamento, o si riveli iniquo.

Il testatore ha predisposto un progetto divisionale con cui l’erede non è d’accordo. Cosa si può fare?

Quando la divisione effettuata dal testatore non ha efficacia reale e quindi non vi è attribuzione diretta di beni, ma solo efficacia obbligatoria, e, quindi il testatore si è limitato a predisporre un progetto divisionale, l’erede che sia destinatario di un’assegnazione manifestamente iniqua può ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di far annullare il progetto divisionale. In tutti gli altri casi il progetto divisionale è vincolante.

La manifesta iniquità non riguarda le porzioni spettanti per Legge a ciascun erede, da intendersi come porzioni riservate dalla Legge ai legittimari sul patrimonio generale (questo limite è insito nel primo comma della norma), ma riguarda l’iniquità qualitativa delle porzioni, ovvero l’attribuzione di determinati beni da cui le porzioni sono composte. Naturalmente la prova di tale iniquità, nel giudizio di merito, sarà particolarmente complessa, in quanto l’erede dovrà dimostrare che i beni lui attribuiti, pur avendo un valore economico congruo non siano funzionalmente inidonei a perseguire l’intento divisorio [2].

Il testatore può impedire ai suoi eredi di procedere con la divisione del patrimonio?

Si, ma tale divieto ha un’efficacia limitata. Ai sensi dell’art. 713 c.c. il testatore può impedire che i coeredi procedano alla divisione prima dello scadere del termine di cinque anni dall’apertura della successione, o, in caso di minori chiamati all’eredità, non prima del compimento del diciannovesimo anno di età dell’ultimo nato.

Il testatore può disporre di tutte le proprie sostanze per testamento?

Si, il regolamento divisionale operato dal testatore è in grado di operare con efficacia reale immediata, quindi sin dall’apertura della successione, e,  la divisione testamentaria non può essere limitata alla sola porzione disponibile del patrimonio lasciato dal defunto. Il disposto normativo in oggetto va quindi interpretato nel senso che il testatore, nell’ambito del programma divisionale, può comporre come meglio crede la quota riservata ai legittimari.

Il testatore può disporre anche solo di alcuni beni per testamento?

Si, in questo caso ricorre il caso di divisione oggettivamente parziale nel caso in cui, essendo avvenuta una compiuta istituzione di erede l’apporzionamento non abbia coinvolto l’intero asse ereditario. In tal caso, con riguardo ai beni non compresi nel regolamento divisionale di fonte testamentaria, si instaurerà una comunione ereditaria che potrà essere sciolta a seguito di divisione contrattuale.

L’ammissibilità di una divisione oggettivamente parziale rende l’istituto in oggetto estremamente versatile, in grado di rispondere a diversi interessi del testatore. Questi potrà, infatti, affidare al riparto testamentario la distribuzione di quei cespiti in ordine ai quali teme possano sorgere liti tra coeredi, lasciando poi che la distribuzione delle restanti sostanze avvenga in sede contrattuale.

Il testatore non ha compreso uno dei legittimari: la divisione è valida?

In linea di principio la divisione non è valida in quanto, ai sensi dell’art. 735 c.c., la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari è nulla. Hanno diritto alla quota di legittima i figli del testatore e il coniuge, e, in mancanza dei figli, anche gli ascendenti. È inoltre nulla la divisione fatta dal testatore dove lo stesso abbia istituito uno degli eredi ma abbia omesso di lasciare all’erede istituito dei beni.

Tuttavia tale preterizione va intesa in senso sostanziale, quindi la divisione è valida quando il testatore divida solo parte dei propri beni tra taluni eredi, lasciando tuttavia beni sufficienti all’apporzionamento dei coeredi non considerati nel programma divisionale. Pertanto, se un erede legittimario non è contemplato nella divisione, ma al momento della morte del testatore vi sono beni sufficienti per coprire anche la sua quota, la divisione conserva la sua validità.

Il testatore può obbligare uno degli eredi a corrispondere a un altro somme in denaro per parificare le quote attribuite?

Nell’ambito del progetto divisionale la dottrina maggioritaria riconosce al testatore, quando tra gli eredi non siano ricompresi i legittimari, ampia facoltà di comporre le quote dei coeredi con denaro non ereditario, alla cui corresponsione sia tenuto taluno dei condividenti.

L’utilizzo del conguaglio (e, più in generale, di denaro non compreso nell’asse ereditario) in sede di divisione testamentaria, è di regola funzionale, e, a volte essenziale nel perseguimento del programma divisionale stesso. In argomento, giova rilevare come la funzione distributiva sia più ampia e complessa di quella meramente attributiva, comprendendo essa «non solo l’attribuzione di beni del proprio patrimonio ma anche il compimento di operazioni diverse che ottengano comunque il risultato di attribuire concreti valori proporzionali a quello della quota, come appunto la disposizione dei conguagli». Quando invece siano ricompresi tra gli eredi i legittimari, dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono il conguaglio con denaro proprio degli eredi solo laddove il conguaglio risponda a obiettive esigenze del regolamento divisionale [3].

Quali azioni sono previste a tutela del legittimario?

Come visto sopra, la divisione del testatore ove sia stato totalmente pretermesso un erede legittimario o l’erede istituito non sia stato contemplato nella divisione stessa è da considerarsi nulla e, pertanto, l’erede quando pretermesso totalmente può agire in giudizio chiedendo la nullità della divisione operata dal testatore per preterizione del legittimario solo agendo pregiudizialmente a mezzo dell’azione di riduzione, e pertanto in questo caso dovrà agire entro 10 anni dall’apertura della successione.

Mentre, quanto viceversa l’erede sia stato istituito, ma non gli siano stati assegnati beni, e non vi siano beni sufficienti nel patrimonio del de cuius per coprire la quota lui spettante, potrà direttamente agire a mezzo dell’azione di nullità, come tale imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c.

È opportuno procedere alla divisione del proprio patrimonio mediante testamento pubblico?

Si. Per quanto il testamento olografo sia forma sufficiente al fine di dar seguito alla volontà del testatore, al fine di evitare di incappare in ipotesi di nullità della divisione, o di predisporre un regolamento divisionale iniquo, è opportuna l’assistenza di un Notaio, oltre che una perizia dei beni oggetto del proprio patrimonio, da parte di un professionista estimatore.

La consulenza notarile è inoltre fondamentale per gli aspetti successivi alla pubblicazione del testamento, al fine di poter redigere in modo preciso e attento la relativa dichiarazione di successione, oltre che al fine di poter dare adeguato corso a ogni ulteriore pratica inerente il testamento oggetto di pubblicazione.

[1] In tal senso Cassazione civile sez. II dell”8 agosto 1990

[2] Il giudizio di merito è volto ad “accertare se, sotto l’apparente eguaglianza di trattamento, non siano manifestati i segni del favoritismo o quelli di inique disparità”. In tal senso  App. Milano 21 aprile 1953, Foro Padano, 1953, I, 500.

[3] In tal senso Cass. 23 marzo 1992, n. 3599, in Giust. civ. Mass., 1992, 3, secondo cui «Per il principio dell’intangibilità della quota di legittima i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni o denaro provenienti dall’asse ereditario; pertanto la divisione in cui il testatore disponga che la ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi tra cui è diviso l’asse ereditario, con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel relictum, è affetta da nullità, che può essere fatta valere dal legittimario pretermesso con l’azione di nullità di cui al comma 1 dell’art. 735 c.c., contestualmente all’azione di riduzione»

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2 Commenti

  1. Giuseppe

    Se mi scopro solo dopo tanti che la divisione del proprio terreno e di molto inferiore di quello lasciatomi in eredità dal proprio defunto papà cosa potrei fare e e come reagire per avere la mia spettanza catastale. Di recente ho fatto picchettare tutti i perimetrali della proprietà dal giometra con il satellitare e rispetto a quanto diviso me ne manca parecchio. Cosa posso fare per reclamare il proprio diritto di proprietà?
    Grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Deve agire con un’azione per rivendica della proprietà o regolamento di confine. Deve rivolgersi ad un avvocato.
      F.N.

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