Quando e come si apre la successione

da | Lug 25, 2021

La successione può essere un passaggio anche molto delicato da gestire, anche da un punto di vista di costi; la prima cosa da sapere è quando aprire la successione, considerando che l’inizio del fenomeno successorio si ha con l’evento della morte. Come faccio a sapere se il defunto ha lasciato un testamento?
 Per gli eredi è […]

La successione può essere un passaggio anche molto delicato da gestire, anche da un punto di vista di costi; la prima cosa da sapere è quando aprire la successione, considerando che l’inizio del fenomeno successorio si ha con l’evento della morte.

Come faccio a sapere se il defunto ha lasciato un testamento?


Per gli eredi è possibile scoprire se il de cuius abbia lasciato un testamento, inoltrando una richiesta al Registro generale dei testamenti, che si trova all’Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia.
 Nel momento in cui il notaio riceve in deposito ovvero partecipa alla formazione di un atto dispositivo delle ultime volontà è tenuto, entro dieci giorni, a richiedere l’iscrizione nel registro succitato, trasmettendo all’archivio notarile una scheda datata e sottoscritta contenente la forma dell’atto, data dello stesso o del deposito; il numero di repertorio speciale degli atti di ultima volontà, le generalità del testatore nonché il nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto od è depositario dell’atto.

Quando si apre la successione

La richiesta di testamento

L’erede può richiedere il rilascio di un certificato di tutti gli atti di ultima volontà iscritti riguardanti il de cuius e ottenere inoltre indicazioni dell’archivio notarile di riferimento presso cui sono depositati gli atti, qualora il notaio che ha ricevuto il testamento non sia più in esercizio.

Posso decidere di ignorare il testamento?


Ai sensi dell’Articolo 620, cod. civ. chiunque sia in possesso di un testamento olografo – ossia quello scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore – ha l’obbligo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione. 
Chi si trova in questa situazione è chiamato ad attivarsi immediatamente, ossia non appena abbia avuto notizia della morte del testatore: per il caso in cui decidesse di non adempiervi, chiunque creda di avervi interesse può, tramite ricorso al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, richiedere al giudice un termine massimo di adempimento, gravante in capo a chi è nel possesso del testamento, per la sua presentazione.
Questa tutela è prevista perché l’atto di pubblicazione è essenziale nell’ambito della successione: il testamento, prima di questo atto è valido e obbligatorio, ma improduttivo di effetti e il beneficiario non ha strumenti per poter pretendere l’esecuzione delle disposizioni ivi contenute.
 Si precisa che la Legge non prevede sanzioni per la mancata consegna del testamento olografo al notaio per la pubblicazione ma si tenga conto che chi, consapevolmente, celi un testamento è responsabile del reato di cui all’Articolo 490, cod. pen. ossia di soppressione, distruzione e occultamento di atti e inoltre è escluso dalla successione come indegno ai sensi dell’articolo 463, comma 5, cod. civ..

Quando si apre la successione a chi mi rivolgo per la dichiarazione (CAF, notaio, commercialista o fai da te)?

La dichiarazione di successione si presenta all’Agenzia delle Entrate: detta presentazione può essere effettuata da un chiamato all’eredità entro 12 mesi dalla data del decesso del de cuius, che in genere coincide con quella di apertura della successione.
Qualora ci siano più chiamati e quindi più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che solo una di esse provveda alla presentazione.
 Questa operazione può essere svolta con l’aiuto di un notaio ovvero di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), dietro pagamento che varia al variare della complessità della pratica.
 È anche possibile svolgere tale operazione in autonomia infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile per il download un software gratuito che permette di compilare la dichiarazione di successione per via telematica.

In aggiunta a quanto sopra, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è da poco disponibile un servizio che consente di presentare la dichiarazione di successione online: è sufficiente collegarsi ed effettuare l’accesso utilizzando le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie), Carta Naziona dei Servizi (CNS) ovvero ancora l’account Fisco Online. Sarà altresì possibile gestire tutti gli aspetti tributari connessi all’apertura della successione ivi incluse le domande di volture catastali.

Cosa succede se ho aperto la successione per legge e poi trovo un testamento?


Se al momento dell’apertura della successione non vi è nessun testamento, l’eredità viene divisa tra gli eredi legittimi secondo il dettame del Codice civile, realizzando la cosiddetta successione per legge (successione legittima).
Viceversa, qualora ci sia un testamento, l’eredità verrà divisa rispettando le volontà del testatore – tramite la successione testamentaria –, con il limite del rispetto delle quote di legittima (quote minime di patrimonio che, per legge, spettano necessariamente al coniuge ovvero ai figli (o, in assenza di questi, ai genitori). Per quanto riguarda tutto ciò che non rientra nelle quote di legittima, la cosiddetta quota disponibile, può essere distribuita come voluto dal testatore o ai sensi di legge.
Le modalità di divisione, pertanto, dipendono dalla presenza o meno di un testamento; se per avventura gli eredi scoprissero un testamento dopo aver fatto la successione (poiché non sempre è facile trovare un testamento quando questo è stato nascosto dal testatore) sorgerebbero delle criticità.
Occorre domandarsi qual è il destino della divisione già eseguita e individuare il termine entro cui effettuare l’accettazione dell’eredità da parte di eventuali soggetti nominati eredi nel testamento.
 Quanto al destino della divisione, accertata l’esistenza di un testamento valido durante la stessa, il procedimento non può più essere portato a termine poiché su di essa prevale sempre la successione testamentaria: il ritrovamento del testamento annulla tutto quanto fino ad allora svolto e i beni vanno divisi secondo la volontà del testatore.
 Quanto al termine per accettare l’eredità, esso è sempre di 10 anni dal decesso a prescindere dal fatto che il citato nel testamento non potesse essere al corrente dell’esistenza del testamento stesso, poiché deve prevalere la certezza dei termini fissati ex lege per l’accettazione e divisione dell’eredità, per un principio di chiarezza del traffico giuridico.

Come posso sapere se il mio lontano cugino è parente?


L’ordinamento giuridico individua tra i “successibili” il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado. I cugini sono parenti in linea collaterale e per capire se un lontano cugino può avanzare pretese nella successione del de cuius è necessario calcolarne i gradi di parentela: per farlo occorre risalire allo stipite comune per poi ridiscendere fino al parente cui siamo interessati. 
Un esempio per chiarire: ipotizzando Sempronio quale capostipite, i cui figli sono Tizio e Caio che a loro volta sono genitori di Tizietto e Caietto, conteremo cinque gradi (Caietto, Caio, Sempronio che è lo stipite comune, Tizio e Tizietto) ai quali dovremo togliere il capostipite comune (Sempronio), per un totale di quattro. Tizietto e Caietto, sono cugini e sono parenti di quarto grado.

Cosa fare con le cassette sicurezza

Dal momento della morte, tutti i rapporti facenti capo al de cuius, inclusi quelli bancari, rimangono bloccati fino alla presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione di successione.
È possibile che il de cuius fosse titolare di una cassetta di sicurezza e anche il contenuto della stessa dovrà esse dichiarato nella denuncia di successione ai fini della determinazione dell’asse ereditario e dell’eventuale pagamento delle relative imposte. Per il caso in cui venga a mancare l’intestatario (ovvero uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza), la banca ha la facoltà di consentire l’apertura della cassetta se non previo accordo di tutti gli aventi diritto, o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
Le cassette di sicurezza, dopo la morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, devono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione Finanziaria o di un Notaio, che si occuperà di redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte della banca all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura, poiché gli oggetti o valori ivi contenuti concorrono alla formazione dell’asse ereditario ai fini del pagamento dell’imposta di successione. In forza di questa comunicazione, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate può partecipare alle operazioni di inventario fatte dal notaio alla presenza degli eredi.
 Se nella cassetta di sicurezza si ritroveranno – oltre al denaro – altri beni mobili di difficile valutazione (ad esempio gioielli o opere d’arte), sarà opportuno richiedere anche l’intervento di un perito che potrà essere nominato direttamente dal notaio oppure scelto dagli eredi.

 

E se il defunto aveva armi?

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3 Commenti

  1. G.C.

    Buonasera. Potete dirmi se vi è un’anomalia sul funzionamento del sito? Non riesco a visualizzare la parte del blog con le domande e le risposte, nonostante vari tentativi anche con dispositivi diversi. Grazie G.C.

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    • Guido Brotto

      ignoro.
      Provo a sentire l’assistenza per capire qual è il problema

  2. luciana

    Buona sera ,
    la mia domanda e un po particolare..chiedo scuso per il mio italiano non perfetto.
    17 anni ho riceveto in eredita una piccola casetta ( descritto come un fienile al catasto)
    la casa consisteva in 2 camere da letto bagno e cucina per un totale di quasi 80 metri quadrati. questo e’ stato fatto tutto in regola col notatio e io avendo accettato la donazione con relativi documenti.Adesso pero c’e un piccolo problema
    siccome la casa ha bisogno di essere ristrutturata…. quardando la particella al catasto… risulta che non tutti i metri quatrati risultano nell’eridita…
    in effetti al catasto risultano edificati solo 52 metri quatrati.
    Mi e’ stato detto che i miei fratelli ( o almeno uno di loro ) dovrebbe fare la rinuncia per gli altri 30 or 40 metri.( con relativo notaio etc..)
    devo in effetti fare questo? come possono i mie fratelli dire che la mia eredita coniste solo per i 52 metri e non per il resto?
    io pensvo che dovrei solo regolarizzare i metri che non risultano edificati.
    la casa e’ stata costruita piu 60 anni fa’ –
    mi farebbe piacere approfondire il tutto.. grazie!

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