Riduzione del capitale per perdite risultanti da un bilancio

da | Ott 10, 2022

La riduzione del capitale sociale conseguente a perdite risultanti da un bilancio rappresenta una modificazione del capitale sociale di natura nominale, che ha a oggetto un adeguamento della cifra del capitale nominale al minore valore reale del patrimonio netto della società.

La riduzione del capitale sociale conseguente a perdite risultanti da un bilancio rappresenta una modificazione del capitale sociale di natura nominale, che ha a oggetto un adeguamento della cifra del capitale nominale al minore valore reale del patrimonio netto della società.

perdite su crediti in bilancio

Qual è la nozione di perdita?

La perdita rappresenta una sopravvenienza passiva ossia è la minor somma tra il patrimonio e la passività. Si verifica quando c’è un decremento patrimoniale che può essere causato da molti fattori. Esempio: se una società ha prodotto merci e in sede di vendita ricava meno di quanto ha speso per produrre la merce si produrrà una perdita. Ancora se un cliente è inadempiente verso la società e venga accertata la sua insolvenza ciò costituisce una perdita su crediti (tra l’altro deducibile ai fini fiscali).
Il capitale sociale è l’indice di riferimento per calcolare se ci sono guadagni o perdite in un determinato periodo temporale. Il periodo temporale che il legislatore considera è di dodici mesi che non devono necessariamente coincidere con l’anno solare.
Il mezzo con cui si calcolano i ricavi e le perdite è il bilancio.

Qual è la differenza tra perdita e debito?

Il debito rappresenta ricchezza che la società ha nel suo patrimonio, ma che deve a terzi (ad esempio un mutuo bancario). La perdita, invece, è quando la società ha perso una voce attiva del bilancio (ad esempio un credito in sofferenza da parte di un debitore insolvente).
Il debito, pertanto e diversamente dalla perdita, non comporta un decremento patrimoniale.

Tutte le perdite sono rilevanti?

Le perdite assumono rilievo solo per le società di capitali (S.p.a. / S.r.l.), ma non tutte le perdite sono rilevanti per il Legislatore. Le perdite inferiori a un terzo del capitale sociale sono tollerate e, in tal caso, la società non deve assumere alcun provvedimento.
Le perdite superiori a un terzo del capitale sociale che, però, non sono tali da far scendere il capitale sociale al di sotto del minimo legale, impongono all’organo amministrativo (e in caso di sua inerzia l’organo di controllo – ove nominato) di assumere gli opportuni provvedimenti. In tal caso l’assemblea può deliberare di rinviare la decisione all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo la perdita non sia totalmente assorbita (o comunque ridotta in una misura inferiore al terzo del capitale sociale), l’assemblea è obbligata a ridurre il capitale sociale in misura pari alle perdite accertate. Esempio: capitale euro 100.000,00 con perdite accertate di euro 40.000,00, il capitale deve essere ridotto ad euro 60.000,00.

È possibile ridurre il capitale sociale senza rinviare la decisione all’esercizio successivo?

È certamente una facoltà a disposizione dell’Assemblea, la quale può decidere di non attendere l’esercizio successivo e ridurre subito il capitale in proporzione alle perdite. Tuttavia, la riduzione in esame assume natura di riduzione facoltativa in quanto l’assemblea può decidere di rinviare la decisione all’esercizio successivo. Il vantaggio di ridurre immediatamente e facoltativamente il capitale sociale è duplice:

  • da un lato si “ripulisce” il bilancio il quale non presenterà più perdite visibili e ciò consolida l’immagine della società nel suo mercato di riferimento;
  • nel caso la società conseguisse un utile di esercizio, l’assemblea è facoltizzata a distribuire un dividendo, ipotesi non possibile in presenza di perdite.

Cosa accade se la perdita sociale riduce il capitale al di sotto del minimo legale?

Nel caso in cui le perdite incidano sul capitale in misura superiore a un terzo e per effetto di tali perdite il capitale sia ridotto sotto al minimo legale, la società deve senza indugio adottare gli opportuni provvedimenti, tra i quali si annoverano, alternativamente:

  • ricapitalizzazione della società;
  • trasformazione dalla forma di società di capitali alla forma di società di persone;
  • messa in liquidazione della società e nomina del liquidatore.

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