Il recesso del socio

da | Gen 31, 2022

Il recesso è un negozio unilaterale recettizio e ha due caratteristiche principali: l'irrevocabilità e, pertanto, una volta comunicato alla società il recesso è efficace; la recettizietà, in quanto esso diviene efficace solo allorquando la società ne sia venuta a conoscenza.

Il diritto di recesso spetta anche ai soci? In primo luogo occorre chiarire la terminologia: il recesso è un negozio unilaterale recettizio e ha due caratteristiche principali:

  • L’irrevocabilità e, pertanto, una volta comunicato alla società il recesso è efficace.
  • La recettizietà, in quanto esso diviene efficace solo allorquando la società ne sia venuta a conoscenza. Similmente a quanto avviene con l’accettazione della proposta contrattuale, quindi, è possibile la revoca del recesso fino a quando la società non abbia ricevuto la relativa dichiarazione.

recesso socio

Quali sono le cause di recesso?

Le cause di recesso si dividono in statutarie e legali.
Le cause di recesso legali sono previste per le s.p.a dall’art. 2437 c.c. e, per le s.r.l. all’art. 2473 c.c., il quale recita testualmente: “In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468”. Poiché non sempre è facile individuare se una delibera integri o meno un evento che sia causa di recesso, è sempre opportuno rivolgersi a un legale, al fine di capire se ricorrano o meno i presupposti per l’esercizio del recesso.
Le cause statutarie – invece – sono quelle previste dallo Statuto, che, come tale può prevedere ulteriori ipotesi oltre a quelle legali in cui i soci possono procedere a esercitare il diritto di recesso, ovvero il c.d. “diritto di exit” dalla società.

Entro quando va esercitato il diritto di recesso?

L’art. 2437 -bis c.c. detta un principio generale (in tal senso è conforme anche la massima I.H.2 del Comitato Triveneto dei Notai), secondo cui in caso di mancata previsione nei patti sociali o nello statuto del termine entro cui può essere esercitato il diritto di recesso, esso può essere esercitato entro 15 giorni dalla iscrizione della delibera.

Come va esercitato il diritto di recesso di un socio?

Non è prevista alcuna formalità per l’esercizio del diritto di recesso, al che si ritiene che esso possa essere esercitato anche oralmente, mediante dichiarazione resa in assemblea o al legale rappresentante successivamente ad essa. Tuttavia, onde evitare possibili eccezioni sull’effettività di tale dichiarazione, è consigliabile renderla a mezzo di lettera raccomandata o p.e.c., in modo da avere prova dell’avvenuta ricezione di tale volontà che, come detto, impedisce dal momento della ricezione da parte della società, l’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione del socio receduto (salvi alcuni limitati diritti amministrativi funzionali alla verifica del valore di liquidazione).

È possibile recedere dalla società in assenza di una causa legale o statutaria?

A meno che la società sia contratta a tempo indeterminato, non è possibile recedere senza che ricorra una clausola legale o negozionale. Tuttavia, qualora tutti i soci siano d’accordo, è possibile procedere a un recesso c.d. “negoziale”, che si sostanzia in una modifica del contratto sociale, attuata a mezzo di una delibera assembleare assunta all’unanimità. Tale modalità operativa (sostenuta anche dalla Massima 53 del Comitato del Consiglio Notarile di Firenze), consente alla società di redistribuire proporzionalmente alle quote prepossedute dai soci non recedenti la partecipazione del socio receduto, e, naturalmente, a differenza di quanto avviene con una normale cessione di quote, la liquidazione della quota viene effettuata dalla medesima società con le modalità previste dall’art. 2473 c.c. e seguenti.

Quando ha efficacia il recesso di un socio?

Secondo una parte della dottrina (Campobasso) il recesso ha efficacia nel momento in cui viene eseguito il rimborso della quota del socio receduto. Pertanto il recedente è ancora socio, fino a tale momento, e, come tale potrebbe partecipare alle decisioni sociali. Secondo altra parte della dottrina e la prassi notarile (Massima Triveneto I.H.6) il recesso ha efficacia nel momento in cui avviene la comunicazione alla società ma è risolutivamente condizionato alla revoca della delibera che lo ha legittimato. Pertanto le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi. Il recedente non è più socio anche se è ancora titolare delle azioni.
Ad avviso dello scrivente, pertanto, da quando il recesso viene comunicato alla società il socio recedente non ha più diritto di voto.

Nelle società contratte a tempo indeterminato quando può essere esercitato il recesso?

Se la società è contratta a tempo indeterminato il recesso può essere esercitato con il preavviso di 180 giorni. Tale norma è posta nell’interesse dei soci, quindi è possibile, anche nelle società a durata indeterminata prevedere che la dichiarazione abbia efficacia immediata, con il consenso unanime dei soci superstiti.

È possibile esercitare il diritto di recesso solo per parte delle partecipazioni?

Si è possibile, ma solo se è previsto dallo Statuto della società, viceversa una volta esercitato il diritto di recesso, il socio che manifesta tale volontà non potrà più esercitare i diritti già connessi alla quota, e, matura il solo diritto alla liquidazione. Per ritornare all’interno della compagine, dunque dovrà riacquistare le quote dagli altri soci.

A che valore viene liquidata la quota del socio receduto?

La liquidazione della quota viene effettuata al c.d. “valore di mercato”. Il valore di mercato può essere tuttavia derogato da clausole statutarie purché i criteri di valutazione non siano irragionevoli o ingiustificati.
Ai sensi dell’art. 2437-ter co.5 c.c., i soci hanno diritto a conoscere il valore delle azioni, in caso di S.p.A, e, a tal uopo, l’organo amministrativo deve depositare una relazione nella quale sia indicato il valore di recesso delle azioni, mentre nelle s.r.l. tale deposito non è previsto. Nelle società per azioni i soci possono rinunziare alla redazione della relazione relativa al valore di recesso sia prima che contestualmente all’assemblea. Nelle s.r.l. (in tal senso la massima I.H.16 del Comitato Triveneto dei Notai) è consentito per il socio recedente condizionare risolutivamente il proprio recesso all’ottenimento di una valutazione di minima delle proprie quote.

Quanto tempo ha la società per effettuare il rimborso della partecipazione?

La società ha tempo 180 giorni dal momento in cui il recesso è stato comunicato dal socio, e tale termine è inderogabile in aumento, mentre, secondo parte della dottrina, sarebbe derogabile in diminuzione, giusta previsione apposita nello Statuto.

Cosa succede se la delibera societaria, che ha causato il recesso, viene revocata?

La revoca della delibera che ha originato il recesso, priva di causa il recesso stesso, purché il socio non lo abbia nel frattempo esercitato. Tuttavia, qualora il recesso sia stato medio tempore esercitato, vista la natura recettizia e irrevocabile, esso non potrà essere ritenuto invalido, stante la sussimibilità della fattispecie all’interno della categoria dell’invalidità successiva.
In senso contrario, tuttavia, la massima I.H.9 del Comitato Triveneto dei Notai, secondo cui è possibile comunque revocare detta delibera, ma solo qualora il socio recedente, sia stato medio tempore già liquidato o abbia acconsentito all’operazione, rinunziando al diritto alla liquidazione.

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