L’azione di riduzione e la rinuncia tacita

da | Dic 22, 2020

La tutela dei legittimari, ovvero coloro che debbono in ogni caso addivenire alla successione del defunto, si attua con l’azione di riduzione, prevista dall’art. 549 c.c. L’azione di riduzione, in particolare, quanto ad operatività ed efficacia, si distingue in tre fasi distinte, ovvero l’azione di riduzione in senso stretto, l’azione di restituzione contro i beneficiari […]

La tutela dei legittimari, ovvero coloro che debbono in ogni caso addivenire alla successione del defunto, si attua con l’azione di riduzione, prevista dall’art. 549 c.c. L’azione di riduzione, in particolare, quanto ad operatività ed efficacia, si distingue in tre fasi distinte, ovvero l’azione di riduzione in senso stretto, l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti.
In questo breve articolo, ci occuperemo della prima fase, ovvero l’esercizio dell’azione di riduzione che, va esercitata contro le disposizioni lesive delle quota dei legittimari, e in particolare, in primo luogo, con essa si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato (ex art. 553 c.c.), e solo in seguito, qualora non fosse sufficiente detta riduzione, si passa alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, e, infine, qualora nemmeno con questa riduzione si riesca a integrare la quota di legittima lesa, si procede alla riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto, partendo dalle più recenti fino a quelle più risalenti nel tempo.

rinuncia azione di riduzione

Chi esercita l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione può essere esercitata solo dal legittimario leso o pretermesso, e, quindi, in particolare, possono esercitare l’azione di riduzione solamente i figli e il coniuge del defunto, o in mancanza di prole i genitori del defunto medesimo. Pertanto la categoria dei legittimati attivi all’esercizio dell’azione coincide con le categorie dei legittimari.

Quando si perde il diritto di agire con l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di anni dieci, o, come vedremo in caso di rinuncia, tacita od espressa. Detto termine, tuttavia, inizia a decorrere da momenti diversi, a seconda che la disposizione lesiva sia una donazione o una disposizione testamentaria. Nel caso la lesione derivi da donazioni effettuate in vita dal defunto, il termine decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dalla data della morte. Diversamente, se la lesione deriva da una disposizione testamentaria il legittimario fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l’eredità, il legittimario pretermesso non sarebbe legittimato a esperire l’azione di riduzione. Quindi in questo caso il dies a quo parte dalla data di accettazione dell’eredità del beneficiario della disposizione lesiva: l’accettazione di eredità è infatti irrevocabile, e, pertanto, da tale momento la lesione diventa “definitivamente attuale”.

Qual è la funzione dell’azione di riduzione?

La funzione dell’azione di riduzione è quella di permettere al legittimario, leso o pretermesso, di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla quota riservatagli dalla Legge o, nel caso non sia pretermesso, ma “solamente” leso, di ottenere un’integrazione della quota di eredità già attribuitagli, per legge o per testamento, ma rivelatasi insufficiente, in modo che il suo valore raggiunga quello riservatogli dalla Legge. Tale funzione si realizza con una sentenza di accertamento costitutivo che conclude il giudizio di riduzione avanti il Tribunale.

È possibile rinunziare all’azione di riduzione?

Certo, i legittimari lesi o pretermessi, possono rinunciare all’azione di riduzione, ma solamente dopo la morte del soggetto della cui eredità di tratta. La rinuncia all’azione di riduzione, infatti, è diritto potestativo, e liberamente rinunziabile, e ha per effetto quello di rendere definitive e intangibili le situazioni giuridiche già determinata dal de cuius. Naturalmente, prima di procedere alla rinuncia è necessario sempre recarsi dal proprio Notaio di fiducia, o da un legale, per valutare l’opportunità della stessa, e, solo in caso di effettiva volontà si procedere con atto pubblico notarile debitamente trascritto nei Registri Immobiliari.

Si può revocare la rinuncia all’azione di riduzione?

No, una volta rinunciata l’azione di riduzione non è possibile tornare indietro, e ciò per tutelare la circolazione dei beni oggetto dell’eredità relitta. Se così non fosse, in qualsiasi momento, il legittimario leso o pretermesso, che cambiasse idea, potrebbe porre in pericolo le alienazioni effettuate medio tempore dai beneficiari delle disposizioni lesive o delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

Rinuncia all’azione di riduzione e rinuncia di eredità sono la stessa cosa?

No, sono istituti radicalmente diversi, in quanto la rinuncia di eredità attiene al diritto di accettare l’eredità relitta, mentre l’azione di riduzione è un’azione a tutela del legittimario che, pur chiamato nell’eredità, sia stato leso nell’aspetto quantitativo dei suoi diritti, perché, ad esempio, il testatore ha attribuito a questi una quota inferiore a quella prevista dalla Legge. La rinuncia di eredità, poi, può essere revocata fino a quando il chiamato in subordine non abbia accettato. La rinuncia all’azione di riduzione, d’altro canto, può essere effettuata, anche dal chiamato, accettante, che abbia avuto dal defunto, meno di quanto la Legge riserva.

È possibile incappare “involontariamente” nella rinuncia tacita all’azione di riduzione?

Mentre la rinuncia di eredità, a differenza dell’accettazione, non può avvenire tacitamente, e, quindi, nessuno, inconsapevolmente può rinunciare all’eredità nella quale sia stato chiamato in forza di Legge o di un testamento, è possibile che un comportamento concludente del legittimario leso o pretermesso gli possa precludere l’esercizio in giudizio dell’azione di riduzione. È necessario quindi, qualora i propri diritti siano stati lesi, attenersi a un comportamento stragiudiziale particolarmente accorto. Non è sufficiente, tuttavia, un qualsiasi comportamento per aversi rinuncia tacita all’azione di riduzione, ma, per comportare la rinuncia il comportamento, come sancito dalla la giurisprudenza di legittimità[1], deve sostanziarsi manifestazione inequivoca, ovvero chiara e precisa, di volontà da parte del legittimario leso.

Cosa si intende per comportamento “inequivoco”?

È comportamento inequivoco il comportamento dell’erede incompatibile con la volontà di agire nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive per ridurre le stesse, e, pertanto, ad esempio, l’accettazione di un legato in sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. anche per facta concludentia, effettuato dal legittimario, impedisce l’esercizio dell’azione di riduzione. La volontà di eseguire le disposizioni testamentarie lesive, da parte dell’erede leso, inoltre, comporta rinunzia tacita all’azione di riduzione, e così ad esempio è il comportamento con cui il legittimario immette volontariamente nel possesso, il beneficiario della disposizione lesiva.
Diversamente, una mera tolleranza, temporanea, all’utilizzo dei beni oggetto della disposizione lesiva, già nella disponibilità del beneficio, non comporta rinunzia tacita all’azione di riduzione, né tantomeno, sembrerebbe, a parere di chi scrive, comportare rinuncia tacita la vendita di un bene ereditario, attribuito al legittimario leso, se la lesione si è materializzata in favore di altri legittimari: l’accettazione tacita di eredità, infatti, va distinta dalla rinunzia all’azione di riduzione tacita, in quanto la prima comporta l’impossibilità di dismettere la chiamata ereditaria, mentre, la seconda non presuppone come condizione indifferibile l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.

La vendita di un bene ereditario, comporta, quindi rinunzia tacita all’azione di riduzione oltre all’accettazione tacita di eredità?

A parere di chi scrive, essa comporta rinuncia all’azione di riduzione, solo se la disposizione lesiva è effettuata a favore di non coerede. Giacché, infatti, l’art. 564 c.c., prevede come condizione dell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti del terzo non coerede, l’accettazione di eredità beneficiata, la vendita di un bene ereditario, comportando l’accettazione tacita, preclude al legittimario leso l’esercizio dell’azione di riduzione verso il terzo non coerede.

[1]Cass. Civ. Sez. II, 5 gennaio 2018 n. 168

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6 Commenti

  1. xxxxxx

    Buongiorno Signor Noto,

    Non sono sposato e non ho figli, ho solo due fratelli.
    Tramite testamento olografo
    vorrei lasciare tutto solo a uno dei due. È possibile ?
    E nel testamento devo scrivere: nomino erede universale, o erede unico ?

    La ringrazio in anticipo per la risposta.

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Si è possibile

  2. simona

    Salve e’ impugnabile il testamento che mio padre, morto di recente, ha fatto tre anni fa davanti al notaio con testimoni ma a mia completa insaputa voluto e manipolato da mio fratello lasciandogli in donazione la sua casa e un garage appartenuto a mio padre, mentre a mia sorella un appartamento e a me solo la sua quota di una piccolo appartamento eredita’ di nostra madre . Grazie per eventuale risposta

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se quanto lasciatole è almeno pari alla sua quota di legittima, non può impugnare la disposizione. La esorto a far periziare il compendio ereditario.
      La invito a utilizzare comunque toni più consoni.
      fn

  3. Salvatore

    Buonasera siamo 6 fratelli che abbiamo ereditato una casa dai nostri genitori ormai defunti solo che un fratello anche esso deceduto avendo debiti con il fisco un sesto che spetava a lui era messo sotto ipotecata, il problema è che i figli anno rinunciato al eredità.come possiamo fare per vendere questo immobile grazie

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Ritengo necessario si rivolga in primis ad un avvocato e subito dopo ad un Notaio.
      Le soluzioni ci sono ma la pratica va studiata in modo meticoloso.
      F.N.

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