L’istituto del trust: cos’è e a cosa serve

da | Ott 4, 2021

Cos’è un trust? Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, […]

Cos’è un trust?

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”. Il trust rientra a pieno titolo, pertanto, nella categoria degli strumenti di tutela e protezione del patrimonio.

trust

Quale legge si applica al trust?

Il trust non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo, ma è comunque uno strumento giuridico legittimo e attuabile in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Pertanto, il trust è riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico come istituto di diritto privato, ma non è regolamentato dalla legge italiana.
È compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust (quali, ad esempio, l’Inghilterra). Se, tuttavia, settlor o trustee non effettuano tale scelta, si deve applicare la legge con cui il trust ha più strette connessioni (luogo di gestione, collocazione dei beni, residenza del trustee, residenza del beneficiario, etc.).
In Italia può essere riconosciuto:
– un trust istituito all’estero;
– un trust costituito in Italia per beni situati all’estero;
– un trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.

Dibattuta è, invece, la possibilità di realizzare un trust c.d. puro o interno, cioè costituito in Italia, da un cittadino italiano e avente a oggetto beni siti nel nostro Paese.
Prima della ratifica della Convenzione e in mancanza di un’apposita legge, gli scopi raggiunti nel mondo anglosassone con l’istituto in esame, nel nostro Paese sono stati perseguiti mediante altri simili strumenti giuridici, quali il fondo patrimoniale, il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo e il negozio fiduciario, quest’ultimo anche nella forma della società fiduciaria.

Quali sono gli effetti?

L’effetto principale del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del settlor, ma anche del trustee, cosicché i beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario.
Effetto peculiare del trust risiede nello sdoppiamento della proprietà: la titolarità dei beni del trust e dei relativi diritti viene attribuita al gestore, tuttavia i beni destinati restano segregati nel trust e, come già detto, diventano estranei al patrimonio personale sia del settlor che del trustee. Il trust, infatti, viene amministrato dal trustee unicamente nell’interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento degli scopi indicati dallo stesso.

Chi fa un trust? Quali sono i soggetti coinvolti? Settlor e trustee 

Il settlor è colui che istituisce il trust, destinandovi determinati suoi beni e così ottenendo la separazione dalla parte di suo patrimonio conferita in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo). Il settlor determina anche la durata che, fatto salvo il trust di destinazione (di cui si leggerà infra), non può essere perpetua. Il trust è irrevocabile da parte del disponente, a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto istitutivo.
Il settlor può segregare in trust generalmente qualsiasi tipo di bene. Spesso si sente parlare, un po’ impropriamente, solo di trust immobiliare, mentre invece tale istituto può avere a oggetto non solo beni immobili, ma anche beni mobili registrati, beni mobili non registrati, quote societarie (in particolare S.r.l.) e crediti e strumenti finanziari.
Il trustee, invece, è il soggetto che diventa proprietario dei beni a lui affidati, in relazione ai quali ha poteri di amministrazione e disposizione, secondo le istruzioni impartite dal disponente e in base alla legge scelta per regolamentare il trust; ha, inoltre, l’obbligo di rendere conto della gestione al disponente, al beneficiario e all’eventuale guardiano (figura di cui si leggerà infra) laddove previsto.
Il beneficiario può essere determinato o indeterminato (cioè determinato successivamente dal settlor); si distinguono poi i beneficiari immediati (quelli che traggono immediata utilità dal trust) dai beneficiari mediati.

Cosa ne può formare oggetto?

È possibile istituire anche un trust privo di beneficiario: si tratta del trust di destinazione, in cui i beni sono appunto destinati esclusivamente al perseguimento di uno scopo ritenuto meritevole di tutela.
L’atto costitutivo può anche prevedere che il disponente mantenga la titolarità dei beni vincolati e, indi, assuma lui stesso i poteri e gli obblighi di attuazione dello scopo di destinazione. In tali casi si parla di trust autodichiarato, dove le figure di settlor e trustee confluiscono in capo al medesimo soggetto e in forza del quale si determina un vincolo di destinazione all’interno dello stesso patrimonio del disponente, senza trasferimento della titolarità dei diritti vincolati a terzi.
Nel trust, infine, viene spesso prevista la figura del guardiano o “protector“, al quale possono essere attribuite dal settlor diverse funzioni, quali: esercitare poteri amministrativi di concerto con il gestore; esprimere il benestare sulle decisioni assunte dal trustee; impartire direttive o istruzioni al gestore; supervisionare l’attività di amministrazione del trust.

Cos’é il trust finanziario ?

Per trust finanziario si deve intendere il trust in cui i beni conferiti e segregati possono essere rappresentati da: titoli di credito, strumenti finanziari di vario genere, azioni e quote di partecipazione in società o enti similari ovvero altri strumenti di partecipazione ad attività finanziarie e/o societarie, etc..

Cos’é il trust familiare ?

Il trust familiare è quel trust che ha come scopo precipuo quello di proteggere il patrimonio personale e della propria famiglia, destinando i frutti e i ricavi dei beni vincolati ai bisogni della famiglia stessa e, nello stesso tempo, evitando che i beni segregati possano essere oggetto di gravami, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

Cos’é il trust successorio?

Il trust successorio concerne tutte le operazioni relative al passaggio generazionale da un beneficiario a un altro dei beni, sia materiali che immateriali, che si può applicare non solo al patrimonio personale, ma anche alla gestione/possesso delle proprie attività imprenditoriali.
Infatti, il trust ha avuto un ampio consenso e utilizzo nel diritto successorio quasi quale alternativa al testamento, poiché esso (in modo simile al testamento) consente di pianificare appunto il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la protezione di soggetti deboli o della redditività di impresa. Il motivo per cui si opta per il trust anziché per il testamento, risiede nel limite che impone il nostro ordinamento giuridico circa l’unitarietà della successione in morte di un soggetto.
Il trust successorio, pertanto, va tenuto distinto dal trust disposto per testamento. Il primo è un trust effettuato per atto tra vivi, che può raggiungere gli stessi obiettivi di un testamento sul passaggio generazionale della ricchezza. Il secondo è un trust ordinario, semplicemente disposto a mezzo di un testamento.

Caratteristiche del trust

Oltre a quanto già sopra indicato, ecco alcuni dei caratteri principali dell’istituto:

  • i beni del trust divengono di proprietà del trustee (a eccezione del trust autodichiarato, la cui ammissibilità è comunque discussa), ma si tratta di proprietà strumentale alla realizzazione delle finalità del trust;
  • il trustee è obbligato solo verso il beneficiario e non anche verso il disponente;
  • il trust non si costituisce solo per contratto, ma anche per atto unilaterale (come un testamento);
  • i beni del trust formano una massa separata (e perciò protetta) dal patrimonio di settlor, trustee e beneficiario, e, in ragione di ciò, non possono essere aggrediti dai loro creditori particolari.

L’ultima caratteristica enunciata rappresenta l’effetto segregativo e al contempo protettivo del trust. In merito a tale effetto, tuttavia, va evidenziato come il nostro legislatore abbia anche delineato specifiche situazioni che non è possibile proteggere, cioè per le quali il trust non può trovare attuazione, quali ad esempio gli atti soggetti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 codice civile) o fallimentare (artt. 64 e 67 R.D. n. 267/1942).

Atto notarile: quali sono i costi?

Il trust, qualora abbia a oggetto immobili, aziende ovvero partecipazioni sociali, perché possa essere pubblicizzato, deve essere stipulato per atto pubblico, con il ministero di un notaio.

In termini di tassazione indiretta, l’atto notarile istitutivo è soggetto all’imposta sulle donazioni e successioni di cui al D.lgs. n. 346/1990 e questo perché l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 ha previsto che tale imposta si applichi anche a tutti gli atti di costituzione di vincoli di destinazione, fra i quali rientra il trust. In particolare, per il calcolo dell’imposta, il comma 49 del medesimo art. 2 prevede determinate aliquote (4%, 6% ed 8%) da applicare sul valore netto complessivo dei beni e dei diritti vincolati, valore quindi eccedente specifiche soglie di franchigia (euro 100.000, 1.000.000 o 1.500.000). Aliquote e franchigie variano in base al rapporto che sussiste fra disponente e beneficiario ed in base alla condizione del beneficiario.
Oltre alla suddetta imposta, si devono aggiungere: le imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa di euro 200 ciascuna, se il trust ha a oggetto beni immobili; e l’imposta di bollo che, a secondo della tipologia dei beni vincolati e trasferiti in titolarità al gestore, può variare (euro 156, 225, 230 o 300).

Nell’ipotesi in cui il trust venga realizzato senza trasferimento strumentale dei diritti vincolati in favore del trustee, si ottiene il vantaggio fiscale della non applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni. In questo modo la costituzione del trust, che si sostanzia nel solo negozio istitutivo, rientra fra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, che vuol dire: imposta fissa di registro per euro 200; imposta ipotecaria, in misura fissa di euro 200, se il trust ha ad oggetto beni immobili; e imposta di bollo per euro 45.

Nel caso specifico del trust autodichiarato, ove disponente e gestore coincidono e sempre che si ritenga ammissibile, vi sono tutt’ora dubbi se debba farsi applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni e successioni (posizione dell’Amministrazione Finanziaria) oppure dell’imposta fissa di registro (come sostenuto della Giurisprudenza Tributaria).

Dall’esame della tassazione indiretta del trust autodichiarato, una più recente Giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenze n° 1131/2019 e n° 21614/2016) che di merito (Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, Sentenza n° 387/2017), ha sostenuto che l’imposta proporzionale sulle donazioni e successioni si applichi unicamente quando, dopo aver il disponente posto in essere il trasferimento strumentale di quanto vincolato al trustee e una volta raggiunte le finalità del trust stesso, disciplini altresì l’effettiva e finale attribuzione (o trasferimento di titolarità) dei beni e relativi diritti segregati in favore del beneficiario finale. Secondo tale recente impostazione, avallata anche da parte della dottrina (rivista Ipsoa – Wolters Kluwer “Trusts e attività fiduciarie”, pubblicazioni n. 6/2019 e n. 5/2017), è infatti il beneficiario (e non il disponente o il trustee) il soggetto passivo delle imposte di successione e donazione, in termini sostanziali e procedimentali. In sintesi, a parere di questo orientamento: se il settlor pone in essere un trust autodichiarato, oppure se prevede unicamente il trasferimento strumentale dei beni e diritti vincolati al trustee, si applica l’imposta di registro in misura fissa; se, invece, il settlor, contestualmente al trasferimento strumentale al trustee, disciplina anche un trasferimento finale della proprietà dei medesimi beni e diritti vincolati direttamente in favore del beneficiario individuato, allora (e solo in questa ipotesi) si applicheranno le imposte di donazione e successione, con franchigie e aliquote parametrate al grado di parentela esistente tra settlor e beneficiario finale.

Conclusioni

Anche se il nostro ordinamento è ancora carente di una normativa ad hoc, il trust trova oggi in Italia copiosa applicazione e gode di grande successo operativo. Questo perché si tratta di uno strumento giuridico semplice e flessibile nella sua attuazione, oltre che per finalità di tipo tradizionale (scopi familiari, benefici e/o solidali), anche per finalità lucrative.
È necessario rivolgersi a un professionista come il notaio non solo per la stipulazione dell’atto, ma anche per avere un parere e consigli tecnici, in campo giuridico e fiscale, di modo da poter realizzare al meglio i propri interessi.

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2 Commenti

  1. Grazia

    Ma un patrimonio destinato al trust può essere aggredito dallo Stato nel caso di ristrutturazioni di banche e similia?

    Rispondi
    • Guido Brotto

      Se non c’è abuso dello strumento no.
      Tuttavia, se lo strumento è usato in frode ai creditori il discorso cambia
      GB

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